SILENZIO INADEMPIMENTO PROCEDURE VIA ED AIA RELATIVE AD UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI

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  • On Settembre 5, 2018
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di Glenda Giardina, Avvocato.


Con sentenza numero 1776 del 5 settembre 2018, il Tribunale  Amministrativo Regionale  di Catania ha statuito che l’Amministrazione ha violato l’obbligo di concludere il procedimento di assoggettabilità a VIA e di revisione dell’AIA relative ad un impianto di trattamento e smaltimento di rifiuti speciali, rispetto ai quali i termini per la conclusione del procedimento, trattandosi di esame congiunto delle due procedure, sono stati dal Tribunale indicati in 150 giorni ai sensi degli articoli 19 e ss. D.lgs. n. 152/2006, e  dall’art. 29 ter e ss. del D.lgs. 152/2006.

Con riferimento alla seconda domanda avente per  oggetto il silenzio inadempimento sulla  prosecuzione delle attività, ai sensi dell’articolo 29 comma 3 rispetto al quale il Tribunale ha osservato che “…Vero è che non è stabilito alcun termine predeterminato, sicché, teoricamente, sarebbe debito riferirsi a quello ordinario di chiusura del procedimento; ma è altrettanto vero che la norma lascia all’Amministrazione l’individuazione di un termine, evidentemente avuto riguardo alla eventuale complessità della questione…” che però non è mai stato precisato ed autodeterminazione.

Da qui la declaratoria d’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione e l’ordine a tutte le Amministrazioni resistenti e comunque coinvolte ex lege nel procedimento, di provvedere sulle istanze della ricorrente “… entro un termine utile per poter consentire il definitivo pronunciamento entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte, se anteriore…”.

Sentenza N. 01766_2018

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