Rigidi obblighi di comunicazione nella Legge Gelli – Bianco
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- On Luglio 5, 2018
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di Giuseppe Platania, Avvocato, Dottore di Ricerca, esperto in Diritto del Lavoro.
La legge 8 marzo 2017 n. 24, Legge Gelli – Bianco, nel disciplinare la materia della responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, in un’ottica complessiva volta alla sostanziale riduzione delle responsabilità degli operatori, prevede, tra l’altro, una serie di preclusioni e decadenze legate a formali adempimenti.
Tra questi, si segnala quanto statuito all’articolo 13 intitolato “Obbligo di comunicazione all’esercente la professione sanitaria del giudizio basato sulla sua responsabilità”.
Segnatamente, detto articolo, prevede un obbligo di comunicazione, da parte della struttura e delle imprese di assicurazione che prestano copertura, nei confronti dell’esercente la professione sanitaria interessato, nei casi:
– dell’instaurazione di un giudizio contro la struttura stessa;
– dell’avvio di trattative stragiudiziali, con invito a prenderne parte.
La comunicazione deve esser effettuata entro quarantacinque giorni – nella prima ipotesi, dalla notifica, nell’altra, dall’avvio delle trattative – e deve essere trasmessa o a mezzo pec o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Si tratta di un adempimento di fondamentale importanza per le conseguenze di natura preclusiva che ne derivano non solo in caso di omissione o di mancato rispetto del termine indicato, bensì anche nel caso di mera incompletezza: l’inammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria, di cui all’articolo 9 della legge.
La perentorietà del termine e la stretta specificazione delle modalità di assolvimento dell’obbligo, consigliano di non percorrere diverse strade in astratto equipollenti, quali la comunicazione a mezzo raccomandata a mani con firma per ricevuta, che potrebbero determinare l’insorgere di contestazioni in ordine alla mancanza di data certa.
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