Protezione temporanea e diritto al lavoro: uno sguardo ai risvolti giuslavoristici della prima esecuzione della Direttiva 2001/55

  • Posted by autore blog
  • On Aprile 1, 2022
  • 0
Condividi sui social

Lo scorso 4 marzo 2022 il Consiglio dell’Unione europea ha dato esecuzione, tramite la Decisione 2022/382, alla Direttiva 2001/55/CE sulla protezione temporanea, considerando la probabilità di un’elevata pressione migratoria e la già concreta presenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina nel territorio dell’Unione. 

Tale Direttiva, con concreti effetti anche nel panorama del mondo del lavoro, non era mai stata precedentemente attivata, nonostante già in passato fossero state avanzate richieste, anche dall’Italia, di far fronte ai flussi migratori ingenerati da conflitti in corso in altre aree del mondo.
 
La protezione temporanea si inserisce fra quegli istituti che l’Unione europea pone alla base della propria politica comune in tema di protezione dei diritti umani, così da offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino, di un paese terzo, che necessiti di protezione internazionale, rispettando al tempo stesso il principio di non respingimento pur senza sovraccaricare il sistema d’asilo. L’attivazione della Direttiva riveste importanza tanto sul fronte dell’accoglienza quanto su quello dell’integrazione

Dal primo punto di vista essa riconosce il diritto a ricevere adeguato alloggio ovvero i mezzi necessari per ottenere una abitazione , il diritto ad una assistenza sociale ed ai contributi al sostentamento ed alle cure mediche,  nonché il diritto per il minore di accedere al sistema educativo a pari condizioni del cittadino dello stato membro. 

Particolare interesse destano le previsioni in materia di lavoro. 

L’Articolo 12 della Direttiva 2001/55 assicura ai soggetti beneficiari  il diritto di esercitare qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo, nonché di partecipare ad attività nell’ambito dell’istruzione per adulti, della formazione professionale e delle esperienze pratiche sul posto di lavoro, sempre con la possibilità per gli Stati membri di garantire e riconoscere ai titolari di protezione temporanea delle condizioni più favorevoli.
 
Esiste, quindi, una specifica rilevanza giuslavoristica della Decisione di attivazione che dovrà essere gestita rispetto agli spazi di autonomia lasciati agli Stati Membri e che saranno esercitati nel contesto italiano per il tramite di un Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui ancora si attende la pubblicazione.
 
Guardando, dunque, ai destinatari, la Decisione 2022/382, entrata in vigore il giorno stesso, va difatti a meglio delineare l’ambito applicativo della Direttiva, riconoscendo come titolari dello status di protezione temporanea cittadini ucraini residenti in Ucraina prima della suddetta data; cittadini di Paesi terzi o apolidi che in Ucraina beneficiavano, prima di quella data, dello status di rifugiato o protezione nazionale equivalente; familiari delle suddette persone se la famiglia era già presente in Ucraina e vi soggiornava prima del 24 febbraio 2022.
 
Ancora, la Direttiva apre alla possibilità di riconoscimento della protezione temporanea anche a cittadini di paesi terzi o apolidi con regolare permesso di soggiorno in Ucraina prima della suddetta data, tali da non potere ritornare stabilmente ed in condizioni sicure nel proprio paese d’origine, mentre non vengono automaticamente inclusi nell’ambito applicativo della Direttiva cittadini di paesi terzi o apolidi che al momento degli eventi si trovassero in Ucraina per un breve periodo per motivi di studio o di lavoro, cui però ogni singolo Stato membro autonomamente può decidere di estendere la protezione temporanea (come espresso nei considerando della Decisione del Consiglio 2022/382 n.13).
 
Ai soggetti, dunque, cui la Decisione decide di applicare la protezione temporanea vengono riconosciuti i diritti sovra delineati, fra cui tutte le discipline riguardanti l’accesso al mercato del lavoro.
 
A questa seconda questione di carattere fondamentale che occorre analizzare, bisogna premettere che nelle more dell’emanazione dello specifico DPCM, alcune misure sono già state adottate e che, quindi, si renderà necessaria un’azione di raccordo fra i diritti ed i servizi già riconosciuti agli individui provenienti dal territorio ucraino ed i benefici che invece vengono ricondotti agli stessi dalla Direttiva in virtù dello status di protezione temporanea, e che dunque dovranno essere meglio specificati e concretizzati per mezzo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
 
Se, dunque ed ordinariamente, l’accesso al mercato del lavoro in Italia per cittadini extracomunitari è disciplinato tramite programmazione annuale degli ingressi, definita nel c.d. Decreto flussi, è indubbio come la Direttiva apra ad una notevole differenza nella disciplina per i soggetti titolari di protezione temporanea

Il diritto a poter prestare attività subordinata, stagionale o autonoma, rientra infatti fra quei “benefici” riconosciuti automaticamente al soggetto che risulta essere titolare dello status, in virtù della natura della protezione temporanea, una natura eccezionale con carattere di automatismo nel riconoscimento dello status e con spazi di libertà nell’attuazione delle misure, natura data in quanto strumento di rapida risposta ad eventi eccezionali e subitanei e che dunque viene ricollegata a misure altrettanto di immediata risposta. 

Questo meccanismo di risposta tempestiva all’emergenza in corso rappresenta una deroga all’ordinario funzionamento dei permessi di soggiorno per “richiesta asilo” (rilasciati ai sensi dell’art. 4, D. lgs. 18 agosto 2015, n. 142 nelle more della definizione del procedimento di cui al D. lgs. 19 novembre 2007, n. 251), la cui disciplina consente ai richiedenti asilo di lavorare soltanto dopo il decorso del termine di 60 giorni dalla presentazione della richiesta di protezione internazionale (cfr. art. 22, D. lgs. 18 agosto 2015, n. 142).
 
Nonostante, come detto, il Decreto di attuazione non sia ancora stato emanato, va premesso come, a livello nazionale, vi siano già stati riconoscimenti del diritto all’accesso al mercato del lavoro tramite altri strumenti giuridici. In particolare, il diritto a svolgere attività lavorativa è stato riconosciuto dall’Ocdpc n. 872 del 4 marzo 2022 – Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina – con deroga esplicita al Decreto flussi del 21 dicembre 2021.
 
L’Ordinanza del Capo dipartimento di Protezione Civile, che già considera la “concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario”, afferma come lo svolgimento di attività lavorativa sia espletabile sulla base della sola richiesta di permesso di soggiorno presentata alla competente Questura, in deroga dunque alle quote massime definite dalla programmazione annuale e secondo la medesima procedura delineata per i titolari di protezione temporanea dalla Direttiva per esercitare attività lavorativa. La necessità di integrazione nel mondo del lavoro dei soggetti provenienti dall’Ucraina in seguito agli eventi del conflitto trova quindi immediata e diretta risposta, tramite semplice proposizione di domanda di soggiorno.
 
Nonostante, dunque, i ritardi nell’attuazione della Decisione tramite DPCM, si sottolinea come svariate siano (già) le misure attuate di riconoscimento tramite altri strumenti giuridici di quei diritti delineati dalla Direttiva, alcune delle quali sembrano essere confermate dalle bozze del Decreto che stanno circolando. Accanto alle conferme, si sono tuttavia mosse alcune critiche dalle organizzazioni nazionali che fanno parte del Tavolo Asilo e immigrazione, le quali hanno inviato una nota urgente al Presidente del Consiglio Draghi, alla Ministra dell’Interno Lamorgese e al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Orlando, suggerendo modifiche e integrazioni da apportare alla Decisione del Consiglio, così da “istituire o mantenere in vigore condizioni più favorevoli per persone che godono della protezione temporanea”, possibilità invero affermata dalla Direttiva stessa.
 
Credit by: – Sara Prosdocini – Bollettino ADAPT

0 comments on Protezione temporanea e diritto al lavoro: uno sguardo ai risvolti giuslavoristici della prima esecuzione della Direttiva 2001/55