Previdenza
- Posted by admin
- On Dicembre 6, 2022
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Una Società Cooperativa che si occupa della gestione di servizi sociosanitari, educativi ed assistenziali in favore di bambini, anziani, persone disagiate e ragazzi di ogni età, si è rivolta al nostro studio per proporre opposizione avverso un avviso di addebito emesso dall’INPS e avente ad oggetto il recupero di contributi asseritamente dovuti per il mancato versamento del contributo previsto per il licenziamento dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato previsto dall’art. 2, comma 31, della legge n. 92 del 2012, come modificato dall’art. 1, comma 250, della legge n. 228 del 2012 (cd. Ticket licenziamento).
Il nostro team di avvocati ha dedotto ed allegato la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della deroga prevista dall’art. 2, comma 34, della legge n. 92 del 2012, come modificato dall’art. 1, comma 250, della legge n. 228 del 2012, poiché i licenziamenti erano stati effettuati nell’ambito di un cambio di appalto e tutti i lavoratori erano stati riassunti dalla stessa Cooperativa, allorquando questa era venuta a conoscenza dell’aggiudicazione del nuovo appalto.
L’INPS, tuttavia, ha contestato la violazione del principio di continuità occupazione, poiché il soggetto uscente e quello subentrante erano la medesima Cooperativa.
Il Tribunale di Siracusa, accogliendo le nostre difese, ha dichiarato che la fattispecie in esame rientra tra le ipotesi di esonero contributivo poiché il licenziamento era avvenuto per cambio d’appalto e i lavoratori licenziati erano stati riassunti dal soggetto subentrante nell’appalto, a nulla rilevando che fosse il medesimo soggetto uscente.
Conseguentemente, l’avviso di addebito è stato annullato.
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