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STABILIZZAZIONE: OBBLIGHI DELLE IMPRESE E REQUISITI DEL LAVORATORE

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  • On Ottobre 14, 2022
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Con il decreto legislativo 104 del 27 giugno 22, il cosiddetto “decreto trasparenza” che implementa le informazioni che obbligatoriamente il datore di lavoro deve comunicare ai lavoratori all’atto dell’assunzione, sono fornite ulteriori disposizioni riguardanti la gestione del rapporto di lavoro. 

Nell’articolo 10 intitolato “Transizione a forme di lavoro più prevedibili, sicure e stabili” il legislatore ha previsto infatti la possibilità che il lavoratore possa, ad esempio, fare richiesta per un rapporto di lavoro più stabile.

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LE RICHIESTE DEL LAVORATORE

Il lavoratore potrà dunque richiedere in forma scritta che il datore di lavoro prenda in considerazione la conversione del contratto in essere in una tipologia contrattuale più stabile. 

Ad esempio, nel caso in cui il rapporto sia a tempo determinato, si potrà richiedere la conversione a tempo indeterminato, o una proroga e quindi in un prolungamento del contratto a termine in essere tra le parti.

Un’altra richiesta potrebbe riguardare la trasformazione di un tempo parziale a tempo pieno del rapporto o, ancora, la mancata effettuazione di un turno notturno o di un orario più prevedibile rispetto a quello in corso.

La richiesta comunque non costituisce un diritto di precedenza.

REQUISITI DEL LAVORATORE E OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

I requisiti per fare richiesta sono due: il lavoratore deve avere completato il periodo di prova e deve aver maturato almeno sei mesi di anzianità di lavoro. 

Una volta che il lavoratore ha inviato la propria richiesta il datore entro un mese dovrà fornire una risposta scritta motivata e inviata esclusivamente nel caso in cui sia negativa. Viceversa il datore di lavoro provvederà ad aggiornare il rapporto in essere tra le parti andando a riconoscere una forma di lavoro più stabile.

Il datore di lavoro dunque non potrà solo rispondere no, ma dovrà motivare il diniego. Questa risposta potrà essere impugnata dal lavoratore se sia palesemente discriminatoria o mancante di oggettività, soprattutto nel caso in cui, a fronte di una risposta negativa alla stabilizzazione, l’azienda poi decida di assumere a tempo indeterminato un altro soggetto con le stesse mansioni svolte dal lavoratore precario che ha fatto richiesta.

Inoltre il lavoratore potrà reiterare la richiesta dopo almeno sei mesi di lavoro dalla precedente e il datore di lavoro dovrà reiterare la risposta scritta o accontentare il lavoratore. Se il datore di lavoro è una persona fisica o un’impresa fino a 50 dipendenti,  però, potrà rispondere anche oralmente alle successive richieste.

La disposizione riguarda anche i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa invece non si applica ai lavoratori domestici e ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni nel settore marittimo e della pesca.

Credit by: IPSOA

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