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LAVORO: LE NOVITÀ LEGISLATIVE PER IL 2025

  • Posted by autore blog
  • On Gennaio 20, 2025
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Sono diverse le disposizioni approvate alla fine del 2024 e che avranno ricadute importanti in materia lavoristica. Vediamo quali sono.

La legge di Bilancio, il Collegato Lavoro, le disposizioni in materia di Università e Ricerca, il Correttivo al Codice Appalti, tutti i citati provvedimenti legislativi introducono importanti novità nel settore del lavoro.

LA LEGGE DI BILANCIO

Con riferimento alla legge n. 207 del 30 dicembre 2024, contenente il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 – di cui abbiamo parlato anche QUI – si riporta, a titolo esemplificativo, un elenco dei commi rilevanti e delle relative disposizioni:

  • Commi da 4 a 9: Viene introdotto un nuovo bonus Irpef di ammontare variabile sulla base del reddito complessivo a favore dei lavoratori con un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. Diversamente, per coloro che hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 euro, spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro. 
  • Comma 81: Stabilisce l’obbligo di tracciamento delle spese di trasferta per una maggiore trasparenza fiscale.
  • Comma 169: Introduce una maggiorazione contributiva per specifiche categorie di lavoratori.
  • Comma 171: Modifica requisiti NASpI, introducendo talune restrizioni per l’accesso al sussidio di disoccupazione. 
  • Comma 217: Modifica le disposizioni relative al congedo parentale, ampliando le possibilità per i genitori lavoratori.
  • Comma 219: Introduce una decontribuzione per le lavoratrici madri, al fine di incentivare l’occupazione femminile.
  • Comma 385: Regola l’erogazione dei premi di produttività, prevedendo specifiche agevolazioni fiscali.
  • Comma 386: Prevede che le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 non concorrano, per i primi 2 anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.
  • Comma 390: Modifica le disposizioni relative ai fringe benefit, ampliando le soglie di esenzione fiscale.
  • Comma 392: Introduce incentivi per la realizzazione di programmi di screening e prevenzione per le malattie cardiovascolari e oncologiche destinati ai lavoratori.
  • Comma 395: Prevede un trattamento integrativo speciale per i dipendenti del settore turistico, al fine di sostenere il comparto.
  • Comma 399: Proroga sino al 31 dicembre 2027 l’incentivo fiscale alle nuove assunzioni, riconoscendo ai titolari di reddito d’impresa e di redditi di lavoro autonomo una maggiorazione del costo del personale deducibile. 
  • Comma 406: Prevede una decontribuzione per le micro, piccole e medie imprese del Sud Italia, con l’obiettivo di sostenere l’occupazione nel Mezzogiorno.
  • Comma 520: Introduce la detassazione delle mance nel settore della ristorazione e del turismo, riconoscendo l’importanza di queste entrate per i lavoratori del comparto.

COLLEGATO LAVORO

Con riferimento al Collegato Lavoro, Legge n. 203 del 13 dicembre 2024 – di cui abbiamo parlato QUI – l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la circolare n. 9740 del 30 dicembre 2024 con le prime indicazioni applicative.

Nella nota si evidenziano i seguenti articoli: 

L’art. 1 apporta alcune modifiche al D. Lgs. n. 81/2008 fra le quali si segnalano le seguenti novità:

  • l’art. 14-bis, prevede che “entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali rende comunicazioni alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento all’anno precedente, nonché sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare al riguardo per l’anno in corso, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Camere possono adottare atti di indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei rispettivi Regolamenti”;
  • l’art. 41, in materia di sorveglianza sanitaria, individua la competenza dell’azienda sanitaria locale come amministrazione procedente per l’esame dei ricorsi avverso i giudizi del medico competente (in luogo dell’”organo di vigilanza” indicato nella precedente formulazione)
  • L’art. 6 modifica l’art. 8 del D. Lgs. n. 148/2015 che disciplina la “Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa” nell’ambito di trattamenti di integrazione salariale. In particolare, il nuovo art. 8 stabilisce che: “il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate”. Inoltre, “il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento dell’attività” in questione”. 
  • L’Art. 10 modifica il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di somministrazione di lavoro.
  • L’Art. 11 fornisce l’interpretazione autentica della definizione di attività stagionali escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 21, comma 2, del D.lgs. n. 81/201. 
  • L’Art. 13 integra l’art. 7, comma 2, del D.lgs. n. 104/2022, intervenendo in materia di “Durata del periodo di prova”
  • L’Art. 14, modificando l’art. 23, comma 1, primo periodo, della L. n. 81/2017, fissa il termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile, prima non individuato espressamente dalla legge. 
  • L’Art. 17, in materia di applicazione del regime forfetario nel caso di contratti misti.
  • L’Art. 19 in materia di risoluzione del rapporto di lavoro.
  • L’Art. 20 contenente disposizioni relative ai procedimenti di conciliazione in materia di lavoro.

Qui la nota n. 9740 per intero

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