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P.A.: IL TAR LAZIO HA ANNULLATO IL DECRETO MINISTERIALE N. 206 DEL 17 OTTOBRE 2017 SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE VISITE FISCALI

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  • On Novembre 17, 2023
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Il ricorso è stato presentato dal Sindacato UIL Pubblica Amministrazione Polizia Penitenziaria che ha rilevato la diversa articolazione delle fasce di reperibilità nei settori pubblico e privato.

Il TAR Lazio, con sentenza n. 16305 del 3 novembre 2023, ha annullato il decreto ministeriale n. 206 del 17 ottobre 2017, intitolato: “Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l’individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”.

Le fasce di reperibilità

In particolare, il Sindacato UIL Pubblica Amministrazione Penitenziaria nonché altri appartenenti alla Polizia penitenziaria hanno censurato il D.M. 206/2017 nella parte in cui, anziché modificare le attuali fasce di reperibilità per le visite fiscali ai lavoratori pubblici e privati, equiparandole temporalmente tra di loro così come previsto dal D. Lgs. n. 75 del 2017, le ha lasciate invariate, così violando la previsione normativa che ne richiedeva l’armonizzazione. 

Ed infatti, l’art. 3 del D.M. 206/2017 stabiliva che le fasce di reperibilità, per il dipendente pubblico, erano ricomprese tra le ore 9:00 e le ore 13:00 e dalle 15:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, mentre per il lavoratore privato le citate fasce erano ricomprese tra le ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00 di ciascun giorno. 

Il ricorso al Tar

In ragione di siffatta diversità, i ricorrenti hanno eccepito dinnanzi al T.A.R. Lazio che con il citato D.M. 206/2017 “non sarebbe stato rispettato l’obbligo di armonizzazione sancito dal legislatore con l’art. 55 septies, comma 5 bis, del d. lgs. n. 165/2001, e succ. mod., in violazione dell’art. 3 Costituzione in relazione al principio di uguaglianza tra i lavoratori, i cui rapporti di lavoro sarebbero entrambi caratterizzati dagli stessi elementi di subordinazione, per i quali la malattia è un evento per cui non ha alcuna rilevanza la natura pubblica o privata del datore di lavoro e per i quali altresì sarebbero parificate le restanti modalità di controllo, ivi comprese le più restrittive cause di esenzione, che passano dalle cinque, individuate dal DM Brunetta del 2009, a tre”.

Il TAR Lazio, acclarata l’ammissibilità del ricorso, ha delineato il quadro normativo di riferimento, e specificatamente:  

  • L’art. 17 della legge delega n. 124 del 2015, recante “Riordino della disciplina del lavoro nelle amministrazioni pubbliche”, che ha fissato i seguenti criteri e obiettivi: “riorganizzazione delle funzioni in materia di accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici, al fine di garantire l’effettività del controllo, con attribuzione all’Istituto nazionale della previdenza sociale della relativa competenza e delle risorse attualmente impiegate dalle amministrazioni pubbliche per l’effettuazione degli accertamenti…”.
  • Alla disposizione è stata data attuazione con il d. lgs. n. 75 del 2017 che ha novellato l’art. 55 septies del d.lgs n. 165 del 2001, il cui comma 5 bis dispone: “Al fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e sono definite le modalità per lo svolgimento delle visite medesime e per l’accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione che, a sua volta, ne dà comunicazione all’Inps”.
  • Il D.M. oggetto di impugnazione è stato introdotto al fine di dare attuazione alla sopracitata norma ed armonizzare la disciplina prevista in materia di visita fiscale per i dipendenti pubblici e privati. 

Tuttavia, come evidenziato dal Tribunale Amministrativo adito, “è evidente che non è stata assicurata l’armonizzazione della disciplina dei settori pubblico e privato, alla quale il decreto era chiamato, relativamente alle fasce orarie di reperibilità, che sono rimaste profondamente differenziate, in modo decisamente più penalizzante per i dipendenti pubblici”.

Ed ancora, “Il mantenimento delle differenziate fasce orarie, con una durata complessiva, per il settore pubblico, quasi doppia rispetto a quella del settore privato (7 ore a fronte di 4 nell’arco di una giornata) è indicativo anche di uno sviamento di potere: la stessa motivazione addotta dall’Amministrazione nell’interlocuzione con il Consiglio di Stato (il mancato allineamento delle fasce di reperibilità per il settore pubblico a quelle del privato è dovuto ad una minore incisività della disciplina dei controlli) è una dimostrazione del fatto che si parte dall’idea che per il settore pubblico servano controlli rafforzati. Tali controlli ripetuti, associati ad una restrizione delle ipotesi di esclusione dall’obbligo di rispettarle, sembrano piuttosto diretti a dissuadere dal ricorso al congedo per malattia, in contrasto con la tutela sancita dalla Carta costituzionale dall’art. 32”.

Per tali motivi il TAR ha accolto il ricorso. 

QUI LA SENTENZA PER INTERO

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