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SICUREZZA: LA CASSAZIONE SU VALUTAZIONE DEL RISCHIO E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

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  • On Marzo 6, 2024
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Il giudice di primo grado aveva assolto il datore di lavoro ritenendo che l’evento, del tutto imprevedibile, fosse addebitabile in via esclusiva al comportamento del lavoratore.
La Corte di appello ha riformato tale sentenza ritenendo invece la riconducibilità dell’infortunio alla condotta colposa del titolare d’azienda.

La sottovalutazione del rischio specifico nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), la mancata previsione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, i non adeguati sistemi di informazione, formazione e addestramento nei confronti del lavoratore, sono queste le condotte contestate e addebitate al Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante di una società, in seguito all’infortunio sul lavoro che ha causato il decesso del proprio dipendente.

I fatti

Il magazziniere di un’azienda è deceduto mentre svolgeva le operazioni di carico – scarico e di movimentazione di bancali, mediante l’utilizzo di un carrello elevatore, il lavoratore infatti, dopo aver constatato che l’imballo del bancale inferiore non era integro, seguendo una prassi aziendale consolidata, era sceso dal muletto e si era avvicinato al bancale per ripristinare l’imballaggio utilizzando della carta da pacco, del nastro adesivo, e un cutter; improvvisamente, a causa della perdita di equilibrio del bancale inferiore dovuta alla fuoriuscita del granulato, i due bancali sovrapposti del peso di kg.1.375 circa ciascuno, si erano ribaltati schiacciandolo e soffocandolo così da provocarne la morte.

Il secondo grado del giudizio

La Corte di appello di Brescia con la sentenza del 13/01/2023,riformando la sentenza assolutoria emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, ha dichiarato il datore di lavoro responsabile del reato di cui all’art. 589, commi 1 e 2, cod. pen. e lo ha condannato alla pena di mesi sei di reclusione. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza per diversi motivi fra cui la“contraddittorietà della sentenza con le risultanze probatorie e, in specie, con il contenuto del DVR della ditta quanto alle argomentazioni svolte in ordine alla asserita sottovalutazione del rischio specifico da schiacciamento”.

La sentenza della Corte di cassazione penale

Rispetto al vizio della contraddittorietà rilevato dal ricorrente, la Suprema Corte ha ricordato che: “è bene preliminarmente chiarire che in tanto può parlarsi di contraddittorietà della motivazione in quanto la contraddizione sia interna al percorso giustificativo della decisione, ricorrendo quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico – giuridiche in ordine a uno stesso fatto o a un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva del provvedimento, ovvero si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice, conducenti ad esiti diversi, siano state poste a base del suo convincimento (Sez.5, n.19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv. 281105); deve, dunque, escludersi che il vizio di contraddittorietà della motivazione possa avere come termini di raffronto il provvedimento e i dati istruttori sulla base della loro asserita erronea valutazione”.

La Corte ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo di ricorso infondati in quanto non attingono il cuore dell’argomento sviluppato nella sentenza impugnata, ossia l’accertata sottovalutazione del rischio connesso alla specifica operazione di ripristino di imballi rotti.

Infatti – proseguono gli ermellini – nonostante “il DVR considerasse espressamente l’attività di “ripristino di imballi rotti” e il rischio di schiacciamento del lavoratorenessun accorgimento era stato previsto per ridurre tale evenienza, nessuna procedura cautelativa per scongiurare il rischio di crollo dei bancali addosso al lavoratore […] La riparazione degli imballi forati, nelle condizioni concrete da eseguire in mezzo a file ravvicinate di bancali sovrapposti del peso di circa 1.400 chili l’uno, alte circa 3 metri, è stato considerato un rischio totalmente sottovalutato sebbene prevedibile nonché evitabile mediante procedure operative diverse e attraverso una corretta formazione dei lavoratori e la formalizzazione di disposizioni che imponessero la preventiva rimozione del bancale superiore prima di agire su quello inferiore. Tale sottovalutazione del rischio è stata considerata l’antecedente logico della mancata adozione di modalità di lavoro atte a ridurre i rischi di lacerazione degli imballi durante il carico, dell’inadeguata informazione e formazione dei lavoratori e della mancata previsione di una procedura di intervento in grado di ridurre al minimo il rischio di crollo di sacche e bancali addosso all’operatore nella fase di riparazione”.

Come chiarito dalla Corte di Cassazione, in tema di prevenzione degli infortuni il datore di lavoro ha l’obbligo giuridico di analizzare e individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericoloconcretamente presenti all’interno dell’azienda e, all’esito, deve redigere e, ricorrendo i presupposti dell’art. 29, comma 3, d. lgs. n. 81/2008, sottoporre ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 d. lgs. n.81/2008, all’interno del quale è tenuto a indicare le misure di prevenzione e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261:1.09; Sez. 4, n. 20129 del 10/03/2016, Serafica, Rv. 267253). A norma dell’art. 28, comma 2, lett. a) e b) d.lgs. n.81/2008, il contenuto qualificante e minimo del DVR devequantomeno contemplare “una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa”; icriteri di semplicità, brevità e comprensibilità che la disposizionerichiama non possono andare a discapito della completezza e dell’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degliinterventi aziendali e di prevenzione e di “indicazione delle misuredi prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati”.
Nel caso di specie, “l‘addebito di colpa specifica mosso al datore di lavoro è, infatti, proprio quello di non aver posto in correlazione l’usuale operazione di “ripristino imballi rotti” con il grave rischio che lo svuotamento dei sacchi posti alla base sul pallet d’appoggio al pavimento determinasse lo sbilanciamento e la caduta dei carichi sovrapposti al bancale sul quale poggiavano gli imballi forati impilati”. 

La Cassazione ha dunque rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 

QUI LA SENTENZA COMPLETA

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