Professionisti: dal 30 giugno sanzioni per chi non accetta i pagamenti elettronici
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- On Giugno 24, 2022
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Professionisti e commercianti che rifiuteranno di ricevere i pagamenti delle transazioni con carte di debito, carte di credito o carte prepagate dal 30 giugno sono passibili di sanzioni. A prevederlo un emendamento approvato al decreto PNRR 2 anche se non si possono escludere ulteriori novità che saranno eventualmente introdotte dalla legge di conversione, ferma restando, però, l’applicazione delle sanzioni.
Anticipata dunque l’irrogazione delle penalità che sarebbe dovuta scattare con decorrenza 1° gennaio 2023.
Ora, secondo quanto previsto dall’art. 15, comma 4, D.L. n. 179/2012,“ a decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica”.
Sulla misura, rimasta di fatto inattuata proprio per mancanza di una disciplina sanzionatoria, interviene ora un emendamento approvato in Senato nel corso della conversione in legge del decreto PNRR 2 il quale prevede che nell’articolo su citato le parole: “carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito”, sono sostituite da: “carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito, una carta di credito e alle carte prepagate”.
Quando si incorre in violazione?
Dall’interpretazione letterale della norma si desume che incorre in violazione il professionista che rifiuti la proposta del cliente di pagare mediante POS e proponga, invece, il pagamento mediante mezzo non elettronico, non anche nel caso in cui l’obbligato non abbia – semplicemente – ancora installato il dispositivo presso la propria sede.
Quindi finché il cliente non chiede di effettuare il pagamento tramite POS il professionista non avrà commesso alcuna violazione e, dunque, nessuna violazione si è verificata se il POS non è ancora installato.
Come è composta la sanzione POS
Quando sono commesse violazioni la sanzione irrogabile è composta da:
– una parte fissa, pari a 30 euro per ciascuna transazione, indipendentemente dall’ammontare della spesa sostenuta;
– una parte variabile, commisurata al 4% del valore della transazione per cui non è stato accettato il pagamento con le carte di debito, di credito o prepagate.
Quindi se il professionista non riceve alcuna richiesta del cliente di effettuare il pagamento tramite POS non sussistono le condizioni né per applicare la sanzione fissa, né quella variabile.
La norma non si presta ad una lettura diversa.
L’obbligo, inoltre, non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica a ricevere pagamenti con carte di credito e di debito a mezzo POS.
È chiaro dunque che, per evitare una disapplicazione della disposizione in mancanza di ragioni specifiche e evitare quindi l’irrogazione delle sanzioni previste, sarà necessario comprendere cosa si intenda per “oggettiva impossibilità tecnica”. Sicuramente in tale ambito rientra l’impossibilità di accettare il pagamento a causa dell’interruzione del servizio di erogazione dell’energia elettrica.
Crediti d’imposta in scadenza
Deve essere poi rilevato come sia imminente la scadenza del termine previsto per fruire del credito di impostapari al 100% delle commissioni bancarie maturate fino al 30 giugno 2022. Tale credito è previsto dall’art. 22, comma 1-ter del D.L. n. 124/2019.
Dal 30 giugno si applicherà nuovamente la disposizione che prevede l’attribuzione di un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria in relazione a cessioni dei beni e prestazioni di servizi rese nei confronti dei consumatori finali.
Nella stesa data scadrà anche l’ulteriore credito d’imposta previsto per l’acquisto o il noleggio di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con registratori telematici. Tale credito d’imposta spetta in relazione ai costi di acquisto o di noleggio sostenuti e può essere fatto valere entro il limite massimo di 160 euro. Il riconoscimento di tale credito è previsto in misura variabile dal 70 al 10 per cento a seconda dell’ammontare dei ricavi conseguiti dal contribuente.
La violazione non ammette l’oblazione
Le violazioni saranno accertate dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria, dagli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni.
Se si commette violazione è prevista l’irrogazione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro e non è prevista la possibilità di fruire dell’istituto dell’oblazione, cioè di effettuare il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta, come alternativa alla contestazione della violazione.
Credit by: IPSOA
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