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SCIOPERO TRASPORTI: ERRATA LA PRECETTAZIONE DA PARTE DEL MIT

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  • On Aprile 5, 2024
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La sentenza del TAR Lazio accoglie i due ricorsi di USB e Cobas e annulla l’ordinanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativa alla riduzione della protesta del dicembre 2023.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha pronunciato un’importante sentenza in merito ai poteri di precettazione del Governo e del Ministero dei Trasporti.

I fatti

I sindacati Usb e Cobas Lavoro hanno adito il Tribunale Amministrativo per l’annullamento: 

  • dell’ordinanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 198-T del 12 dicembre 2023, con la quale è stata ordinata la riduzione a quattro ore dello sciopero nazionale del settore trasporto pubblico locale previsto per il giorno 15 dicembre 2023 e proclamato per una durata di 24 ore;
  • di ogni ulteriore atto presupposto e conseguente, comunque connesso e/o dipendente, ivi compreso il d.P.C.M. del 29 novembre 2022, recante la “Delega di funzioni e dei poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri e relativi all”attuazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali ai Ministri competenti per materia”.

Nella vicenda è intervenuta anche la Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, che ha invitato le organizzazioni sindacali ad “evitare la rarefazione oggettiva degli scioperi”.

I motivi dei ricorsi

In particolare, i sindacati hanno rilevato: 

  • l’incompetenza del Ministero dei trasporti, in quanto, nel caso in esame, difetterebbe una specifica delega da parte del Presidente del Consiglio al MIT per l’adozione dell’ordinanza di precettazione; 
  • la violazione dell’articolo 40 della Costituzione, relativo al diritto di sciopero, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 8, 12, 13, 14, 15, 16 della L. n. 146/1990 relativi all’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali; violazione e falsa applicazione di tutti gli accordi in materia di sciopero nel servizio del trasporto; eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà; carenza di motivazione: lo sciopero sarebbe stato indetto in modo conforme alla disciplina pattizia in materia e nell’osservanza dell’invito della Commissione ad evitare la rarefazione oggettiva; tutte le prerogative in materia, dunque, sarebbero state già esercitate dalle autorità competenti e non sarebbe residuato alcuno spazio per l’intervento ministeriale; in ogni caso mancherebbe, nel provvedimento avversato, la motivazione sulla necessità e l’urgenza dell’intervento contestato.

Il Ministero si è costituito rilevando l’infondatezza dei ricorsi proposti. 

La sentenza del Tar

Il Collegio, in via preliminare, ha disposto la riunione dei due ricorsi in trattazione e respinto l’eccezione di improcedibilità formulata dalla difesa erariale, secondo cui l’ordinanza impugnata, avendo inciso sullo sciopero del 15 dicembre 2023, avrebbe ormai irretrattabilmente esaurito i suoi effetti. 

Diversamente, l’interesse ai ricorsi risulterebbe ancora diretto, concreto e attuale, ed infatti, le organizzazioni ricorrenti ed i rispettivi aderenti risultano tuttora esposti all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 9 della L.n. 146/1990, in quanto lo sciopero su cui ha inciso l’ordinanza è stato confermato dalle OO.SS. per tutta la durata originaria (24 ore per la giornata del 15 dicembre 2023) ed i lavoratori vi hanno aderito per l’intera durata. 

Inoltre, sussistono possibili riflessi risarcitori conseguenti alla eventuale illegittima compressione del diritto di sciopero dei ricorrenti.

L’accoglimento dei ricorsi 

In merito al primo motivo di ricorso, il Tar ha rilevato che “La censura non ha pregio, ove si considerino l’adeguatezza e l’autosufficienza del tenore della delega recata dal d.P.C.M. del 29 novembre 2022”.

Ed infatti, secondo tale decreto, l’esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni ed integrazioni

“è delegato, per quanto non compreso nella delega in premessa e per i settori e gli ambiti di rispettiva competenza al: Ministro dell’interno; Ministro della giustizia; Ministro dell’economia e delle finanze; […] Ministro delle infrastrutture e dei trasporti […]”.

Il Collegio rileva dunque che:

“ove si consideri che il potere di adozione dell’ordinanza di cui all’art. 8 della l.n. 146/1990 in relazione ad un’agitazione collettiva interessante il settore del servizio pubblico locale rientra senz’altro “nei settori e negli ambiti di competenza” del MIT, quest’ultimo costituiva nella specie il soggetto istituzionalmente deputato all’adozione dell’atto avversato”. 

Coglie nel segno, invece, la censura sollevata dai ricorrenti e relativa alla mancata individuazione, nell’ordinanza impugnata, dei requisiti di necessità e di urgenza che, ai sensi dell’art. 8 della l.n. 146/1990, fondano il potere di impulso ministeriale.

L’art. 8, comma 1 della l.n. 146/1990 è infatti chiaro nel prevedere che, al ricorrere dei presupposti di legge (pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati conseguente all’esercizio dello sciopero), il potere di precettazione possa essere esercitato “su segnalazione della Commissione di garanzia ovvero, nei casi di necessità e urgenza” di propria iniziativa, dal MIT.

Come precisato dal Tribunale Amministrativo

“l’interpretazione logico-letterale di tale previsione nonché quella funzionale, volta a configurare il potere di precettazione quale potere extra ordinem e residuale, inducono a ritenere che, in assenza della previa segnalazione della Commissione, l’ordinanza di precettazione debba recare in modo espresso e specifico l’enucleazione dei presupposti di necessità e urgenza legittimanti l’impulso officioso ministeriale. Tali presupposti risultano distinti e non possono essere confusi con quelli sostanziali che legittimano il potere di ordinanza (idest il pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati). A tale lettura induce anche un’interpretazione sistematica della disciplina in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali”. 

A ciò si aggiunga che, l’art. 13 della l.n. 146/1990 attribuisce alla Commissione, fra l’altro, il potere di segnalare “all’autorità competente le situazioni nelle quali dallo sciopero o astensione collettiva può derivare un imminente e fondato pericolo di pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all’articolo 1, comma 1.” e di formulare “proposte in ordine alle misure da adottare con l’ordinanza di cui all’articolo 8 per prevenire il predetto pregiudizio.”

Il ruolo della Commissione

Alla luce delle superiori considerazioni, la Commissione risulta, in linea generale, l’organismo fisiologicamente deputato a segnalare alla Presidenza del Consiglio la rilevata sussistenza del “fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona”, mentre al Presidente del Consiglio (o al Ministero delegato) è garantito il potere di agire di propria autonoma iniziativa solo “nei casi di necessità ed urgenza”. 

Pertanto, come specificato dal Collegio

“il potere di iniziativa officiosa del Presidente del Consiglio (o del Ministero delegato), proprio per limitare il più possibile l’ingerenza “politica” sul diritto di sciopero, è contemplato unicamente nei casi in cui, oltre al fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente dei surrichiamati diritti, sussistano e vengano adeguatamente esplicitate nel relativo provvedimento, la necessità e l’urgenza di provvedere. In questa prospettiva, nel sistema delineato dalla l.n. 146/1990 se l’autorità politica non può sovrapporsi e sostituirsi alla Commissione nel valutare i presupposti per l’attivazione del potere di precettazione, recupera un proprio spazio di intervento se e nella misura in cui riesca ad individuare quei profili di necessità e urgenza di provvedere, necessariamente diversi e sopravvenuti rispetto al quadro già scrutinatodalla Commissione stessa, tali da legittimare la relativa ordinanza quale strumento extra ordinem per la protezione tempestiva e indilazionabile dei diritti degli utenti. L’iniziativa officiosa dell’autorità politica, quindi, risulta conferita dall’art. 8 della l.n. 146/1990 solo per i casi di straordinaria eccezionalità che la Commissione di Garanzia non ha potuto previamente valutare e per i quali sussiste pertanto una condizione di urgenza e necessità di provvedere”.

Nel caso di specie, dall’esame della documentazione in atti, è emerso che la Commissione, nelle diverse interlocuzioni con le OO.SS., ha acquisito un quadro completo e chiaro della situazione dello sciopero in commento. Cionondimeno, la stessa Commissione ha ritenuto opportuno soltanto adottare un invito formale alle OO.SS. ad evitare la rarefazione oggettiva dello sciopero, mentre nulla ha raccomandato alle stesse e nulla ha segnalato al Ministero in ordine all’adozione dell’ordinanza di precettazione. 

Dunque, atteso che l’ordinanza impugnata è stata adottata senza la previa segnalazione da parte della Commissione, risultavano indispensabili la chiara esplicitazione delle speciali ragioni di necessità e di urgenza, relative a fatti sopravvenuti eventualmente occorsi a ridosso dell’astensione, tali da legittimare l’intervento officioso del Ministro.

Così operando, il Dicastero ha finito per sovrapporre la propria valutazione del predetto quadro a quella dellAutorità di settore, alterando il vigente assetto regolatorio in materia che, per quanto attiene alla fase di impulso del potere di precettazione, contempla in via ordinaria il potere valutativo della Commissione e, soltanto per i casi durgenza, quello ministeriale, quale valvola di sicurezza del sistema”.

Per tali ragioni, il provvedimento impugnato risulta affetto da violazione di legge (sub specie della violazione dellart. 8 della l.n. 146/1990) e da eccesso di potere per carenza di presupposto, con riferimento alla fase di impulso dell’esercizio del potere. 

Per questi motivi, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto entrambi i ricorsi e, per l’effetto, ha annullato l’ordinanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 198-T del 12 dicembre 2023.

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