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VITTIME AMIANTO: PRESTAZIONE AGGIUNTIVA PER SUPERSTITI E FAMIGLIA. LA CIRCOLARE DELL’INAIL

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  • On Aprile 12, 2023
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L’articolo 1, comma 293, della legge n. 197  del 29 dicembre 2022, ha elevato la misura della prestazione aggiuntiva della rendita riconosciuta dall’Inail ai lavoratori per le patologie asbesto-correlate e della prestazione a importo fisso una tantum in favore dei malati di mesotelioma di origine non professionale, previste dai commi 356 e 357 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

La Circolare Inail n. 14 del 4 aprile 2023 contiene un riepilogo della disciplina prevista dalla normativa in materia, e fornisce le istruzioni applicative.

Vediamo nello specifico le due prestazioni in argomento.

PRESTAZIONE ECONOMICA AGGIUNTIVA ALLA RENDITA EROGATA PER PATOLOGIE ASBESTO-CORRELATE

L’Inail incrementa, a partire dall’1 gennaio 2023 la prestazione economica aggiuntiva alla rendita diretta o a favore di superstiti, riconosciuta nella misura del 17%, in luogo del  precedente15%.

Per l’anno 2023, tale prestazione nella misura del 17%, verrà erogata a partire dal rateo di rendita di aprile 2023, unitamente al conguaglio per i ratei di gennaio, febbraio e marzo 2023, già pagati con la prestazione aggiuntiva nella previgente misura del 15%.

Ai ratei di rendita spettanti per le annualità precedenti si applica la misura della prestazione aggiuntiva stabilita  nell’anno di riferimento, quindi:

per gli anni 2008-2009 pari a 20%

per l’anno 2010 pari a 15%, per l’anno 2011 pari a 18,1%

per l’anno 2012 pari a 16,5%

per l’anno 2013 pari a 15,9%

per l’anno 2014 pari a 14,9%

per l’anno 2015 pari a 13,8%

per gli anni 2016-2017 pari a 14,7%

per gli anni 2018-2019-2020 pari a 20%

per gli anni 2021- 2022 pari a 15%.

Trattandosi di una prestazione aggiuntiva alla rendita, che ne costituisce il presupposto, per l’accesso al beneficio non occorre presentare alcuna istanza.

La prestazione aggiuntiva è cumulabile con le altre prestazioni spettanti a qualsiasi titolo sulla base delle norme generali e speciali dell’ordinamento, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 242, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

PRESTAZIONE ASSISTENZIALE UNA TANTUM A FAVORE DEI MALATI DI MESOTELIOMA NON PROFESSIONALE E DEI LORO EREDI

L’articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 293, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 dispone:

“Per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’INAIL, tramite il Fondo per le vittime dell’amianto, eroga ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell’amianto o per esposizione ambientale, una prestazione di importo fisso pari a euro 10.000, elevato a euro 15.000a decorrere dal 1° gennaio 2023, da corrispondere in un’unica soluzione su istanza dell’interessato o degli eredi in caso di decesso”.

L’istanza è presentata a pena di decadenza entro tre anni dalla data di accertamento della malattia.

L’importo della prestazione ha subito diverse modifiche nel corso degli anni, l’articolo 11-quinquies della legge 28 febbraio 2020, n. 8, rubricato “Disposizioni in favore dei malati di mesotelioma”,aveva già elevato l’importo da 5.600 euro a 10.000 euro.

La stessa norma prevede che:

– “Per l’anno 2020 l’Inail eroga ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell’amianto o per comprovata esposizione ambientale, la prestazione assistenziale di cui all’articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all’articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un importo fisso pari a euro 10.000 da corrispondersi in un’unica soluzione, su istanza dell’interessato, per gli eventi accertati a decorrere dall’anno 2015”.

– “La prestazione assistenziale di cui al comma 1 è riconosciuta, in caso di decesso, in favore degli eredi dei malati di cui al medesimo comma 1, ripartita tra gli stessi, su domanda da produrre all’Inail, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora il decesso intervenga dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la domanda deve essere presentata dagli eredi, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data del decesso stesso”.

– “I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che hanno beneficiato per il periodo 2015-2019 della prestazione assistenziale una tantum di cui ai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015 e 24 aprile 2018, possono chiedere, su domanda da presentare all’Inail, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’integrazione della prestazione fino alla concorrenza dell’importo di cui al comma 1. In caso di decesso prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli eredi possono chiedere l’integrazione, con le stesse modalità e nei medesimi termini di cui al primo periodo”.

Per l’accesso alla prestazione, i malati di mesotelioma non professionale o i loro eredi devono presentare domanda all’Inail, rispettivamente con i moduli 190 e 190E11, pubblicati nel sito istituzionale, all’interno della sezione moduli e modelli relativi alle prestazioni economiche del “Fondo vittime amianto – mesotelioma non professionale”.

In caso di esposizione familiare, la domanda deve contenere le informazioni relative al familiare impiegato nella lavorazione dell’amianto, l’indicazione dei relativi periodi di esposizione e dei rapporti di lavoro, nonché il vincolo di parentela/affinità e i periodi di convivenza in Italia del malato con il lavoratore adibito alla lavorazione morbigena.

In caso di esposizione ambientale, nella domanda deve essere indicato unicamente il periodo di residenza in Italia del richiedente la prestazione.

Unitamente all’istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:

  • documentazione sanitaria rilasciata da un Ente ospedaliero pubblico o privato accreditato dal SSN, in cui emerge la patologia del mesotelioma e la data della prima diagnosi o, in alternativa, può ritenersi valida la copia della cartella clinica o la lettera di dimissioni;
  • in caso di presentazione della domanda da parte degli eredi, la documentazione ove si attesta che il decesso del malato è stato causato dal mesotelioma.

QUI LA CIRCOLARE COMPLETA

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