PRESTAZIONI OCCASIONALI: NUOVE CONDIZIONI E LIMITI NELLA CIRCOLARE DELL’INPS
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- On Settembre 13, 2023
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L’art. 37 del d.l. n. 48 del 4 maggio 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ha introdotto delle modifiche ai limiti economici di utilizzo ed ai livelli occupazionali oltre i quali non è possibile accedere al contratto di prestazione occasionale per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento,
Con la circolare n° 75 dello scorso mese di agosto, l’Inps ha fornito dei chiarimenti sulle condizioni per l’utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale.
Nuovo regime
L’art. 37 del d. l. n. 48/2023, modificando l’art. 54-bis del d.l. n. 50/2017, ha introdotto un nuovo regime per gli utilizzatori dei contratti di prestazione occasionale che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, e che abbiano alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori a tempo indeterminato.
È vietato ricorrere al contratto di prestazione occasionale nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi (cfr. la lettera d) del comma 14 dell’art. 54-bis del decreto-legge n. 50/2017).
Codici Ateco interessati
A tale regime sono ammesse esclusivamente le aziende che svolgono come attività primaria e/o prevalente una tra quelle contrassegnate dai codici Ateco2007 di seguito indicati:
– 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere;
– 96.04.20 Stabilimenti termali;
– 93.21.01 Gestione di parchi divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi;
– 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie.
Il settore di attività deve risultare dalle informazioni presenti presso il Registro delle imprese.
Il codice 93.21.01 deriva, in seguito all’aggiornamento compiuto dall’Istat nel 2022, dal codice 93.21.00 “Parchi di divertimento e parchi tematici”; gli utilizzatori operanti in tale settore dovranno aggiornare presso il Registro delle imprese il codice dell’attività.
Limiti di dipendenti
Per effetto delle modifiche normative introdotte dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 37 del d.l. n. 48/2023, dal 5 maggio 2023 (data di entrata in vigore dello stesso) possono accedere al contratto di prestazione occasionale gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento – come individuati al precedente paragrafo 2 – che hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Limiti economici
Inoltre, tra le novità introdotte si segnala che dall’1 gennaio al 31 dicembre 2023, gli operatori nei settori sopraindicati potranno utilizzare il contratto di prestazione occasionale ed erogare compensi fino a 15.000 euro nei confronti della totalità dei prestatori. La misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori:
1) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
2) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
3) persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
4) percettori di prestazioni integrative del salario ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito (cfr. l’art. 54-bis, comma 8, del decreto-legge n. 50/2017).
Riepilogo limiti economici
– per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
– per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 15.000 euro;
– per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
Implementazione Istituto Contratto di prestazione occasionale
Per effetto dell’entrata in vigore della normativa di cui all’art. 37 del d.l. n. 48/2023, il servizio dell’Istituto “Contratto di prestazione occasionale” sarà implementato con la nuova classificazione “aziende che operano nel settore dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento”.
La registrazione avverrà nel rispetto delle istruzioni generali dettate dal Inps con le circolari n. 107/2017
e n. 103/2018.
La nuova funzionalità è già disponibile dal 9 agosto 2023.
Se l’utilizzatore è già registrato al servizio “Contratto di prestazione occasionale”, l’aggiornamento di classificazione avverrà in automatico al momento del primo accesso, inoltre nel caso in cui l’utilizzatore abbia già utilizzato il contratto di prestazione occasionale, le somme erogate a titolo di compenso concorreranno al raggiungimento del nuovo limite di 15.000 euro nell’anno.
Analogamente, se la classificazione nella sezione delle “aziende che operano nel settore dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento” non è più conforme al codice Ateco2007, l’utilizzatore non avrà accesso alla predetta sezione, ma dovrà riclassificarsi all’interno di un’altra sezione in relazione all’attività economica svolta.
In tale caso, qualora, nel corso dell’anno civile, sia stato già raggiunto il limite massimo di 10.000 euro, non sarà possibile l’inserimento di ulteriori prestazioni di lavoro occasionale per il medesimo anno civile.
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