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Sanità: il medico che non comunica tampone positivo può essere licenziato per giusta causa

  • Posted by autore blog
  • On Giugno 15, 2022
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Era addetto alla “gestione tamponi” dei dipendenti dell’Irccs di Pavia e aveva omesso di comunicare ad una collega il referto positivo di tampone molecolare Covid-19. Referto di cui quest’ultima aveva avuto contezza a distanza di tre giorni dal test.

Si tratta di un medico che per questo comportamento era stato licenziato dalla struttura sanitaria e che aveva successivamente fatto ricorso chiedendo di essere reintegrato nel posto di lavoro e risarcito.

La sentenza

Invece la Sezione Lavoro del Tribunale di Pavia, con la sentenza n° 139/2022, ha confermato la legittimità del licenziamento, affermando che la mancata comunicazione da parte del medico dell’esito positivo del tampone Covid- 19 costituisce giusta causa di licenziamento, trattandosi di un comportamento che pone in serio pericolo la salute e che mina il rapporto fiduciario con il datore di lavoro.


Il ricorso

Secondo la difesa del ricorrente il licenziamento sarebbe stato ingiustificato per due motivi: 

in primo luogo perchéé alla comunicazione del referto avrebbe dovuto provvedere il medico competente, ai sensi dell’ articolo 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81 (Testo unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro). 

In secondo luogo perché il referto era stato veicolato sul sistema informatizzato di consegna degli esami di laboratorio, il cosiddetto “Sistema Galileo” senza che il ricorrente ne fosse a conoscenza.

Il Sistema Galileo

Ma il Tribunale ha accertato invece che ogni referto era disponibile sul “Sistema Galileo” (“la sua semplice consultazione avrebbe potuto garantire l’adempimento dell’obbligo di comunicazione”) e che il ricorrente aveva ricevuto “la precisa indicazione che il compito di avvisare i dipendenti positivi al virus era affidato a lui e non ai medici competenti”. 

Secondo il giudice si tratta di un fatto di particolare gravità che giustifica la decisione datoriale di determinare la cessazione immediata del rapporto di lavoro.

Le motivazioni

Con la sentenza in oggetto quindi il comportamento omissivo del ricorrente è stato ritenuto in contrasto con l’articolo 70 del contratto collettivo nazionale di lavoro secondo cui il dirigente è tenuto “ad assicurare la massima diligenza nella compilazione e tenuta e controllo delle cartelle cliniche, referti e risultanze diagnostiche” e dell’articolo 20 del contratto collettivo aziendale nella parte in cui contempla, tra le fattispecie con rilevanza disciplinare, “la grave negligenza in servizio, o irregolarità nell’espletamento dei compiti assegnati dalla direzione sanitaria”. 

Questo non esclude che, secondo le disposizioni nazionali e regionali in materia di sorveglianza sanitaria anti Covid (Protocollo di regolazione delle misure per il contrasto della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 e delibera della Giunta della Regione Lombardia n° 3114 del 7 maggio 2020) “l’attività finalizzata alla verifica della contrazione del virus, e la conseguente comunicazione all’interessato, sia rimessa a un soggetto diverso dal medico competente”. 

Credit by: Sanità24

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