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P.A.: PUBBLICATO IL DECRETO SULLA DISCIPLINA DELLA MOBILITÀ DEL PERSONALE 

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  • On Gennaio 30, 2024
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Il decreto intende individuare la corrispondenza fra i livelli economici di inquadramento sulla base delle nuove strutture della retribuzione, con riferimento ai nuovi stipendi tabellari e ai nuovi differenziali stipendiali determinati dai rinnovi contrattuali del triennio 2019-2021 in relazione al primo inquadramento nei nuovi sistemi di classificazione.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 dello scorso 25 gennaio il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2023 relativo alla “Disciplina dei processi di mobilità fra pubbliche amministrazioni del personale non dirigenziale”.

Il provvedimento è stato emanato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all’art.  8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le confederazioni sindacali più rappresentative. 

Finalità del decreto

Il decreto intende regolare i processi di mobilità inter-amministrativa del personale non dirigenziale e individuare la corrispondenza fra i livelli economici di inquadramento previsti dai contratti collettivi dei diversi comparti, alla luce del rinnovamento delle strutture retributive e dei nuovi stipendi tabellari.

Le disposizioni contenute nel decreto in commento non si applicano al personale docente e non docente della scuola, delle istituzioni di alta formazione  e  specializzazione artistica e musicale né al  personale  dell’ENAC,  dell’AGID  e degli enti pubblici di ricerca.

Criteri di inquadramento

Le amministrazioni pubbliche, all’atto dell’inquadramento giuridico del personale in mobilità, dovranno equiparare le aree e le categorie previste per le amministrazioni di provenienza e di destinazione:

  • mediante il confronto degli ordinamenti professionali disciplinati dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro;
  • tenendo conto delle mansioni, delle competenze professionali, dei compiti, delle responsabilità e dei titoli di accesso relativi alle declaratorie delle stesse aree e categorie, senza pregiudicare, rispetto al requisito del titolo di studio, le progressioni di carriera acquisite.

Per l’individuazione della posizione di inquadramento del dipendente trasferito in mobilità volontaria si dovrà tenere conto anche delle specifiche ed eventuali abilitazioni previste per le aree e categorie di provenienza e di destinazione.

Quando è consentita la mobilità volontaria

L’art. 2 del Decreto del presidente del consiglio dei ministri 30 novembre 2023, al comma 3, dispone che:

La mobilità volontaria del personale inquadrato nell’ulteriore area di elevata qualificazione prevista dal D. Lgs. 165/2001 art. 52 comma 1-bis, modificato dall’art.  3, comma1, del decreto 9 giugno 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.  113, è consentita, tenuto conto della specifica e differente disciplina ordinamentale e del trattamento economico di tale nuova area, nei limiti delle posizioni di elevata qualificazione previste nei relativi piani dei fabbisogni, a valere sulle facoltà assunzionali, oppure, limitatamente al trattamento accessorio, sui rispettivi fondi ove previsto dai relativi contratti collettivi nazionali.

Trattamento economico

La corrispondenza tra i livelli economici nell’ambito dell’area o categoria di inquadramento giuridico è individuata sulla base del confronto tra il trattamento economico di provenienza e quello dell’amministrazione di destinazione, prendendo come riferimento l’importo complessivo della retribuzione tabellare e del differenziale stipendiale attribuito secondo quanto previsto dai   rispettivi contratti collettivi nazionali.

Nel caso di mobilità volontaria trova applicazione il comma 2-quinquies dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 

Nei casi di mobilità diversa da quella volontaria, i dipendenti trasferiti mantengono:

  • il trattamento economico fondamentale e accessorio ove più favorevole – limitatamente alle voci con carattere di generalità e natura fissa e continuativa, non correlate allo specifico profilo d’impiego nell’ente di provenienza, previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro – corrisposto dall’amministrazione di provenienza al momento dell’inquadramento, mediante  assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti nei casi in cui sia individuata la relativa copertura finanziaria ovvero a valere sulle   facoltà assunzionali;
  • la facoltà di optare per l’inquadramento e il trattamento previdenziale di provenienza.          

Efficacia

Il presente decreto, come chiarito dall’art. 4, trova attuazione in sede di prima applicazione dei nuovi sistemi di classificazione del personale e fino all’applicazione da parte delle amministrazioni della nuova disciplina prevista per le progressioni economiche dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021.

Ai successivi adeguamenti, si provvede secondo la procedura di cui all’art. 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

QUI IL DECRETO PER INTERO

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