Blog Image

PRECARI: COL DL SALVA INFRAZIONI RADDOPPIANO LE MENSILITÀ DI INDENNIZZO

  • Posted by autore blog
  • On Ottobre 16, 2024
  • 0
Condividi sui social

Il decreto legge n. 131, relativo alle “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano” è entrato in vigore il 17 settembre.

Novità nella disciplina dei contratti di lavoro a termine che, con il decreto Legge n. 131 del 16 settembre 2024, il cosiddetto decreto Salva Infrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217, si adegua alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, così come richiesto dalla procedura di infrazione europea avviata nei confronti del nostro Paese.

Cosa prevede la direttiva europea

La Direttiva stabilisce i requisiti minimi in materia di lavoro a tempo determinato in modo da garantire parità di trattamento ai lavoratori e impedire abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro di tipo analogo.

Riguarda i lavoratori a tempo determinato (compresi i lavoratori stagionali), ad eccezione dei lavoratori messi a disposizione di un’impresa utilizzatrice da parte di un’agenzia di lavoro interinale.

Per prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, i paesi dell’UE, previa consultazione delle parti sociali, devono introdurre una o più delle seguenti misure (tenendo conto delle esigenze di settori e categorie specifici di lavoratori):

  • ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
  • la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
  • il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti.
  • invito ai paesi dell’Unione europea (UE) a prevedere delle sanzioni per le violazioni di tali requisiti.

Le novità nel settore privato

Prima del Decreto, ai sensi dell’art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015, se a causa dell’abuso della normativa sui contratti a termine il contratto a tempo determinato era convertito in uno a tempo indeterminato il giudice condannava “il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto”.

Importo determinato sulla base del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell’impresa, dell’anzianità di servizio del lavoratore, del comportamento e delle condizioni delle parti e poteva essere ridotto alla metà se vi erano procedure di stabilizzazione collettive.

Con il D.L. n. 131/2024 l’art. 11  aggiunge al comma 2 del citato art. 28 “la possibilità per il giudice di stabilire l’indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno”. È stato poi abrogato il comma 3 dello stesso articolo che prevedeva la riduzione alla metà della indennità massima di 12 mensilità “in presenza di contratti collettivi che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie”.

Quindi la principale novità consiste:

  • nella possibilità di riconoscere un indennizzo anche in misura superiore alle 12 mensilità se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno 
  • nella eliminazione della possibilità di riduzione rimessa ai contratti collettivi.

Dal 17 settembre 2024 dunque nei casi di conversione a tempo indeterminato del contratto a termine:

  • il giudice nel condannare il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore stabilisce un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, con riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell’impresa, all’anzianità di servizio del lavoratore, al comportamento e alle condizioni delle parti;
  • il giudice, nel quantificare l’indennità potrà superare il massimale delle 12 mensilità allorquando il lavoratore dimostri di aver subito un maggior danno;
  • l’indennità è onnicomprensiva e ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore.

Le novità nel settore pubblico

Anche nel caso dei rapporti a termine nel pubblico impiego interviene il Decreto.

Precedentemente l’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 prevedeva il risarcimento del danno quando vi era una violazione della normativa relativa all’assunzione o all’impiego di lavoratori e ferma restando l’impossibilità di ottenere un rapporto a tempo indeterminato con la P.A..

Adesso i commi 3, 4 e 5 del citato art. 36, sono modificati dall’art. 12 del D.L. n. 131/2024, il quale prevede espressamente che quando si verifica un abuso nell’utilizzo di una successione di contratti o rapporti a termine, il lavoratore ha diritto di richiedere il riconoscimento di un’indennità risarcitoria tra le 4 e le 24 mensilità, a seconda dalla gravità della violazione e alla durata complessiva del rapporto, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno.

Il decreto prevede quindi che dal 17 settembre 2024:

  • se il lavoratore subisce un danno dall’abuso nell’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato ha diritto ad un’indennità;
  • l’importo dell’indennità è quantificato dal giudice nella misura compresa tra 4 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
  • per determinare l’indennità il giudice deve tenere conto della gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto;
  • inoltre il giudice potrà superare il massimale di legge (24 mensilità) se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno.

LEGGI ANCHE QUI

0 comments on PRECARI: COL DL SALVA INFRAZIONI RADDOPPIANO LE MENSILITÀ DI INDENNIZZO