Diritto amministrativo
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- On Giugno 22, 2023
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Le vincitrici di una selezione interna per titoli e colloqui rivolta al personale dipendente, indetta – ai sensi e per gli effetti dell’art. 22, comma 15 D. Lgs. 75/2017 (cd. Legge Madia) – da una Azienda Sanitaria Provinciale siciliana si sono rivolte al nostro studio legale per impugnare, dinnanzi al T.A.R. Sicilia – Catania, il provvedimento con cui è stata dichiarata la loro decadenza dalla graduatoria finale di merito della procedura selettiva, pur a fronte dell’intervenuta sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro e della relativa immissione in ruolo nel profilo professionale oggetto di selezione.
Il nostro team di avvocati, a seguito di un approfondito studio della normativa di settore, ha impugnato la predetta deliberazione lamentando – fra l’altro – la violazione dei principi in tema di decadenza predicati dall’art. 127, comma 1, lettera d), del d.p.r. n. 3/57 nonché dei principi in tema di autotutela amministrativa ex art. 21 nonies l. n. 241/90 e insistendo per l’accertamento e la declaratoria del diritto delle ricorrenti ad essere reimmesse in ruolo nel profilo professionale oggetto di selezione a far data dalla sottoscrizione del relativo contratto di lavoro.
Il T.A.R. Sicilia – Catania, accogliendo integralmente il ricorso proposto dal nostro Studio, ha rigettato la preliminare eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito in favore di quello ordinario sollevata dall’Azienda resistente, ritenendo di non condividere l’assunto avversario secondo cui la controversia avrebbe ad oggetto una questione estranea alla fase selettiva in senso proprio, in quanto relativa ad atti adottati dopo la pubblicazione della graduatoria e, quindi, in potenza classificabili nell’ambito della gestione, in senso stretto, del rapporto di lavoro privatistico.
Il Giudice ha inteso aderire al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui le controversie in merito ai provvedimenti di decadenza, in quanto espressione della potestà pubblicistica riconosciuta alla Pubblica Amministrazione, devono farsi rientrare nella giurisdizione amministrativa.
Muovendo da tali premesse, il T.A.R. ha stabilito che “benché i provvedimenti siano stati emessi dopo l’assunzione delle ricorrenti, ciò non esclude che la domanda riguardi, in realtà, la legittimità del procedimento selettivo posto a monte della procedura, e che, pertanto, anche la controversia in esame debba farsi rientrare nell’ambito della fase strettamente selettiva e concorsuale delle questioni relative ai rapporti di pubblico impiego applicativo di cui all’art. 63 comma del d. lgs. 165/2001”.
Il Tribunale Amministrativo catanese ha altresì chiarito che “Non rileva … rispetto al riparto di giurisdizione, che le parti rivendichino il proprio “diritto” ad essere reimmesse in ruolo, in quanto la norma da ultimo richiamata riserva in materia esclusiva la materia delle selezioni concorsuali al giudice amministrativo, competente a conoscere delle relative controversie, anche quando il provvedimento sia stato temporalmente emanato in una diversa fase, che afferisca, tuttavia, a profili tipici della fase selettiva e la situazione giuridica del privato sia astrattamente qualificabile come diritto soggettivo”.
Trattandosi, in definitiva, “di provvedimenti espressione del potere di autotutela dell’Amministrazione, esercitato, a garanzia della correttezza dell’attività amministrativa, in un ambito, quello dello svolgimento dei concorsi pubblici, in relazione al quale non può dubitarsi della sussistenza della giurisdizione amministrativa”.
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