RISARCIMENTO DEL DANNO: IL DIRETTORE DI BANCA DOVRÀ CORRISPONDERLO ANCHE IN ASSENZA DI AZIONE DISCIPLINARE
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- On Ottobre 18, 2023
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A stabilirlo la Cassazione con l’ordinanza n° 27940 in cui chiarisce che l’esistenza di fatti accertati, anche se non censurati sotto il profilo disciplinare, può determinare il diritto al risarcimento.
Il direttore di filiale di una banca è stato condannato a corrispondere all’Istituto datore di lavoro una somma pari ad € 117.228,50, a titolo di risarcimento del danno, per non aver adeguatamente custodito il contratto di prestito sottoscritto da una società (poi fallita) nonché i documenti relativi alla fideiussione prestata da un terzo.
Ed infatti, la banca, impossibilitata ad insinuarsi nel passivo della società debitrice stante l’assenza della documentazione di cui sopra, ha deciso di richiedere al proprio dipendente, responsabile di tale ammanco economico a causa della propria condotta negligente, il risarcimento del danno,
commisurato al mancato recupero di quanto dovuto alla banca dalla società fallita.
Ciò è quanto stabilito con l’ordinanza n. 27940 dello scorso 4 ottobre dalla Suprema Corte di Cassazione la quale, a conferma delle statuizioni già emesse sul punto dal Tribunale di Macerata e dalla Corte di Appello di Ancona, ha ribadito che il dipendente dovrà risarcire il danno nonostante l’assenza di un’azione disciplinare promossa dalla banca nei suoi confronti.
L’ordinanza della Cassazione
Con il primo motivo di ricorso, il lavoratore ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 2106 del codice civile, nonché dell’art. 7 della legge n. 300/70, il cosiddetto Statuto dei lavoratori e dell’art. 360 del codice di procedura civile, relativo all’impugnazione delle sentenze.
Il dipendente riteneva, infatti, che poiché la banca non aveva promosso alcuna azione disciplinare nei suoi confronti, allora quest’ultima non avrebbe potuto e/o dovuto richiedere alcunché a titolo di risarcimento del danno, stante l’assenza di contestazione disciplinare sul punto.
La Cassazione ha invece chiarito che:
“la violazione degli obblighi di fedeltà e diligenza da parte di un dipendente comporta, oltre all’applicabilità di sanzioni disciplinari, anche l’insorgere del diritto al risarcimento dei danni e ciò tanto più nel caso in cui il medesimo, quale dirigente di un istituto di credito in rapporto di collaborazione fiduciaria con il datore di lavoro, del quale è un “alter ego”, occupi una posizione di particolare responsabilità, collocandosi al vertice dell’organizzazione aziendale e svolgendo mansioni tali da improntare la vita dell’azienda”(Cass. 394/2009; 8702/2000; 2097/2018).
Ed inoltre, “L’esistenza di fatti accertati, anche se non censurati sotto il profilo disciplinare, può comunque determinare il diritto al risarcimento del danno provocato, poiché l’interesse perseguito dal datore di lavoro è costituito dal ripristino della situazione patrimoniale evidentemente lesa. In tale prospettiva la scelta di non far conseguire provvedimenti disciplinari è legittimamente assunta dal datore di lavoro che non valuti sanzionabile la condotta”.
QUI LA SENTENZA COMPLETA
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