PARITÀ DI GENERE: LA DOMANDA PER IL BONUS VA PRESENTATA ENTRO IL 30 APRILE
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- On Aprile 17, 2024
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A chiarire le modalità di presentazione della domanda e i requisiti di spettanza il messaggio n. 4614 del 21 dicembre 2023, dell’Inps.
Le aziende che hanno conseguito la certificazione per la parità di genere entro il 31 dicembre 2023, possono richiedere, entro il 30 aprile 2024, l’esonero contributivo previsto dalla normativa in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo.
Il messaggio dell’Inps
L’Inps con il messaggio n. 4614 del 21 dicembre 2023 ha chiarito le modalità di presentazione della domanda ed i requisiti per ottenere l’esonero contributivo.
Nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni” (ex DiResCo), è stato rilasciato il nuovo modulo di istanza on line “SGRAVIO PAR_GEN_2023” che consente l’invio delle richieste di accesso al beneficio in oggetto da parte dei datori di lavoro privati.
In cosa consiste lo sgravio
L’articolo 5 della legge n. 162 del 5 novembre 2021, prevede l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali nella misura dell’1%, nel limite massimo di 50.000 euro annui e di 4.166,66 euro al mese, in favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice per le pari opportunità tra uomo e donna).
La certificazione della parità di genere avviene su base volontaria e su richiesta dell’impresa. Al rilascio della certificazione provvedono gli organismi di certificazione accreditati presso “Accredia”(ai sensi del regolamento CE 765/2008) che operano sulla base della prassi UNI/PdR 125:2022, recepita con decreto della Ministra per le pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022, recante “Parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e dei consiglieri territoriali e regionali di parità”.
Le certificazioni valide ai fine del riconoscimento del bonus
Soltanto le certificazioni rilasciate da Organismi di certificazione accreditati ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008 e, quindi, riportanti il marchio UNI e quello dell’Ente di accreditamento, sono valide ai fini del riconoscimento ai datori di lavoro privati del beneficio contributivo.
Qui l’elenco aggiornato degli Organismi di certificazione accreditati abilitati al rilascio della certificazione.
Ai fini dell’ammissibilità all’esonero, fa fede la data di rilascio della certificazione che non potrà, in nessun caso, essere successiva al 31 dicembre 2023.
Le certificazioni rilasciate nel 2022 e dopo il 2023
Le aziende certificate nel 2022 non dovranno presentare una nuova istanza, in quanto quella trasmessa lo scorso anno copre l’intero periodo di validità della certificazione (triennale), salvo revoche o rinunce.
Per le certificazioni rilasciate nelle annualità successive al 2023 saranno fornite successive indicazioni, anche alla luce degli esiti di questa fase applicativa.
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