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Diritto Civile

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  • On Dicembre 5, 2024
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Nei confronti del primo cittadino di un noto comune del circondario, a seguito dello scioglimento del Consiglio Comunale, è stato azionato il procedimento ai sensi dell’art. 143, comma 11, del D.lgs. n. 267/2000 (c.d. Tuel), ai fini della dichiarazione di incandidabilità.

 

Adottato il provvedimento di scioglimento dell’amministrazione comunale, la dichiarazione d’incandidabilità degli amministratori non ne costituisce conseguenza automatica, ma ha carattere autonomo, essendo fondata su presupposti diversi, e segnatamente sull’accertamento della colpa degli amministratori per la cattiva gestione della cosa pubblica.

E cioè, il provvedimento di scioglimento richiede, ai sensi dell’art. 143 citato, comma 1 che emergano concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori, ovvero forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare le conseguenze normativamente previste.

 

Il successivo comma 11 della medesima disposizione, prevede la sanzione dell’incandidabilità degli “amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento”. Occorre cioè che i concreti, univoci e rilevanti elementi siano addebitabili all’amministratore.

Non c’è dubbio, che per l’irrogazione della sanzione di incandidabilità occorre la configurabilità di una personale individuata responsabilità nella realizzazione delle condotte tali da determinare lo scioglimento previsto dal citato art. 143 comma 1.

 

In buona sostanza, per la “configurabilità di una personale individuata responsabilità” devono sussistere “concreti, univoci e rilevanti elementi” della “colpa dello stesso amministratore” nell’avere determinato o concorso in maniera significativa a determinare “una situazione di cattiva gestione della cosa pubblica, aperta alle ingerenze esterne e asservita alle pressioni inquinanti delle associazioni criminali”.

 

Posta la superiore ricostruzione, il nostro Studio è riuscito a provare che nel caso del primo cittadino del noto comune etneo, non ricorrono i presupposti di configurabilità di una personale individuata responsabilità, e, conseguentemente, l’insussistenza degli elementi di cui all’art. 143, comma 11, del D.lgs. n. 267/200.

 

In considerazione di ciò, il Sindaco è stato dichiarato soggetto candidabile.

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