“Specifiche censure” ed inammissibilità dell’appello nel giudizio amministrativo
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- On Giugno 17, 2019
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di Giuseppe Platania, Avvocato. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha sovente richiamato la stretta applicazione dell’articolo 101 c.p.a., in relazione al contenuto necessario del ricorso in appello.
La norma, intitolata “Contenuto del ricorso in appello” così recita “1. Il ricorso in appello deve contenere l’indicazione … delle parti nei confronti delle quali è proposta l’impugnazione, della sentenza che si impugna, nonché l’esposizione sommaria dei fatti, le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata, le conclusioni … ”.
Nella sentenza in commento, il Consiglio chiarisce come il requisito delle “specifiche censure contro i capi della sentenza gravata” debba essere inteso sia sul piano formale, con precipua indicazione, nell’atto impugnativo, di un’epigrafe ovvero di un’intitolazione della parte della sentenza oggetto di censura, sia sul piano sostanziale, attraverso la formulazione di distinti e specifici motivi di appello e la chiara enucleazione dei vizi logici della sentenza stessa – da cogliersi attraverso le argomentazioni del Giudice di primo grado – che costituiscono il vero oggetto del giudizio di appello.
Nella fattispecie, non trovando riscontro le esposte prescrizioni, l’appello è dichiarato inammissibile.
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