RESPONSABILITÀ MEDICA: IL RUOLO DELLA CTU NEL GIUDIZIO
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- On Gennaio 30, 2023
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Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 8382 del 25 ottobre 2022, ha precisato il carattere percipiente della Consulenza Tecnica d’Ufficio nei giudizi di responsabilità medica.
I FATTI
Un uomo, dopo essersi recato al pronto soccorso a causa dei forti dolori al torace e dopo essere stato sottoposto a diversi accertamenti clinici, veniva dimesso con diagnosi di “toracoalgia aspecifica”.
Nei giorni successivi, a causa del perdurare e dell’aumentare del dolore, si recava, ancora una volta, nel medesimo pronto soccorso ove veniva dimesso con diagnosi di “sospetta esofagite da reflusso”.
Recatosi in un’altra struttura, il paziente veniva invece ricoverato d’urgenza per infarto miocardico acuto.
All’esito della vicenda, il soggetto agiva in giudizio nei confronti della prima struttura sanitaria e dei medici chiedendo la condanna al risarcimento del danno subito.
IL RICHIAMO ALLA GIURISPRUDENZA
Il giudice, prima di giungere alla soluzione del caso concreto, ha ripercorso gli insegnamenti della giurisprudenza in materia di responsabilità medica.
In particolare, si è soffermato sulla natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, richiamando la recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 10050 del 29 marzo 2022, la quale precisa che: “In tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla L. n. 24 del 2017), è onere del creditore danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del “più probabile che non”, tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all’esatto adempimento, l’impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l’inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all’agente”.
Successivamente, il giudice adito, esaminando il ruolo e la natura della ctu, ha chiarito che, quest’ultima, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito.
Nelle ipotesi di accertamento della responsabilità sanitaria “attesa l’innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere “percipiente”, sicché il giudice può affidare al consulente non solo l’incarico di valutare i fatti accertati (consulenza deducente), ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova”.
LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI MILANO
Nel caso di specie, il paziente non ha dimostrato – con mezzi di prova autoprodotti – il danno subito ma, ed invece, ha assolto al proprio onere grazie alle risultanze della CTU medico-legale.
E’ proprio attraverso le conclusioni cui è pervenuto il consulente che il paziente danneggiato è riuscito a dimostrare l’esistenza del nesso eziologico fra l’omessa tempestiva diagnosi e il danno alla salute subito.
Diversamente la struttura convenuta non è stata in grado di dimostrare il fatto estintivo del diritto, cioè «l’impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l’inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l’ordinaria diligenza» (Cass., 26.7.2017, n. 18392).
Per tali ragioni, il Giudice adito ha accertato la responsabilità della struttura condannandola a risarcire il danno alla salute patito dal ricorrente.
QUI LA SENTENZA COMPLETA
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