Tribunale civile di Roma – Sezione Lavoro – sentenza del 19 dicembre 2018 n. 10071
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- On Dicembre 19, 2018
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Di Laura Sicari, Avvocato.
La Sezione Lavoro del Tribunale civile di Roma, con la sentenza in epigrafe, ribadisce la non configurabilità, in capo al lavoratore, di un diritto soggettivo alla proroga del contratto a tempo determinato.
La proroga, infatti, costituisce un istituto tipico del rapporto di lavoro a termine che consente al datore di lavoro, previo consenso del lavoratore, di estenderne la collocazione temporale.
E’ su iniziativa del datore di lavoro, dunque, che il rapporto di lavoro può essere prorogato, salva l’accettazione da parte del lavoratore. Trattandosi di mera facoltà rimessa alla libera determinazione dell’autonomia negoziale delle parti, né il datore di lavoro, né il lavoratore, può vantare un diritto alla proroga.
Sul punto, il Tribunale di Roma, precisa «… non è configurabile alcun diritto soggettivo in capo al ricorrente alla proroga del contratto di lavoro, non sussistendo alcun obbligo in tal senso per l’amministrazione resistente ».
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