Misure in materia di lavoro e decreto “c.d. rilancio”.
- Posted by autore blog
- On Giugno 26, 2020
- 0
Bollettino ADAPT 8 giugno 2020, n. 23
Il 13 maggio il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge c.d. “Rilancio”, successivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020 e recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il corposo decreto interviene in modo trasversale su una molteplicità di ambiti e costituisce l’ideale continuazione del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, il c.d. Cura Italia, andando ad integrare le misure e gli stanziamenti ivi previsti. Con la finalità di comprendere come il decreto n. 34 vada ad integrarsi con il decreto n. 18, proponiamo una breve nota sintetica focalizzata sui provvedimenti adottati in materia di lavoro seguendo l’ordine dell’articolato del corposo decreto.
Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia Covid-19 (art. 60)
Il decreto prevede la possibilità per Regioni, Provincie autonome, Enti Territoriali e Camere di Commercio tramite il coordinamento in conferenza Stato-Regioni di adottare misure di aiuto sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti al fine di evitare licenziamenti durante l’emergenza epidemiologica. Tali aiuti sono concessi in attuazione della Comunicazione della Commissione europea che il 20 marzo 2020 ha, infatti, adottato il c.d. temporary framwork per consentire agli Stati membri di avvalersi di una maggiore flessibilità rispetto alle norme sugli aiuti di stato al fine di sostenere l’economia in questa fase emergenziale ([1]). Gli aiuti devono rispettare il criterio della selettività rivolgendosi solo ed esclusivamente a particolari tipologie di imprese, settori ed aree geografiche. Il decreto in attuazione della disciplina sovranazionale prevede, inoltre, che la concessione di questa flessibilità abbia una durata massima di dodici mesi a decorrere dalla domanda di aiuto; ulteriore condizione per poterne usufruire è che il personale altrimenti licenziato, continui a svolgere in modo continuativo la propria attività e limite massimo della sovvenzione mensile non superi all’80% della normale retribuzione lorda. Questa tipologia di aiuti esula dal contesto delle ordinarie misure di integrazione salariale previste e può essere combinata con differimenti di imposte del pagamento dei contributi previdenziali ma non può in alcun modo consistere nei trattamenti previsti dal decreto legislativo n. 148/2015 e dagli artt. da 19 a 22 del decreto-legge 18/2020 (già convertito in legge il 24 aprile 2020).
Modifiche agli artt. 19-22 in materia ammortizzatori sociali: assegno ordinario, Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Straordinaria, in deroga (da artt. 68 a 72 del decreto-legge n. 34)
Il decreto interviene modificando le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali precedentemente stabilite dal c.d. Cura Italia. Con riferimento alle imprese che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi legati al Covid-19 il legislatore riconosce, per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito delle nove settimane, ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo (23 febbraio – 31 agosto 2020).
Qualora gli effetti sul piano occupazionale dovuti all’emergenza sanitaria continuino a prolungarsi viene riconosciuta, attraverso un apposito ulteriore stanziamento di cui all’art 71 del decreto in esame, un periodo ulteriore di trattamento di durata massima di quattro settimane, che decorre dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Questa misura è limitata ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito delle 14 settimane totali. Per i datori di lavoro operanti nei settori del turismo, fiere, congressi, spettacolo e sale cinematografiche è possibile usufruire delle quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre. Le risorse stanziate potranno essere trasferite all’INPS e ai Fondi di solidarietà bilaterali per il rifinanziamento delle specifiche misure tramite decreto interministeriale da adottare entro il 31 agosto 2020.
Il decreto n. 34 ha apportato ulteriori importanti novità al decreto-legge n.18/2020 in materia di ammortizzatori. Sono state riconosciute ulteriori cinque settimane di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga, con modalità differenti rispetto a quanto stabilito dal c.d. Cura Italia. Infatti, mentre quest’ultimo riconosceva un potere di regolamento all’autonomia collettiva e alla regione, il c.d. decreto Rilancio istituisce una modalità di pagamento diretta da parte di INPS su domanda del datore di lavoro, il quale deve inviare telematicamente la documentazione, con allegata la lista dei beneficiari indicando le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato. L’INPS erogherà direttamente le prestazioni, previo rispetto dei limiti di spesa attraverso monitoraggio effettuato con Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e Ministero dell’Economia e delle Finanze. Nel caso di attività produttive localizzate in più regioni o province autonome il trattamento può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Per le Province autonome di Trento e Bolzano rimangono le precedenti disposizioni di cui agli art. 22, commi 1 e 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e quindi il pagamento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga tramite i Fondi di solidarietà del Trentino e dell’Alto Adige.
La domanda di trattamento può essere trasmessa decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto e i datori di lavoro che si avvalgono del pagamento diretto tramite INPS dovranno trasmettere la domanda entro il quindicesimo giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione dell’anticipazione della prestazione. L’anticipazione sarà calcolata nella misura del 40% rispetto alle ore autorizzate nell’intero periodo, e dovrà essere effettuata dall’ INPS entro 15 giorni dal ricevimento delle domande. Una volta che i datori di lavoro avranno trasmesso completamente i dati, l’INPS provvederà al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati. Si attendono circolari e chiarimenti in merito da parte dell’INPS. Si applicherà in tal caso l’art. 44 comma 6 ter decreto legislativo 148/2015: il datore di lavoro sarà obbligato ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, secondo modalità stabilite dallo stesso ed entro il tempo massimo di 6 mesi, trascorsi i quali il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
L’art. 71 stabilisce che in caso di ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dagli artt. da 19 a 21 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (CIGO e Assegno ordinario), i datori di lavoro che non anticipano i relativi trattamenti possono fare richiesta di pagamento diretto della prestazione all’INPS, applicando la procedura di anticipazione già prevista per la cassa integrazione guadagni in deroga. Questa modalità è prevista solo per le domande presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto.
L’art. 68 lett. b) reintroduce la procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto (che in sede di conversione del decreto-legge 18/2020 era stata eliminata) da svolgersi, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. E’ stata, inoltre, prevista la cumulabilità dell’assegno ordinario con causale Covid-19 e degli assegni nucleo familiare, in precedenza spettanti ai percettori di CIGO e CIGD, ma non a coloro i quali percepissero assegno ordinario FIS (sul punto cfr. circolare INPS n. 47/2020, punto c) ultimo periodo).
Specifici congedi per i dipendenti (art. 72)
Per l’anno 2020, a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020 i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire di uno specifico congedo tramite il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione con relativa copertura della contribuzione figurativa per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni ai sensi. Viene stabilità l’alternatività con il bonus baby sitting, per dipendenti, aumentato da 600 a 1200 euro, finalizzato all’iscrizione a centri estivi, servizi integrativi per l’infanzia, servizi socio educativi territoriali, centri con funzione ricreativa ed educativa. I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di 16 anni, nel caso in cui nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intero periodo di sospensione dei servizi per l’infanzia e delle attività didattiche di ogni ordine e grado; in tal caso vige il divieto di licenziamento e di conservazione del posto di lavoro senza corresponsione di indennità ne riconoscimento di contribuzione figurativa. Allo stesso modo viene previsto un aumento da 1000 a 2000 euro quale limite massimo per l’acquisto di servizi di baby sitting per il settore sanitario pubblico e privato accreditato, per il comparto della difesa, della sicurezza e del soccorso pubblico.
Modifiche in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 73)
E’ stato previsto l’innalzamento a 12 giornate complessive di permessi retribuiti ex legge n. 104/92 (per madre lavoratrice o padre lavoratore di minori con handicap) usufruibili nel mese di maggio e giugno 2020, che vanno a cumularsi alle dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020 stabilite dall’art 24 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Cura Italia).
Modifiche in materia di sospensione delle misure di condizionalità (art 76)
Viene apportata una modifica all’art 40 del decreto n. 18 prevedendo la sospensione delle condizionalità per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza, per i percettori di NASPI, DISCOLL e per i beneficiari di integrazioni salariali. Tale sospensione era prevista per 2 mesi dalla data di entrata in vigore del c.d. Cura Italia, quindi fino al 17 maggio, al fine di limitare il più possibile attività in presenza, tra le quali anche la convocazione e la presa in carico, oltre che la realizzazione dei progetti già in essere come specificato da una recente nota del Ministero del Lavoro. L’articolo proroga di ulteriori due mesi, allungando complessivamente a quattro mesi dal 17 marzo 2020, la sospensione delle misure di condizionalità.
Modifiche al Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 (art.78)
Viene confermato e rifinanziato il Fondo per il Reddito di ultima istanza (con un aumento del limite di spesa da 300 a 1.500 milioni di euro) già previsto dall’art 44 del decreto-legge c.d. “Cura Italia”, stabilendo anche per i mesi di Aprile e Maggio 2020 l’indennità di 600 euro per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti alle Casse di previdenza privatizzate che non siano titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o titolari di pensione. La modalità di erogazione e attribuzione delle risorse saranno stabilite sempre dagli enti di previdenza privatizzati.
Modifiche in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 80)
Si interviene sull’art 46 del decreto-legge c.d. “Cura Italia” prolungando da 60 giorni a cinque mesi, decorrenti dal 17 marzo 2020, il termine entro cui vige il divieto di effettuare licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e licenziamenti collettivi di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223. Viene inoltre concessa al datore di lavoro che abbia proceduto nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020, indipendentemente dal numero di dipendenti, al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, la possibilità di revocare in ogni tempo il recesso purché venga fatta contestualmente richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale ordinaria o in deroga a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro sarà considerato ripristinato senza oneri ne sanzioni per il datore di lavoro.
Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 84)
Viene introdotta una nuova indennità per i liberi professionisti e titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità di 600 euro di una nuova indennità di medesima entità per il mese di aprile 2020. Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, che abbiano subito riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. La medesima entità di bonus viene riconosciuta a coloro i quali siano titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data del 19 maggio 2020.
Ulteriori misure analoghe a quelle sin qui descritte sono previste per un’ampia platea di lavoratori: per gli iscritti all’AGO, per i lavoratori del settore turismo e degli stabilimenti termali e per i lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore turismo e stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di naspi alla data del 19 maggio 2020 spetta un’indennità di 600 euro per il mese di aprile 2020. Ai medesimi soggetti e alle stesse condizioni spetta indennità mensile pari a 1000 euro per il mese di maggio.
Per i lavoratori del settore agricolo a tempo determinato, non titolari di pensione che abbiano effettuato almeno 50 giornate lavorative nel 2019 viene riconosciuta un’indennità di 500 euro per il mese di aprile che va a sommarsi a quella di 600 euro per il mese di marzo stabilita dall’art. 30 del decreto n. 18.
Il riconoscimento dell’indennità di 600 per i mesi di aprile e maggio riguarda anche i lavoratori stagionali di settori diversi rispetto al turismo e degli stabilimenti termali, i lavoratori intermittenti, i lavoratori autonomi privi di partita IVA non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, gli incaricati alle vendite a domicilio, i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Le forme di sostegno sin qui descritte sono erogate da INPS previa domanda nei limiti di spesa e non sono compatibili con il beneficio del reddito di cittadinanza in godimento pari o superiore a quello dell’indennità; nel caso in cui il beneficio derivante dal reddito di cittadinanza risulti inferiore a quello dell’indennità l’INPS procederà ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza sino all’ammontare della stessa indennità dovuta.
L’art. 98 del decreto prevede il riconoscimento della indennità di 600 euro anche ai lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione. Anche in tal caso l’emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto per percettori reddito di cittadinanza, redditi da lavoro, reddito di emergenza o altra prestazione di sostegno al reddito prevista per l’emergenza.
Indennità per i lavoratori domestici (Art. 85)
I lavoratori domestici, precedentemente esclusi da qualsiasi forma di tutela indennitaria, trovano con il decreto-legge n. 34 una forma di indennità pari a 500 euro per i mesi di aprile e maggio 2020 per coloro che hanno, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali e non siano lavoratori domestici conviventi col datore di lavoro. Questa forma indennitaria non risulta cumulabile con altre indennità da Covid-19 riconosciute, con il reddito di cittadinanza e con il reddito di emergenza.
Fondo Nuovo Competenze (art. 88)
E’ prevista l’istituzione presso l’Anpal un Fondo, denominato “Nuove Competenze” con una dotazione di 230 milioni di euro, al fine di consentire la graduale ripresa dell’attività dopo l’emergenza epidemiologica per rimodulare l’orario di lavoro erogando al contempo ore di formazione. Viene previsto che i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, con le quali parte dell’orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione comprensivi di relativi oneri previdenziali e assistenziali sono a carico del fondo Nuove Competenze. Criteri e modalità verranno stabilite di concerto tra Ministero economia e finanze e Ministero del lavoro e politiche sociali tramite decreto interministeriale.
Lavoro agile (art. 90)
Viene stabilito una sorta di “diritto al lavoro agile”. Infatti, sino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID–19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi. Viene previsto l’obbligo di comunicazione telematico al Ministero del lavoro e delle politiche sociali tramite la comunicazione dei nominativi e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile. Questa possibilità di svolgimento in modalità agile è prevista anche per i datori di lavoro pubblici per lo stesso periodo e non oltre il 31 dicembre 2020.
Disposizioni in materia di NASPI E DIS- COLL (art. 92)
La disposizione prevede una proroga dei termini per la fruizione della NASPI e DISCOLL di ulteriori due mesi per i beneficiari il cui periodo di fruizione termini tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020. La proroga è subordinata alla condizione che il percettore non sia beneficiario delle varie indennità da Covid-19 previste nei decreti-legge nn. 18 e 34.
Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termini (art. 93)
E’ stata introdotta la possibilità, in deroga all’articolo 21 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020 anche in assenza delle c.d. “causali” di cui all’art. 19, comma 1, del decreto legislativo 81/2015. Pertanto, dal rinnovo o proroga a-causale risultano esclusi i contratti il cui termine era scaduto prima del 23 febbraio.
Promozione lavoro agricolo (art.94)
Viene introdotta una, seppur temporanea, possibilità di cumulo[2] tra trattamento di integrazione salariale a zero ore, NASPI, DISCOLL o reddito di cittadinanza e retribuzione derivante dalla stipula di contratti a termine con datori di lavoro del settore agricolo non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l’anno 2020.
Osservatorio del mercato del lavoro (art. 99)
Con la specifica finalità di monitorare tempestivamente gli effetti del mercato del lavoro dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e le misure di contenimento adottate per poter programmare efficacemente strategie occupazionali è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro. Questo avrà il compito di elaborare dati relativi all’occupazione con particolare riferimento all’analisi per competenze, caratteristiche settoriali, territoriali, demografiche; individuare e definire i fabbisogni generati dalle trasformazioni del mercato del lavoro per effetto dell’epidemia; individuare aree verso cui indirizzare azioni e interventi con supporto all’offerta formativa, tecnica e scolastica. Al comitato scientifico appositamente costituito concorreranno rappresentanti del Ministero del Lavoro, Istat, Anpal, Inapp, delle Regioni e Provincie Autonome e da esperti indipendenti.
Emersione dei rapporti di lavoro (art. 103)
L’articolo stabilisce la possibilità per i datori di lavoro di presentare all’INPS un’istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con i cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale o per dichiarare la sussistenza di un rapporto irregolare con cittadini italiani o stranieri. Viene inoltre stabilita la possibilità, per cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 di richiedere un permesso temporaneo di soggiorno della durata di 6 mesi e valido per tutto il territorio nazionale. Queste misure valgono solo ed esclusivamente per alcuni settori di attività: agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca, acquacultura, assistenza alla persona e lavoro domestico. Nell’istanza inviata all’INPS deve essere indicata dal datore di lavoro la durata contratto di lavoro e la retribuzione di lavoro non inferiore a quella prevista dal CCNL stipulata dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Credit by
0 comments on Misure in materia di lavoro e decreto “c.d. rilancio”.