Lavoro: nuovi obblighi alla stipula del contratto
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- On Agosto 8, 2022
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Il principio è quello di realizzare condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili introducendo nuovi obblighi informativi in capo al datore di lavoro al momento della stipula di un contratto.
Adesso, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale nº 176 del 29/07/2022 entra in vigore il decreto legislativo n. 104/2022 con cui vengono recepite le novità contenute nella direttiva UE nº 2019/1152.
Vediamo adesso quali sono i rapporti di lavoro interessati dalle nuove regole.
Le tipologie contrattuali a cui si applicano le nuove regole
– contratto dì lavoro subordinato, a tempo determinato e indeterminato anche a tempo parziale;
– contratto di lavoro in somministrazione sia a tempo determinato che a tempo indeterminato;
– contratto di lavoro intermittente;
– rapporto di collaborazione con prestazione prevalentemente personale e continuativa organizzata dal committente;
– contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
– contratto di prestazione occasionale;
– ai lavoratori marittimi e ai lavoratori della pesca, fatta salva la disciplina speciale vigente in materia;
– ai lavoratori domestici;
– ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e a quelli degli enti pubblici economici.
Quali sono le nuove procedure
All’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa è necessario consegnare al lavoratore alternativamente:
a) contratto individuale di lavoro redatto per iscritto;
b) copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
Tutte le ulteriori informazioni obbligatorie dovranno essere in ogni caso fornite per iscritto al lavoratore entro i sette giorni successivi all’inizio della prestazione lavorativa.
La comunicazione può essere effettuata in formato cartaceo oppure elettronico e conservata a comprova in caso di controlli.
I contenuti della comunicazione
La comunicazione dovrà contenere una serie di informazioni aggiuntive:
– la durata del periodo di prova, se previsto;
– il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
– la durata del congedo per ferie e degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore;
– la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
– l’importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
– la programmazione dell’orario normale di lavoro (es. lun – ven dalle 09,00 alle 18,00) e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un’organizzazione dell’orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile;
– gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso.
Credit by: IPSOA
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