SALUTE E SICUREZZA: VALUTAZIONE DEI RISCHI IN OTTICA DI GENERE
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- On Agosto 7, 2024
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L’Inail ha pubblicato la prima monografia dedicata al tema per garantire l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale, così come previsto dal d.lgs. 81/2008.
La strada da percorrere per arrivare alla valutazione del rischio sul lavoro in un’ottica di genere è ancora lunga ma nel documento dell’Inail pubblicato il 24 luglio 2024 sono stati individuati i primi punti fermi.
Tradizionalmente, ricorda l’Istituto, la normativa in tema di salute e sicurezza non fa distinzione tra i generi, infatti sia i luoghi di lavoro, le macchine e attrezzature, sia le postazioni di lavoro e persino i DPI sono progettati per individui di sesso maschile, di corporatura ed età medie e standardizzata; stesso discorso vale per il calcolo dei limiti di esposizione alle sostanze pericolose.
Ed infatti, è solo da pochi anni che sul mercato sono reperibili abiti da lavoro, calzature antinfortunistiche e alcune tipologie di DPI con taglie adeguate alle diverse corporature.
Ancora oggi poi succede che nei documenti di valutazione dei rischi la differenza di genere è confusa con la tutela delle lavoratrici madri, invece già declinata in uno specifico dettato normativo (d.lgs. 151/2001).
Il testo unico del 2008
Il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, il d.lgs. 81/2008 ribadisce la necessità di garantire l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori anche con riguardo alle differenze di genere, di età e di provenienza.
Con questa indicazione il legislatore ha voluto superare l’idea di “lavoratore neutro” che emergeva dal corpo normativo precedente, e promuovere lo studio delle differenze e delle criticità che possono verificarsi in ambienti occupati prevalentemente da uomini o da donne con caratteristiche diverse per età, provenienza e genere.
La letteratura scientifica
Seppur è corposa la letteratura scientifica prodotta dal crescente interesse sui temi della medicina di genere e dal progresso delle conoscenze sugli effetti differenziati per sesso di agenti chimici e microrganismi, questa necessita di studi approfonditi e di una revisione sistematica per essere utilizzata nel processo di valutazione dei rischi.
Inoltre, non è ancora possibile disporre di veri e propri limiti di esposizione differenziati per la mancanza di studi e di dati epidemiologici disaggregati per sesso, o di approfondimenti sulle differenze di risposta nei due sessi.
La valutazione in ottica di genere
Nello specifico, con riferimento alla valutazione dei rischi in ottica di genere, oggi vi sono difficoltà attuative e carenza di metodologie standardizzate. Infatti non solo uomini e donne possono essere esposti a rischi diversi nei vari comparti di lavoro, ma possono rispondere in maniera diversa alla stessa esposizione a un determinato rischio. Alcuni rischi poi necessitano di essere ulteriormente indagati al fine di raggiungere una tutela più efficace delle persone esposte.
La monografia dell’Inail
Imprescindibile per l’attuazione di interventi di prevenzione più mirati ed efficaci è la corretta conoscenza e valutazione dei rischi in ottica di genere. Proprio per dare seguito a tale esigenza la Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza e la Consulenza statistico attuariale dell’Inail hanno realizzato la monografia in commento, al fine di approfondire il tema da un punto di vista normativo, statistico e tecnico, aiutando i datori di lavoro a disporre di strumenti che contengano approcci aggiornati alle conoscenze più attuali sotto il profilo tecnico scientifico.
Aspetti normativi
Nel testo viene effettuata una disamina del contesto normativo che parte dall’art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana, che sancisce il principio di eguaglianza formale e sostanziale di tutti i cittadini davanti alla legge; arrivando all’art. 37 dove si prevede che la “donna lavoratrice” abbia gli stessi diritti e la stessa retribuzione che spetta al lavoratore. Inoltre, il documento analizza alcuni eventi storici e normativi che hanno interessato le donne: il raggiungimento del diritto di voto alle donne del 1946, l’accesso agli impieghi pubblici (1963), il divorzio (1970), la riforma del diritto di famiglia (1975), la legge sull’aborto (1978), l’abolizione del delitto d’onore e del matrimonio riparatore (1981). Ed ancora, la legge sulle quote rosa nei consigli di amministrazione (l. 120/2011), un emendamento alla legge di bilancio 2020 che ha elevato la quota di genere a 2/5 per i C.d.A. e i collegi sindacali delle società quotate. Viene affrontato anche il tema della violenza di genere e dei femminicidi, che non trova soluzione nemmeno dopo l’adozione della legge sullo stalking (2009) e contro la violenza sulle donne del 2013, rafforzata con la l. 168/2023, mentre a livello europeo è stata approvata la Direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, che riconosce espressamente come reati in tutta l’Unione molestie e incitamento alla violenza on- line, mutilazioni genitali femminili, matrimonio forzato.
Le pari opportunità
In tema di pari opportunità il il già citato d.lgs. 198/2006 aggiornato e integrato dalla l. 162/2021, è intervenuto per combattere le discriminazioni di genere in senso ampio e articolato, anche con correttivi e premialità per le imprese virtuose in materia di uguaglianza di genere e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La lotta alle discriminazioni e la tutela delle pari opportunità sono però solo alcuni degli aspetti, seppure fondanti, delle questioni e degli ambiti che vanno considerati per pervenire all’attesa tutela, sotto il profilo della salute e della sicurezza, nei luoghi di lavoro anche con attenzione alle differenze di genere.
Ed infatti all’art. 28, primo comma, prevede che, in sede di valutazione dei rischi, il datore di lavoro debba considerare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori «ivi compresi (…) quelli connessi alle differenze di genere (…)».
Vi è poi la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea pubblicata nel 2000 che stabilisce l’uguaglianza davanti alla legge (art. 20) e la parità tra uomini e donne in tutti i campi (art. 23);
Analisi occupazionale, medicina di genere e valutazione del rischio
La pubblicazione fa poi un’accurata analisi del quadro statistico occupazionale e contrattuale, degli infortuni e delle malattie professionali per poi approdare alle esperienze di valutazione dei rischi in ottica di genere, alla “medicina di genere” e al contributo del medico competente, affrontando gli aspetti tecnici per la valutazione dei rischi in ottica di genere, trattando sia i rischi per la salute sia i rischi per la sicurezza, sia quelli trasversali, psicosociali e organizzativi.
QUI IL DOCUMENTO COMPLETO
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