Tribunale civile di Catania, Sezione delle Esecuzioni Mobiliari – ordinanza del 16 maggio 2019

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  • On Maggio 27, 2019
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Di Laura Sicari, Avvocato.


Il limite di pignorabilità degli stipendi nei limiti di un quinto si applica anche ai medici convenzionati, il cui rapporto rientra nell’alveo dell’art. 409 cod. proc. civ.

Il Tribunale Civile di Catania, con l’ordinanza del 16 maggio 2019, ha affermato tale principio all’esito di un procedimento di opposizione all’esecuzione presentato da un medico convenzionato avverso il pignoramento presso terzi promosso dall’Agente della Riscossione nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale.

Il Tribunale ha ribadito che “le somme pignorate non possano eccedere la quinta parte degli emolumenti spettanti al medico convenzionato” in considerazione della loro qualificazione come lavoratori parasubordinati.

Per tali ragioni, il Tribunale ha ordinato all’Azienda Sanitaria di restituire le somme pignorate eccedenti la quinta parte dell’emolumento spettante al medico convenzionato.

Tribunale civile di Catania-ordinanza 16 maggio 2019

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