Under 36: le istruzioni dell’Inps per ottenere l’esonero contributivo
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- On Giugno 27, 2023
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Con la decisione C(2023) 4061 final del 19 giugno 2023, la Commissione europea ha autorizzato la concedibilità degli esoneri contributivi per le assunzioni e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1 luglio 2022 al 31 dicembre 2023, nei confronti di soggetti che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con lo stesso o con altro datore di lavoro.
L’esonero contributivo
L’articolo 1, comma 10, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, prevedeva la possibilità di fruire dell’esonero nei casi di assunzioni e trasformazioni effettuate nel biennio 2021-2022, per la durata di trentasei mesi – innalzata a quarantotto mesi, laddove l’evento incentivato sia realizzato in una regione del Mezzogiorno, e nel limite massimo di € 6.000 annui.
La modifica grazie alla legge di Bilancio 2023
La legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (di seguito, legge di Bilancio 2023), all’articolo 1, comma 297, ha stabilito che: “Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, le disposizioni di cui al comma 10 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023”. Inoltre “il limite massimo di importo di 6.000 euro annui di cui al comma 10 dell’articolo 1 della predetta legge n. 178 del 2020 è elevato a 8.000 euro”.
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L’intervento della Commissione europea
Come chiarito dall’articolo 1, comma 299, della legge di Bilancio, l’efficacia della previsione è però subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
La concedibilità della misura per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2021 era stata autorizzata con la decisione C(2021) 6827 final del 16 settembre 2021, mentre con la successiva decisione C(2022) 171 final dell’11 gennaio 2022 l’organismo comunitario ha prorogato il riconoscimento della predetta agevolazione con riferimento alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate fino al 30 giugno 2022.
La misura agevolativa era stata autorizzata ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
La richiesta delle autorità italiane
Le autorità italiane hanno notificato alla Commissione europea la misura di cui all’articolo 1, commi 10 e seguenti, della legge di Bilancio 2021, come prorogata dall’articolo 1, comma 297, della legge di Bilancio 2023, subordinando la stessa al rispetto delle condizioni di cui alla Comunicazione C(2023) 1711 final del 9 marzo 2023, recante “Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” (c.d. Temporary Crisis and Transition Framework o TCTF) e agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
La legge di Bilancio 2023 riconosce espressamente la necessità di promuovere e preservare l’occupazione giovanile stabile, tali obiettivi si sono ulteriormente rafforzati a causa della crisi Ucraina.
Per tale regione, la Commissione europea, con la decisione C(2023) 4061 final del 19 giugno 2023, ha autorizzato la concedibilità degli esoneri in commento per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1 luglio 2022 ed entro il 31 dicembre 2023.
Quali datori di lavoro possono accedere ai benefici
Gli esoneri sono riconosciuti a tutti i datori di lavoro privati, compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
Diversamente, tale misura non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione, inoltre, considerando che si tratta di agevolazioni concesse nel rispetto delle condizioni previste dal Temporary Crisis and Transition Framework, sono escluse:
– le imprese operanti nei settori finanziario e domestico;
– le imprese soggette a sanzioni adottate dall’Unione europea, tra cui, ma non solo:
- persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni;
- imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione europea;
- imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione europea, l’aiuto potrebbe infatti pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni comminate.
I soggetti per cui è possibile usufruire degli esoneri
Gli incentivi spettano per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.
Il requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell’assunzione/trasformazione, abbia un’età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni.
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