VITA MALFORMATA: LA COMPETENZA È INDIVIDUATA NEL LUOGO DI NASCITA
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- On Ottobre 1, 2024
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La Cassazione interviene su una richiesta di risarcimento danni proposta da 5 persone nei confronti di una società tedesca rispetto alla quale il Tribunale di Milano aveva dichiarato la propria competenza territoriale.
Il tribunale di Milano ha dichiarato la propria competenza territoriale in relazione alla domanda di risarcimento del danno proposta da cinque persone nate con malformazioni congenite, asseritamente causate dall’assunzione di farmaci contenenti “talidomide” da parte delle madri in stato di gravidanza, nei confronti di una società considerata “sede italiana” della società “madre” tedesca che sintetizza il farmaco.
I fatti
I fatti risalgono al 21 settembre 2023quando la società tedesca, ai sensi dell’art. 42 del Codice di procedura civile ha proposto regolamento necessario di competenza avverso l’ordinanza n. 4002/23 del Tribunale di Milano in relazione alla domanda risarcitoria proposta da Si.Ro., Me.Ma. e Me.Va., Fe.Fr. e Ma.Gi.
Il Giudice adito, pronunciandosi sull’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla società, ha dichiarato la propria competenza, sul presupposto che nel proprio circondario risultava avere sede la Srl italiana, da intendersi come sede secondaria della società tedesca, posto che l’intero capitale sociale della prima risultavadetenuto dalla ricorrente.
I due motivi del ricorso
Con il primo motivo la società tedesca ha rilevato la falsa applicazione dell’art. 19 cod. proc. civ., in considerazione del fatto che la Srl italiana non è la sede secondaria di quella tedesca.
A parere della ricorrente, infatti, “ai fini dell’applicazione dell’art. 19, comma 1, secondo inciso, cod. proc. civ., in caso di controversie radicate nei confronti di una persona giuridica, la competenza spetta al giudice del luogo dove essa ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio. Tale, però, non risulta essere il caso di specie, visto che “nessun potere di rappresentanza processuale della società tedesca è attribuito ai rappresentanti della azienda italiana, come risulta dalla visura camerale di quest’ultima. Difatti, la società tedesca sottolinea di avere la propria sede legale ad A, in Germania, non avendo alcuna sede secondaria a M, essendo, inoltre, irrilevante il fatto che il capitale sociale della Gr.It. Srl sia da essa interamente detenuto, trattandosi di circostanza ininfluente al fine di poterla considerare quale sede secondaria della ricorrente anziché (correttamente) quale società separata e distinta rispetto alla società tedesca”.
Le due società, sottolinea la ricorrente, “sono persone giuridiche autonome, se è vero che il collegamento economico-funzionale fra imprese, gestite da società di un unico gruppo, non esclude l’autonoma personalità giuridica delle società stesse”.
Con il secondo motivo di ricorso, la società ha evidenziato che il Tribunale di Milano non può ritenersi competente, e ciò a norma degli artt. 4 e 7 del Regolamento n. 1215/2012/UE, del 12 dicembre 2012.
Ed infatti, sul presupposto che la società tedesca non ha alcuna sede secondaria a M (né in Italia), la ricorrente assume che il Tribunale di Milano non è territorialmente competente a decidere della domanda risarcitoria formulata nei suoi confronti, poiché non è né il foro del luogo nel quale il convenuto ha la propria sede legale, né il foro del luogo nel quale si è verificato il danno.
L’art 4 del Regolamento europeo
Nel ricorso la difesa della società tedesca ricorda come
il giudice territorialmente competente, per contro, andrebbe individuato alla stregua del citato regolamento dell’Unione Europea, a mente del quale – in caso di controversia radicata in uno Stato membro contro una persona domiciliata in altro Stato (art. 4) – la competenza “in materia di illeciti civili dolosi o colposi” va individuata in favore della “autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire (art. 7).
Nel caso specifico, poiché coloro che hanno agito in giudizio asseriscono di essere nati con malformazioni congenite il luogo in cui il danno si è verificato non può che coincidere con quello di nascita di ciascuno.
Le ragioni della decisione
La Corte di Cassazione, Sezione 3, Civile con l’Ordinanza n. 25153 del 19 settembre 2024 accoglie il regolamento necessario di competenza. Gli ermellini infatti scrivono:
Non è, infatti, sostenibile che la società Gr.It.a Srl sia un “rappresentante autorizzato a stare in giudizio” per conto della società tedesca, odierna ricorrente, e ciò per il sol fatto che, “all’atto della costituzione, al consiglio di amministrazione” della prima furono conferiti “i più ampi poteri fra cui quelli di compiere tutti gli atti necessari per il raggiungimento dell’oggetto sociale”, perché tale formula non allude affatto al conferimento di un potere di rappresentanza.
La Corte, in passato, in casi simili ha ritenuto che trova “applicazione analogica quanto disposto dall’art. 18 secondo comma cod. proc. civ., in tema di foro generale delle persone fisiche, con conseguente competenza territoriale del giudice del luogo in cui risiede l’attore” (Cass. Sez. 1, sent. 4 luglio 1985, n. 4018, Rv. 441540-01).
Tuttavia, con l’avvento del Regolamento CE n. 1215 del 2012, è stata dettata una disciplina che
non si limita ad individuare l’ordinamento munito di giurisdizione, ma identifica anche il giudice che, all’interno di esso, ha la competenza per la decisione della causa” (Cass. Sez. Un., ord. 6 marzo 2020, n. 6456, Rv. 657210-01), sicché, “in materia di illeciti civili dolosi o colposi”, essa va individuata in favore della “autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire (art. 7).
A parere della Corte,
il regolamento dunque va accolto, individuando i Tribunali competenti in quelli nei cui circondari rientrano i luoghi di nascita di ciascuno degli attori, così come indicato dagli stessi nell’atto di citazione, considerato che il luogo in cui si è “concretizzato il danno” a loro carico (Cass. Sez. Un., ord. 9 febbraio 2021, n. 3125, Rv. 660357-02) non può che essere quello della loro nascita, evento che ha determinato la venuta ad esistenza della pretesa risarcitoria da essi azionata, concernendo essa un danno da “vita malformata.
Inoltre, trattandosi di competenza inderogabile, risulta irrilevante che i soggetti danneggiati abbiano agito congiuntamente, atteso che il
cumulo soggettivo di domande è espressione di una mera connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea dipende dalla sola volontà delle parti, e non consente la deroga alla competenza per territorio in favore di fori speciali, salvo che le cause” – ciò che qui non è – non siano connesse o collegate da una relazione di evidente subordinazione (tra le molte, Cass. Sez. 6-3, ord. 12 marzo 2014, n. 5705, Rv. 630542-01).
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