Sospensione mutui prima casa: disciplina speciale per tutto il 2022
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- On Novembre 17, 2021
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Il disegno di legge di Bilancio 2022 prolunga fino alla fine del prossimo anno la disciplina derogatoria del Fondo Gasparrini. Per tutto il 2022, quindi, potranno richiedere la sospensione delle rate su mutui prima casa, i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e le cooperative edilizie a proprietà indivisa. Fino al 31 dicembre 2022, inoltre, è consentito l’accesso al Fondo anche ai soggetti con ISEE superiore a 30.000 euro e ai mutui di importo non superiore a 400.000 euro. La Manovra non prevede invece, almeno al momento, un’ulteriore proroga né del termine di validità della procedura veloce né del termine per avvalersi della moratoria per i mutui in ammortamento da meno di un anno.
Le condizioni sono le stesse previste dal decreto Sostegni bis, che aveva riattivato fino alla fine del 2021 l’art. 54, comma 1, del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020); nel dettaglio, si può richiedere la sospensione solo in caso di mutui per l’acquisto della prima casa, mentre non sono ammessi i mutui erogati esclusivamente per la ristrutturazione o la costruzione dell’abitazione.
Rientra tra i potenziali beneficiari anche il mutuatario che sia subentrato nel contratto di mutuo, purché possegga tutti i requisiti di accesso al beneficio del Fondo. Inoltre il valore del mutuo è più ampio, in quanto si è passati da un limite di 250mila euro a uno di 400mila euro. Inoltre, come stabilito dalla Legge di Bilancio 2022, i mutui già oggetto di sospensione potranno essere nuovamente sospesi, ma solo se era ripreso il regolare ammortamento delle rate per almeno tre mesi.
La richiesta di sospensione potrà essere fatta direttamente alla banca che ha concesso il mutuo e senza la necessità di presentare l’Isee poiiché il Fondo Gasparrini coprirà fino al 50% degli interessi maturati durante il periodo di sospensione del mutuo.
I mutuatari che possono beneficiare di questa sospensione sono coloro che nei 3 anni antecedenti alla richiesta di ammissione abbiano subìto:
- la cessazione del rapporto di lavoro subordinato e siano in disoccupazione;
- la cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia;
- la sospensione dal lavoro per almeno 1 mese, con attualità dello stato di sospensione;
- la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni.
- morte del mutuatario (la sospensione spetta agli eredi) o handicap grave, non inferiore all’80%.
Fino al 31 dicembre 2022, inoltre, il congelamento del mutuo potrà essere chiesto anche da alcune categorie specifiche. È il caso dei lavoratori autonomi, dei liberi professionisti e degli imprenditori individuali che, in conseguenza all’emergenza pandemica, abbiano accusato nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto allo stesso periodo del 2019.
Infine, tra le categorie specifiche ci sono anche le cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che almeno il 10% dei soci assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze utilizzino gli immobili come abitazione principale.
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