Il Governo, con il decreto legge n. 30 del 13 marzo 2021 (pubblicato in GU n. 62 del 13 marzo 2021), oltre a re-introdurre alcune misure urgenti per contenere la diffusione del contagio da Covid – 19, riafferma, ampliandone la portata, alcuni diritti e indennità già introdotte nell’ordinamento nel corso della prima fase della pandemia (si veda l’art. 21bis del decreto Agosto, D.L. 104/2020 come modificato dall’art. 22 del decreto Ristori, D.L. n. 137/2020) allo scopo di sostenere i lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.
Smart working e congedi straordinari per i figli: a cosa l’azienda deve prestare attenzione
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- On Marzo 16, 2021
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Fino al prossimo 30 giugno il lavoratore dipendente, genitore di figlio convivente minore di anni 16, può ricorrere, se l’attività lavorativa lo consente, allo smart working per un periodo corrispondente alla DAD, alla durata dell’infezione da Covid -19 o alla quarantena del figlio.
In alternativa, è possibile chiedere un congedo indennizzato al 50% per i figli che non hanno compiuto 14 anni o non indennizzato per i figli da 14 a 16 anni. Sono le nuove misure predisposte dal Governo nel D.L. n. 30 del 2021 per fronteggiare le conseguenze delle nuove limitazioni di contrasto alla pandemia. Le aziende dovranno prestare la massima attenzione alla sua applicazione.
Di seguito una breve sintesi delle principali novità che saranno vigenti fino al prossimo 30 giugno, salvo proroghe.
Smart working per figli fino a 16 anni
L’art. 2 del decreto legge n. 30/2021, al comma 1, riafferma il diritto per il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni 16, di poter svolgere attività lavorativa in modalità di lavoro agile per un periodo corrispondente alla sospensione della didattica in presenza del figlio, oppure per la durata dell’infezioneda Covid – 19 del minore o per la durata del periodo di quarantena dello stesso figlio disposta dal dipartimento di prevenzione della USL competente per territorio.
Congedo straordinario indennizzato
Al comma 2 è poi previsto che, qualora la prestazione lavorativa (per sue proprie caratteristiche) non possa essere svolta in modalità di lavoro agile, il genitore, lavoratore dipendente, di figlio convivente minore di 14 anni possa astenersi dal lavoro, in alternativa all’altro genitore, per un periodo corrispondente alla sospensione della didattica in presenza del figlio, oppure per la durata dell’infezione da Covid – 19 del minore o per la durata del periodo di quarantena dello stesso figlio disposta dal dipartimento di prevenzione della USL competente per territorio.
Lo stesso diritto di astensione è riconosciuto ai genitori con figli per i quali sia stato accertato e riconosciuto uno stato di grave disabilità (indipendentemente dall’età di questi ultimi), iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione della didattica in presenza o ospitasti in strutture o centri diurni a carattere assistenziali per i quali sia stata disposta la chiusura.
Il comma 3 dispone che nei casi di astensione dal lavoro di cui al comma 2 i genitori lavoratori dipendenti avranno diritto di percepire una indennità a carico INPS pari al 50% della retribuzione calcolata con le medesime modalità previste dal testo unito sulla maternità – paternità (art. 23 D.lgs. 151/2001). Per i periodi di astensione in trattazione è inoltre prevista la contribuzione figurativa ai fini pensionistici.
Congedi parentali da convertire
Il comma 4 prevede inoltre la possibilità, per le lavoratrici e i lavoratori che hanno fruito a far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 13 marzo 2021, dei congedi parentali di cui agli art. 32 e 33 del D.Lgs. 151/2001, di poter richiedere la conversione di tali congedi parentali nel congedo straordinario di cui al comma 2 con diritto all’indennità di cui al comma 3, se i congedi parentali goduti, siano stati utilizzati nel corso di sospensione della didattica in presenza del figlio, di quarantena del figlio, o nel corso dell’infezione da Covid – 19 del figlio.
Congedo non indennizzato, ma tutelato
Il comma 5 dispone come, nei casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità di lavoro agile, il lavoratore dipendente genitore di figlio di età compresa tra i 14 e i 16 anni, alternativamente all’altro genitore, possa astenersi dal lavoro, senza diritto alla retribuzione ne contribuzione figurativa, ma con diritto alla conservazione del posto di lavoro e divieto di licenziamento, per un periodo corrispondente alla sospensione della didattica in presenza del figlio, oppure per la durata dell’infezione da Covid – 19 del minore o per la durata del periodo di quarantena dello stesso figlio disposta dal dipartimento di prevenzione della USL competente per territorio.
Bonus baby sitter
In ultimo il comma 6 prevede come
· i lavoratori autonomi o co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS;
· il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19;
· i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari,
per i figli conviventi minori di anni 14, possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017.
Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
Considerazioni finali
Le disposizioni sono state emanate in coerenza con le ordinanze del Ministero della Salute che hanno colorato di rosso diverse regioni d’Italia.
Conseguenza di ciò sono le numerose limitazioni alle ordinarie attività ivi compresa la chiusura della didattica in aula e l’attivazione di quella a distanza.
Un provvedimento tempestivo e coordinato. Le aziende, le lavoratrici e i lavoratori dovranno prestare la massima attenzione alla sua applicazione perché sarà molto difficile coordinare attività in homeworking (vista l’impossibilità di spostamento e meglio chiamare le cose con il loro nome) con la gestione della DAD di minori di 14 anni.
Le aziende dovranno valutare fasce orarie compatibili con la presenza di bambini in casa e con gli obblighi di accudienza conseguenti.
Ormai il mondo del lavoro italiano ha un anno di esperienza alle spalle e quindi non potrà gestire questa fase con improvvisazione propria dell’emergenza. Le imprese che lo faranno saranno quelle maggiormente penalizzate sia nell’immediato che nella prossima NextNormal della quale ormai tanto si parla.
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IPSOA Quotidiano
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