Le novità contenute nel c.d. Decreto Legge Dignità, in materia di lavoro (molto rumore per nulla o quasi)

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  • On Luglio 5, 2018
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di Giuseppe Berretta, Avvocato cassazionista e Docente universitario di Diritto del Lavoro


Il decreto legge approvato dal Governo e non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, per quel che concerne il diritto del lavoro, contiene alcune importanti novità in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e di indennità per licenziamento illegittimo.

In particolare, l’art. 1 modifica la vigente disciplina in materia di contratto a termine, contenuta nel decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 81, prevedendo che:

  • si possa stipulare un contratto a termine, senza la specificazione della causale, solo nel caso di durata non superiore a dodici mesi;
  • nel caso di contratti aventi durata superiore ai dodici mesi e, comunque, di durata non superiore ai ventiquattro, perché l’apposizione del termine sia legittima deve ricorrere almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria; c) esigenze relative alle attività stagionali e a picchi di attività;
  • dopo i primi dodici mesi, il contratto potrà essere rinnovato, per un periodo massimo di altri dodici mesi, indicando le causali;
  • il numero massimo di proroghe ammesse passa da cinque a quattro;
  • i contratti rinnovati avranno un costo contributivo dello 0,5% in più rispetto all’1,4% già previsto;
  • il contratto a termine potrà essere impugnato entro 180 giorni (in precedenza, il limite era, invece, di 120 giorni). La nuova disciplina si applicherà ai contratti stipulati o rinnovati successivamente all’entrata in vigore del decreto.

L’art. 2 estende le novità in materia di contratto a tempo determinato al contratto di somministrazione a tempo determinato.

L’art. 3 prevede che l’indennità spettante ai lavoratori a tutele crescenti, illegittimamente licenziati sarà determinata in un range compreso tra le 6 e le 36 mensilità di retribuzione, prevedendo, di fatto, un aumento del costo dei licenziamenti di circa il 50% (nella disciplina previgente l’indennità nella misura compresa tra le 4 e le 24 mensilità).

Da questa prima sintetica analisi delle nuove norme, si evince che le modifiche apportate dal Governo sono davvero marginali e, a parere di chi scrive, di dubbia efficacia; anzi, le nuove norme rischiano di danneggiare lavoratori ed imprese, precludendo opportunità di lavoro e di crescita e, comunque, le novità non giustificano affatto l’enfasi che ha accompagnato l’approvazione del decreto legge, né tantomeno l’utilizzo del termine “dignità”. In altre parole, si è fatto  molto rumore per nulla (o quasi).

Decreto-dignita-testo-approvato

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