T.A.R. Lazio: è legittima l’esclusione dalla gara di appalto di una ditta che omette di indicare, nell’offerta economica, i costi connessi alla gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
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- On Aprile 28, 2021
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Il T.A.R. Lazio – Roma, con la sentenza n. 4529 del 19 aprile 2021, ha dichiarato legittimo il provvedimento con il quale la P.A. ha escluso una ditta da una gara per avere, quest’ultima, presentato un’offerta incompleta – e, quindi, non valutabile – attesa la mancata specificazione delle voci di costo relative alla gestione dell’emergenza da Covid-19, espressamente richieste dal disciplinare di gara. Secondo i giudici amministrativi tale circostanza non integra gli estremi di un’esclusione determinata dall’anomalia dell’offerta bensì dall’incompletezza della stessa, tale da determinare l’impossibilità di formulare un giudizio in termini di congruità di quest’ultima.
Di seguito pubblichiamo il testo integrale della pronuncia:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2919 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Gioachino Belli, 60;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Magnanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluca Brancadoro, Carlo Mirabile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
– del Decreto prot. n. -OMISSIS-, comunicato in pari data con nota -OMISSIS-, con cui il Ministero dell’Interno ha provveduto ad escludere dalla procedura -OMISSIS-, che aveva offerto il prezzo più basso;
– del Decreto prot. n. -OMISSIS-, con cui il Ministero dell’Interno ha provveduto ad aggiudicare la procedura a -OMISSIS- (arrivata seconda in graduatoria);
– del parere rilasciato dall’UTAM il -OMISSIS-;
– della relazione tecnica dell’UTAM del -OMISSIS-;
– della graduatoria finale, del provvedimento di aggiudicazione provvisoria e di aggiudicazione definitiva della medesima procedura, in parte qua, ossia nella parte in cui l’Amministrazione non ha escluso dalla procedura -OMISSIS- anche (e non solo) ai sensi dell’art. 80, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 50/2016;
– per quanto qui di interesse, dell’avviso pubblico per la consultazione preliminare del mercato ex art. 66 del D. Lgs. 50/2016 dell’8 gennaio 2021, della De-termina a contrarre del 5 febbraio 2021, della Richiesta di offerta e delle Specifiche Tecniche, qualora ostative all’aggiudicazione in favore della ricorrente;
– per quanto occorrer possa, della nota prot. -OMISSIS-del Ministero dell’Interno;
– per quanto qui di interesse, della Determinazione Dirigenziale numero reperto-rio -OMISSIS- con cui Roma Capitale ha rilasciato l’agibilità a -OMISSIS-;
– di ogni altro atto o provvedimento presupposto, consequenziale o comunque connesso in parte qua, ossia nella parte in cui l’Amministrazione non ha escluso dalla procedura -OMISSIS- anche (e non solo) ai sensi dell’art. 80, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 50/2016;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché incognito, che incida sfavorevolmente sulla sfera giuridico/patrimoniale della ricorrente;
e per la declaratoria di inefficacia
del contratto d’appalto eventualmente stipulato e/o stipulando con la controinteressata;
nonché per la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento in forma specifica, mediante aggiudicazione dell’appalto alla ricorrente e subentro nel contratto d’appalto stipulato e/o stipulando ovvero, in subordine, al risarcimento per equivalente dei danni subiti dalla ricorrente in conseguenza dell’esecuzione dei provvedi-menti impugnati.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, di Roma Capitale e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2021 il dott. Raffaello Scarpato;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
La ricorrente ha esposto di aver partecipato alla procedura per la locazione temporanea ed i relativi servizi di una sede concorsuale per l’espletamento del Concorso pubblico per 1650 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto dal Ministero dell’Interno, da aggiudicarsi tramite il criterio del prezzo più basso, con importo a base d’asta di euro -OMISSIS-.
Alla suddetta procedura hanno presentato offerta la ricorrente, che ha offerto il prezzo più basso, pari ad € -OMISSIS-, e -OMISSIS-, che ha offerto il prezzo di € -OMISSIS-.
Tuttavia, la stazione appaltante, con la nota datata -OMISSIS-, in questa sede impugnata unitamente agli altri atti presupposti e consequenziali, ha ritenuto che l’offerta presentata dalla ricorrente non potesse essere oggetto di valutazione di congruità e l’ha esclusa, aggiudicando la gara alla -OMISSIS- s.r.l..
Avverso i provvedimenti impugnati la ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
1) violazione di legge e, in particolare, degli artt. 30, 80, 83, 95 e 97 del D. Lgs. n. 50/2016, degli artt. 1 e 3 della L. n. 241/1990 e degli artt. 3, 41 e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione della lex specialis (para-grafo “Modalità di presentazione dell’offerta” della Richiesta di offerta e Capo I, II e III delle Specifiche tecniche); violazione e falsa applicazione del principio di concorrenza e di massima partecipazione; eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e difetto di proporzionalità, irragionevolezza, difetto di motivazione e istruttoria, travisamento di atti e fatti, sviamento e manifesta ingiustizia;
2) violazione di legge e, in particolare, dell’art. 80, D. Lgs. n. 50/2016; violazione e falsa applicazione della Lex specialis e in parti-colare del paragrafo 4 della Lettera di Invito; violazione e falsa applicazione dei principi di piena concorrenza, par condicio, imparzialità e buon andamento; eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione, per travisamento di atti e di fatti, per sviamento, carenza di presupposti, contraddittorietà, disparità di trattamento, manifesta ingiustizia;
3) violazione di legge e, in particolare, degli artt. 30, 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016, degli artt. 24 e 25, comma 4 del DPR 380/2001; violazione e falsa applicazione del principio di libera concorrenza e di massima partecipazione, di trasparenza, proporzionalità, par condicio e non discriminazione; eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e difetto di proporzionalità, irragionevolezza, difetto di motivazione e istruttoria, travisamento di atti e fatti, sviamento e manifesta ingiustizia.
Con il primo ordine di censure la ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’esclusione automatica dalla gara, disposta in assenza del necessario contraddittorio procedimentale con l’operatore economico, espressamente previsto dall’art. 97 del D.Lgs. nr. 50/2016 in tema di anomalia dell’offerta; in subordine la ricorrente ha dedotto che l’esclusione è avvenuta al di fuori delle ipotesi tassative consentite dalla legge e senza l’attivazione del soccorso istruttorio. Ancora, la ricorrente ha censurato la motivazione del provvedimento di esclusione, precisando di aver correttamente indicato, nella propria offerta, tutte le voci di costo, fatta eccezione per l’utile di impresa che, in quanto tale, non rappresenta un costo; inoltre, -OMISSIS- s.p.a. ha precisato di aver espressamente indicato in offerta i costi derivanti dagli oneri per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
In aggiunta, la ricorrente ha impugnato il parere dell’U.T.A.M. (organo tecnico dell’amministrazione appaltante) del -OMISSIS-, nella parte in cui lo stesso ha ritenuto le dimensioni dei tavoli ed il loro posizionamento non conformi a quanto richiesto in sede di specifiche tecniche, precisando che tale difformità, laddove sussistente, non avrebbe comunque potuto dare luogo ad esclusioni, tantomeno automatiche. A comprova del possesso del requisito tecnico, -OMISSIS- s.p.a. ha allegato una perizia giurata tesa a dimostrare la capacità di soddisfare i requisiti imposti dalle specifiche tecniche.
Con il secondo ordine di motivi la ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione pronunciata in favore della -OMISSIS-, lamentando che quest’ultima società aveva sottaciuto la commissione di “-OMISSIS-, come accertato e documentato da Roma Capitale; pertanto, ai sensi dei commi c) e c-bis) dell’art. 80 del Codice dei contratti pubblici, l’amministrazione avrebbe dovuto escludere l’operatore per assenza del requisito economico e tecnico.
Le medesime doglianze, relative alla mancanza del certificato di agibilità, sono state poste a fondamento del terzo ordine di censure, con il quale la ricorrente ha impugnato l’offerta della controinteressata (e la conseguente aggiudicazione in suo favore) eccependo che la -OMISSIS- aveva falsamente dichiarato che tutti i locali erano conformi rispetto alla normativa richiamata della Specifiche tecniche poste a base di gara, con la conseguenza che la stazione appaltante avrebbe dovuto procedere all’esclusione ai sensi dell’art. 80, coma 5, lett. f-bis) del Codice.
In particolare, secondo le deduzioni della ricorrente, Roma Capitale aveva rilasciato il certificato di agibilità solo per -OMISSIS- di proprietà della controinteressata, che non aveva comunicato questa circostanza alla stazione appaltante; inoltre lo stesso certificato di agibilità rilasciato dal Comune di Roma doveva ritenersi illegittimo, in quanto la -OMISSIS- aveva ottenuto la necessaria certificazione di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco unicamente -OMISSIS-ed inoltre il rilascio della certificazione non era stato preceduto dalla necessaria istruttoria.
Si è costituito il Ministero dell’Interno, deducendo la legittimità dell’esclusione della ricorrente, derivante dall’impossibilità di effettuare una valutazione in termini di congruità dell’offerta, con conseguente irrilevanza delle deduzioni avversarie relative alla mancata applicazione della procedura di anomalia.
In particolare, il Ministero resistente ha evidenziato che l’offerta di -OMISSIS- s.p.a. era risultata difforme dal disciplinare di gara, dalla lettera di invito e dalle specifiche tecniche, come era emerso dalla relazione tecnica, redatta dall’Ufficio Tecnico ed Analisi di Mercato (U.T.A.M.) della Stazione appaltante.
Dagli accertamenti effettuati da tale organo, infatti, era emerso che i banchi necessari per le prove concorsuali avevano dimensioni pari a 35×50 cm, anziché 50×70 cm, come richiesto dalle specifiche tecniche poste alla base della procedura e risultavano collocati ad una distanza tra loro pari a 85cm fronte/retro e 50 cm laterali, sviluppando quindi un’ area complessiva per ogni posto/candidato pari a 2,5 mq anziché mq 4,50 , come richiesto dalle specifiche tecniche poste alla base della procedura.
Per quanto attiene alla lettera di invito/disciplinare, nell’offerta economica della ricorrente non erano state indicate le singole voci di costo che la compongono e, in particolare, i costi di gestione emergenza COVID-19, espressamente previsti dal Paragrafo “Modalità di presentazione dell’offerta – Plico C”, del disciplinare di gara.
Peraltro, dall’esame dell’offerta economica era emerso che la somma dei singoli costi elementari non era pari all’importo complessivo offerto, non risultando inoltre esplicitati i costi derivanti dagli oneri per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e relativi ad attività inderogabili prescritte dal decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro della Pubblica Amministrazione, del 6 luglio 2020.
Il Ministero dell’Interno ha preso posizione anche in relazione al secondo ad al terzo ordine di censure, deducendo che l’istruttoria amministrativa si era conclusa con una valutazione favorevole dell’offerta presentata dalla società -OMISSIS-, in quanto conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara, mentre l’effettivo possesso dei requisiti certificati dall’aggiudicataria in sede di partecipazione sarebbe stato oggetto di verifiche da parte dell’amministrazione in sede esecutiva.
Si è costituita la -OMISSIS-, opponendosi al ricorso con deduzioni assimilabili, nei contenuti, a quelle effettuate dall’amministrazione resistente in relazione al primo ordine di censure contenuto in ricorso.
Quanto ai motivi sub. 2) e 3), la controinteressata ha dedotto ed allegato che i locali fieristici da adibire a sede di svolgimento delle prove concorsuali sono sempre stati dotati di agibilità, in conformità alla vigente normativa edilizia e urbanistica, dall’anno 2007 a tutt’oggi.
Inoltre, -OMISSIS- s.r.l. ha precisato di gestire solo -OMISSIS-(9 dei quali adibiti allo svolgimento delle prove concorsuali), oggetto dell’offerta e tutti dotati di certificazione antincendio.
Si è costituita Roma Capitale, opponendosi al ricorso e chiedendone la reiezione.
All’udienza camerale del 07.04.2020 il Collegio, riscontrata la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 60 ed all’art. 120 comma 6 del c.p.a., ha introitato il ricorso per la decisione.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Quanto al primo ordine di censure, giova premettere che la presente controversia concerne l’esclusione della ricorrente dalla procedura indetta con avviso “Manifestazione di interesse per consultazione preliminare di mercato” ai sensi dell’art. 66 d.lgs. n. 50/2016 con allegata Scheda Tecnica, pubblicato in data dell’8.1.2021 e successiva determina a contrarre datata 5 febbraio 2021.
In tali atti è stata rappresentata la necessità di individuare un’unica sede concorsuale idonea ad accogliere simultaneamente, nel pieno rispetto delle attuali misure precauzionali relative alla pandemia di Covid 19, circa 3000 candidati al giorno, in linea con le disposizioni del Decreto del Ministro della Salute del 6.7.2020, relativo alle prescrizioni tecniche per la prevenzione del rischio biologico da Covid-19 in ambito concorsuale, nel rispetto degli obblighi comportamentali di distanziamento sociale.
La Scheda Tecnica “Specifiche tecniche per la locazione temporanea di locali e servizi per lo svolgimento della prova scritta del concorso pubblico per 1650 allievi agenti della Polizia di Stato”, versata in atti, specifica le caratteristiche tecniche degli spazi da locare quali sedi di svolgimento delle prove concorsuali, con precipui riferimenti e richiami al rispetto delle misure precauzionali di distanziamento sociale relative alla pandemia da Covid-19.
Anche nella lettera di invito del 05.02.2021 la stazione appaltante ha previsto specifiche verifiche tecniche di conformità attraverso sopralluogo, al fine di comprovare l’effettiva rispondenza dei locali, dei siti, degli spazi e delle soluzioni di allestimento proposte, rispetto a quanto dichiarato in sede di offerta da parte degli operatori economici.
Nel medesimo atto l’amministrazione ha richiesto che nell’offerta economica fossero indicate, a pena di esclusione, oltre al prezzo complessivo in ribasso offerto, anche le singole voci di costo che compongono l’offerta, tra le quali sono sicuramente da includere i costi relativi alla gestione dell’emergenza da Covid-19.
Con il provvedimento del Direttore Centrale del Dipartimento pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno datato 01.03.2021, emanato a seguito di valutazione tecnica dell’organo tecnico dell’amministrazione (U.T.A.M), l’offerta di -OMISSIS- s.p.a. è stata esclusa per incompletezza, risultando non specificate le voci di costo relative alla gestione dell’emergenza da Covid-19, espressamente richieste dal disciplinare di gara.
In particolare l’amministrazione ha rappresentato che:
– “la somma dei singoli costi elementari non determina l’importo complessivo offerto”, così come risulta “dall’analisi delle voci di costo presenti sul prospetto facente parte integrante dell’offerta
economica” presentata dallo stesso operatore economico;
– “non risultano esplicitati i costi derivanti dagli oneri per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e relativi ad attività inderogabili prescritte dal decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro della Pubblica Amministrazione del 6 luglio 2020” ed, in particolare, “tutti gli apprestamenti, quali sanifica-zione dei locali e dei servizi, presidi per l’igienizzazione, rilevamenti con termoscanner, ecc. richiesti dalle Specifiche tecniche”;
-“la mancata, completa declinazione delle singole voci di costo che compongono l’offerta, come richiesto dal Paragrafo: Modalità di presentazione dell’offerta – Plico C- del Disciplinare di gara”, con conseguente non corrispondenza tra i singoli elementi di costo indicati ed il totale complessivo offerto.
Ebbene, emerge dagli atti che la motivazione dell’esclusione consiste nell’ incompleta indicazione di tutte le voci di costo che compongono l’offerta e, in particolare, nella mancata indicazione dei costi per la gestione dell’emergenza da Covid-19, espressamente richiesti dal Disciplinare di gara.
Non si tratta, all’evidenza, di un’esclusione determinata dall’anomalia dell’offerta, ma dall’incompletezza dell’offerta economica, tale da determinare l’impossibilità di formulare un giudizio in termini di congruità di quest’ultima.
La valutazione dell’amministrazione e la relativa scelta, pertanto, si pongono a monte del sub-procedimento di verifica sull’anomalia, che concerne le spiegazioni fornite dall’operatore economico sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte, quando queste appaiono anormalmente basse.
Nel caso di specie, invece, l’offerta non è stata qualificata come anormalmente bassa in quanto, sulla base dei costi indicati, la stazione appaltante ha ritenuto di non poter svolgere alcun giudizio in termini di congruità dell’offerta.
Per tale ragione, non sono fondate le censure relative alla violazione dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, che concerne il sub-procedimento di anomalia dell’offerta.
Ciò chiarito, deve ora valutarsi se l’esclusione della ricorrente abbia violato la disposizione di cui all’art. 83 del D.Lgs. nr. 50 del 2016.
La norma, al comma 9, dispone che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, che in particolare può concernere le mancanze, le incompletezze ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica.
Ebbene, la norma non risulta violata, dovendosi ritenere, sulla base della documentazione versata in atti, che effettivamente l’offerta economica della ricorrente non era completa nella indicazione dei costi relativi alla gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, espressamente richiesti dall’amministrazione.
Correttamente tale incompletezza non è stata giudicata sanabile mediante soccorso istruttorio, in quanto l’attivazione di tale presidio avrebbe portato ad un’inammissibile alterazione del principio della par condicio degli operatori in gara, finendo con consentire alla -OMISSIS- s.p.a. di indicare l’elemento mancante in corso di gara, integrando un’offerta che si presenta, all’evidenza, incompleta.
Ed infatti, se si analizza l’offerta economica predisposta dalla ricorrente, appare evidente la mancata declinazione dei costi relativi alla gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19. In particolare, la ricorrente ha indicato, nella “scheda voci di costo”, un totale complessivo di € -OMISSIS-, e, solo con il ricorso oggetto della presente decisione, ha precisato che, in tale importo complessivo, la quota degli oneri relativi alla gestione ed al contenimento dell’emergenza sanitaria doveva ritenersi pari ad € -OMISSIS-, così ripartiti:
– €-OMISSIS- per materiali e dispositivi vari (mascherine, dispenser, termometri, transenne etc etc), che non sono stati indicati in offerta, nella quale la ricorrente si è limitata a qualificare tale costo come “attrezzature”, senza offrire alcun ulteriore elemento idoneo a consentirne la riferibilità alla gestione dell’emergenza epidemiologica;
– € -OMISSIS- per il costo dei dipendenti addestrati e impegnati nella sanificazione degli ambienti e controllo dei dispositivi primo soccorso e degli accodi per 13 gg., effettivamente indicati in offerta come “addetti SPP manutenzione e controllo anticontagio covid-19”;
– € -OMISSIS- per manodopera pulizia e sanificazione con comuni detergenti o igienizzanti a base alcolica: costo non espressamente indicato in offerta, che solo in sede di ricorso è stato ascritto all’’importo di € -OMISSIS-, rubricato nell’offerta come “Manodopera di concetto e per pulizia e allestimento come da elenco personale impiegato”;
– € -OMISSIS- per costo per previsione 2% dell’importo totale della commessa di ricambi, sostituzioni ed integrazioni prodotti igienici e attrezzature anti-contagio covid-19: costo che in offerta viene indicato come “ricambi e sostituzioni”, senza alcuna ulteriore specificazione.
Deve pertanto ritenersi che la formulazione della proposta negoziale non abbia sostanzialmente tenuto conto dei costi legati alla gestione dell’emergenza epidemiologica, in quanto solo con il ricorso introduttivo del presente giudizio tali costi sono stati specificati, riferendoli peraltro a voci di costo quali le “attrezzature”, ovvero la “Manodopera di concetto e per pulizia e allestimento come da elenco personale impiegato” ed i “ricambi e sostituzioni”, solo genericamente indicati nell’offerta economica.
Che i costi per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 dovessero essere analiticamente indicati nell’offerta economica emerge chiaramente dai documenti di gara.
Rileva innanzitutto l’avviso pubblico/manifestazione di interesse per consultazione preliminare di mercato, nella parte in cui dispone che oggetto della procedura è il reperimento di una sede concorsuale idonea ad accogliere i candidati nel pieno rispetto delle attuali misure precauzionali relative alla pandemia da Covid-19.
Rilevano, inoltre, le Specifiche tecniche, che hanno lo scopo precipuo di individuare la soluzione più idonea, in linea con decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione del 6 luglio 2020, a svolgere il concorso prevenendo possibili fenomeni di diffusione del Covid-19.
Le medesime Specifiche tecniche inoltre prevedono che la ditta aggiudicataria dovrà presentare in sede di offerta uno o più layout che descrivano la predisposizione e l’allestimento delle aree impiegate per le attività concorsuali, con particolare attenzione alle aule per lo svolgimento delle prove concorsuali ed alla definizione della gestione dei flussi in ingresso e in uscita, oltre alle altre misure adottate per il corretto svolgimento delle procedure concorsuali ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2020, concernente le prescrizioni tecniche per la prevenzione del rischio biologico da COvid-19 in ambito concorsuale, nel rispetto degli obblighi comportamentali di distanziamento sociale, al fine di pervenire, di concerto con l’Amministrazione, alla definizione della soluzione più idonea e funzionale del servizio, nonché dell’effettivo fabbisogno di materiali e reti.
Rileva, infine, la chiara indicazione contenuta nella richiesta di offerta del 05.02.2021, nella parte in cui viene previsto espressamente che l’offerta economica doveva essere compilata indicando, oltre al prezzo complessivo in ribasso offerto, anche “le singole voci di costo che la compongono”.
Del resto è lo stesso articolo 95 comma 10 del Codice dei contratti pubblici a prescrivere un’indicazione analitica e puntuale dei costi, che determina l’esclusione degli operatori economici in caso di omessa indicazione dei costi, ovvero di insufficiente indicazione separata degli stessi.
Com’è stato efficacemente osservato, infatti, gli obblighi dichiarativi previsti dall’art. 95, comma 10, del codice dei contratti pubblici sono, oltre che separati, anche specifici, dato che la norma stabilisce che “Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera” (cfr. T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. IV, 22/10/2020, n.1981).
Per tali ragioni, l’inosservanza della prescrizione relativa alla esatta indicazione e quantificazione preventiva dei costi relativi al contrasto dell’epidemia da Civid-19 – espressamente richiesti dalla stazione appaltante ed indispensabili per valutare la congruità dell’offerta in un periodo di emergenza epidemiologica durante il quale, tuttavia, l’amministrazione si è determinata a consentire lo svolgimento del concorso, a patto che fossero rispettate le indicazioni fornite dal Ministero della Salute – implica la sanzione dell’esclusione del concorrente che non li abbia indicati, poiché rende l’offerta incompleta in ordine ad un elemento essenziale e sotto un profilo di speciale importanza, anche alla luce della natura costituzionalmente rilevante della materia della tutela della salute. L’omessa indicazione di citati costi, infatti, impedisce alla stazione appaltante un adeguato controllo sulla affidabilità dell’offerta stessa, nonché ogni valutazione sulla congruità degli importi destinati a consentire lo svolgimento delle prove concorsuali in sicurezza.
Né può ritenersi sussistente, nel caso di specie, un profilo di potenziale dubbio sulla necessità o meno di indicare i predetti costi di prevenzione del Covid-19, in quanto tale necessità emerge chiaramente da tutti i documenti di gara esaminati, oltre ad essere insita nelle peculiari modalità di tempo e di luogo in cui devono svolgersi le operazioni concorsuali, di talchè qualsiasi operatore economico ragionevolmente informato e normalmente diligente doveva presumersi a conoscenza dell’obbligo in questione.
Venendo al secondo ed al terzo ordine di censure, gli stessi sono infondati.
Sul punto è sufficiente rilevare che le deduzioni della ricorrente risultano puntualmente contestate dalla controinteressata e non appaiono pertinenti rispetto alla fattispecie oggetto di giudizio. Ed infatti, l’asserita ed indimostrata assenza del certificato di agibilità dedotta dalla ricorrente concerne, in ogni caso, un periodo di tempo precedente rispetto a quello relativo allo svolgimento della procedura concorsuale oggetto del presente giudizio; né potrebbe tale circostanza, in assenza dei doverosi e definitivi accertamenti, determinare l’invalidazione, a posteriori, tutti i contratti di appalto che la -OMISSIS- ha svolto dal -OMISSIS-, azzerando il requisito esperienziale della controinteressata.
Peraltro, com’è stato osservato anche dal Ministero resistente, l’aggiudicataria ha dichiarato formalmente e sotto la propria responsabilità – depositando altresì Dichiarazione di Asseverazione rilasciata dal Comune di Roma – di essere in possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnica e professionale necessari per l’affidamento della locazione, con conseguente onere della stazione appaltante, procedere, in ottemperanza a quanto richiesto dalla normativa, alla verifica e comprova in ordine all’effettivo possesso dei requisiti e delle qualificazioni dichiarate in sede di gara.
Solo nella fase esecutiva, infatti, superati anche i controlli successivi all’aggiudicazione, la sussistenza in concreto della capacità tecnica dell’aggiudicataria potrà essere verificata dall’amministrazione, che avrà a disposizione i rimedi previsti dalla legge in caso di mancata o inesatta esecuzione del contratto.
Va infine rilevato che l’impugnazione nel presente giudizio della Determinazione Dirigenziale del -OMISSIS-, con cui Roma Capitale ha rilasciato l’agibilità a -OMISSIS- s.r.l., oltre ad apparire tardiva, non potrebbe in alcun caso comportare, anche se accolta, alcun effetto caducante automatico sull’aggiudicazione, ovvero determinare, ipso iure, la perdita del requisito tecnico in capo alla controinteressata.
In conclusione, sulla base di tutte le considerazioni in fatto ed in diritto che precedono, il ricorso deve essere respinto.
Il Collegio, nel rispetto delle disposizioni sulla sinteticità degli atti processuali (artt. 3, comma 2 e 120, comma 10, c.p.a.) e dei principi della domanda (art. 39 e art. 99 c.p.c.) e della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 34, comma 1, c.p.a. e art. 112 c.p.c.), ha esaminato le questioni e le censure evocate nel gravame ritenendo che eventuali profili non scrutinati in modo espresso non siano rilevanti per la soluzione della causa (cfr., Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 27 aprile 2015, n. 5).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida nella misura di € 1.500,00 oltre accessori di legge in favore di ciascuna delle altre parti in causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti indicati nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2021:
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