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PATENTE A PUNTI: OBBLIGO DAL 1° OTTOBRE GIORNO IN CUI SARÀ OPERATIVA LA PIATTAFORMA

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  • On Settembre 25, 2024
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Sono stati pubblicati sul sito dell’Inl la circolare esplicativa e in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo n. 132 del 18 settembre 2024 relativi alle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente.

Sono 832mila, secondo l’Ufficio studi della Cgia di Mestre, le imprese edili che attendono di poter inoltrare domanda per la patente a crediti per cui scatta l’obbligo il prossimo 1° ottobre. Lunedì 23 settembre l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha pubblicato l’attesa circolare esplicativa, in cui ha specificato che la piattaforma digitale dove richiederla sarà operativa nello stesso giorno.

L’obbligo della patente

L’obbligo della patente a crediti è stato introdotto dal decreto legge n. 19 del 2 marzo 2024, entrato in vigore il 1° maggio 2024, convertito con modificazioni in legge n. 56/2024, e recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR 4).

L’art. 29 del decreto, ai commi 19 e 20, prevede il possesso della Patente a crediti per le imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell’ambito dei cantieri edili.

Vediamo ora cosa prevede il decreto attuativo.

Modalità di presentazione della domanda 

All’art.1 si indica che per il conseguimento della patente in formato digitale i soggetti interessati devono presentare domanda attraverso il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. L’accesso al portale avviene attraverso modalità informatiche che assicurano l’identità del soggetto che effettua l’accesso. 

I requisiti per il rilascio della patente

La patente è rilasciata in formato digitale dall’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti: 

  • iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
  • adempimento da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008; 
  • possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità; 
  • possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente; 
  • possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, nei casi previsti dalla normativa vigente; 
  • avvenuta designazione del responsabile   del   servizio   di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente. 

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell’artico- lo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d) e f) è attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

Chi può presentare domanda

Le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Inoltre, possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa ed il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta.

Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dellUnione europea diverso dallItalia sono tenuti a presentare tramite il portale l’autocertificazione comprovante il possesso del documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine.

Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro. 

Contenuti informativi della patente 

Per ciascuna patente il portale rende disponibili le seguenti informazioni: 

  • dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente; 
  • dati anagrafici del soggetto richiedente la patente; 
  • data di rilascio e numero della patente;
  • punteggio attribuito al momento del rilascio; 
  • punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale; 
  • esiti di eventuali provvedimenti di sospensione di cui all’articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

Sospensione della patente 

Il provvedimento cautelare di sospensione di cui all’articolo 27, comma 8, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, è adottato dall’Ispettorato del lavoro territorialmente competente. Se nei cantieri edili si verificano infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato, l’adozione del provvedimento di cui al comma 1 è obbligatoria, fatta salva la diversa valutazione dell’Ispettorato adeguatamente motivata. 

L’accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie tiene conto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2700 del codice civile, dei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell’esercizio delle proprie funzioni. 

Il provvedimento di sospensione può essere adottato nel caso di infortuni da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile almeno a titolo di colpa grave al datore di lavoro o al suo delegato. 

La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione.

Come si attribuiscono i crediti 

Al rilascio della patente è attribuito un punteggio di 30 crediti. Tale punteggio può essere incrementato fino alla soglia massima di 100 crediti complessivi. 

In ragione della storicità dellazienda, possono essere attribuiti fino a 10 crediti al momento del rilascio della patente. 

La patente è poi incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20 crediti. 

Possono essere attribuiti fino a 40 crediti ulteriori per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

I crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione della domanda se il richiedente è già in possesso del relativo requisito. Se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori sono attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente, previa allegazione in via telematica della relativa documentazione. 

Sospensione dellincremento dei crediti 

Se sono contestate una o più violazioni di cui all’Allegato I-bis annesso al decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, è sospeso l’incremento fino alla decisione definitiva sull’impugnazione.

LA CIRCOLARE E IL DECRETO IN ALLEGATO

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