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PARITÀ DI GENERE: NUOVA PROROGA DEL RAPPORTO BIENNALE

  • Posted by autore blog
  • On Settembre 17, 2024
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Il Ministero del lavoro ha fissato la nuova data di trasmissione del documento per venerdì 20 settembre 2024. Chi deve presentarlo e come redigerlo.

Nuova proroga per la trasmissione del rapporto biennale di parità concessa al fine di consentire a tutti gli attori di poter accedere alla piattaforma in modo efficace, attese le recenti novità introdotte nelle procedure di invio e compilazione del modello. 

Dopo una prima proroga che aveva portato il termine dal 30 aprile al 15 luglio 2024, lo scorso 3 luglio il Ministero del lavoro, con un avviso sul proprio sito internet, ha informato che il nuovo termine è slittato a venerdì 20 settembre 2024, limitatamente al rapporto riferito al biennio 2022-2023.

Qui il decreto interministeriale che ha prorogato il termine.

Cos’è il rapporto biennale di parità

Il Decreto Legislativo n. 198 del 2006, il cosiddetto “Codice delle pari opportunità”, ha introdotto l’obbligo di redigere – ogni due anni – un rapporto sulla situazione occupazionale maschile e femminile per le aziende pubbliche e private con oltre 50 dipendenti

Invece, le aziende pubbliche e private che occupano fino a 50 dipendenti possono redigere il rapporto su base volontaria (art. 46, comma 1-bis, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198). 

Come redigere il rapporto

Il rapporto deve essere redatto in modalità esclusivamente telematica tramite l’applicativo informatico disponibile sul portale Servizi Lavoro. Attraverso l’applicativo informatico, entro il 31 dicembre di ogni anno è reso disponibile alla Consigliera o al Consigliere nazionale di parità, l’elenco, redatto su base regionale, delle aziende tenute all’obbligo di trasmissione del rapporto. Analogamente sono resi disponibili alle Consigliere e ai Consiglieri di parità regionali, delle Città metropolitane e degli enti di area vasta gli elenchi riferiti ai rispettivi territori (art. 46, comma 3-bis, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198).

Le sanzioni

La mancata trasmissione (anche dopo l’invito alla regolarizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro competente per territorio) comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 11 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520. Se l’inottemperanza si protrae per oltre 12 mesi è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda (art. 46, comma 4, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198). L’Ispettorato Nazionale del Lavoro verifica la veridicità dei rapporti e, in caso di rapporto mendace o incompleto, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 5000 euro (art. 46, comma 4 bis, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198).

Le FAQ

Per rispondere ai dubbi più frequenti nella sezione URP ON LINE – Pari opportunità  del Ministero del Lavoro sono pubblicate delle FAQ. (Frequently Asked Questions- domande poste frequentemente) che forniscono informazioni chiarificatrici.

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