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PROTEZIONE LAVORATORI: MODIFICHE AL DECRETO SALUTE E SICUREZZA

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  • On Novembre 20, 2024
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Il decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 è stato modificato in attuazione della direttiva Ue contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro e estende la protezione ai lavoratori esposti a sostanze tossiche per la riproduzione.

In attuazione della direttiva (UE) 2022/431, che a sua volta modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26/09/2024 il Decreto Legislativo n. 135 del 4 settembre 2024. 

Il decreto, entrato in vigore l’11 ottobre 2024, interviene modificando il Testo unico per la sicurezza sul lavoro il cosiddetto TUSSL, (D. Lgs. n. 81/2008), estendendo la protezione anche ai lavoratori esposti a sostanze tossiche per la riproduzione, e non solo a quelle cancerogene e mutagene, fornendo i valori limite di esposizione per le sostanze tossiche per la riproduzione, introducendo nuovi obblighi per il datore di lavoro, e aggiornando il sistema di sorveglianza sanitaria.

Le sostanze tossiche per la riproduzione

Il decreto, in applicazione della direttiva (UE) 2022/431, definisce sostanza tossica per la riproduzione quale sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008; 

inoltre le differenzia in: 

  • sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia ossia una sostanza per la quale non esiste un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori (identificata come tale nella colonna “Osservazioni” dell’allegato XLIII del decreto); 
  • sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia ossia una sostanza per la quale esiste un livello di esposizione sicuro al di sotto del quale non vi sono rischi per la salute dei lavoratori (identificata come tale nella stessa colonna del succitato allegato).

Il datore di lavoro

Da tale modifica normativa conseguono diversi obblighi per il datore di lavoro, che, alla luce del nuovo art. 236 del TUSSL, dovrà innanzitutto avviare una valutazione del rischio che tenga conto anche delle sostanze tossiche per la riproduzione. QUI L’ART. 236 MODIFICATO .

Sul datore di lavoro grava anche un obbligo di informazioni e formazione nei confronti del lavoratore che dovrà essere adibito alle attività rischiose, qualora queste vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi e, in particolare quando i lavoratori sono o possono essere esposti a vari o nuovi agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, compresi quelli contenuti in farmaci pericolosi, o in caso di mutamento delle circostanze relative al lavoro. QUI L’ART. 239 MODIFICATO.

Poi vi è un obbligo di sorveglianza sanitaria a cui devono essere sottoposti i lavoratori per i quali la valutazione di cui all’articolo 236 ha evidenziato un rischio per la salute. Infatti, il novellato art. 242 del d. lgs. 81/2008 prevede che “Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati”. QUI L’ART. 242 MODIFICATO.

Registro di esposizione e cartelle sanitarie

Infine vi è l’obbligo di conservare la documentazione dei lavoratori in un registro nel quale è riportato, per ciascuno di essi, l’attività svolta, l’agente cancerogeno, mutageno o la sostanza tossica per la riproduzione utilizzati e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale agente o sostanza. Questo registro è istituito e deve essere aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro. Il registro e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall’INAIL fino a quarantanni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni o mutageni e fino ad un periodo di almeno cinque anni dalla cessazione di ogni attività che espone a sostanze tossiche per la riproduzione. QUI L’ART. 243 MODIFICATO.

QUI IL DECRETO PER INTERO

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