LAVORO: LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2024
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- On Gennaio 24, 2024
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Le misure sono entrate in vigore lo scorso 1° gennaio dopo l’approvazione in via definitiva del disegno di legge da parte della Camera dei Deputati.
Lo scorso 1° gennaio 2024 sono entrate in vigore le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2024. Venerdì 29 dicembre 2023, infatti, la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge di Bilancio 2024-2026.
Vediamo quali sono le disposizioni più rilevanti in materia di lavoro.
La legge
Si tratta della Legge 30 dicembre 2023 n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, è stata pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U. 30 dicembre 2023 n. 303.
Le Disposizioni
Esonero parziale dei contributi previdenziali per i lavoratori dipendenti
Per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per:
- Invalidità
- Vecchiaia
- Superstiti
a carico del lavoratore di 6 punti percentuali se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima.
L’esonero è incrementato di un ulteriore punto percentuale se la retribuzione non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
La misura è in continuità con quella adottata nel 2023 dalla legge di Bilancio e dal decreto Lavoro e si applica ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico.
Decontribuzione delle lavoratrici con figli
Fermo restando quanto sopra, alle lavoratrici madri di 3 o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per
- Invalidità
- Vecchiaia
- Superstiti
fino al diciottesimo anno di età del figlio più piccolo nel limite massimo di 3.000 euro all’anno riparametrato su base mensile.
L’esonero totale è riconosciuto, in via sperimentale, anche alle lavoratrici madri di 2 figli, fino al compimento del decimo anno di età da parte del figlio più piccolo.
Sgravio contributivo per assunzione vittime di violenza nel settore privato
Ai datori di lavoro privati, che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del “reddito di libertà” di cui all’art. 105-bis del DL n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, è riconosciuto l’esonero totale del versamento dei contributi previdenziali nel limite massimo di 8.000 euro anni riparametrato e applicato su base mensile.
In sede di prima applicazione la previsione si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno beneficiato dellamisura nel 2023.
Per quanto tempo spetta l’esonero:
se l’assunzione è effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, per 12 mesi dalla data dell’assunzione;
- se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, per 18 mesi;
- se l’assunzione è effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per 24 mesi.
Incremento della misura di supporto per le rette agli asili nido
L’incremento è previsto anche per per forme di supporto domiciliare per bambini affetti da gravi patologie croniche.
L’incremento è previsto per i nati dal 1° gennaio 2024 per i nuclei familiari con un valore dell’ISEE fino a 40mila euro e nei quali sia presente almeno un altro figlio di età inferiore a 10 anni. In questo caso l’incremento è elevato a 2.100 euro annui.
Misure in materia di congedi parentali
Per il solo anno 2024 il congedo di maternità o di paternità fruiti da lavoratori con figli di età inferiore ai 6 anni, che sia terminato dopo il 31 dicembre 2023, saranno indennizzati all’80% della retribuzione per i primi due mesi. Dal 2025 la misura sarà pari all’80% per il primo mese e al 60% per il secondo. I successivi periodi di congedo, entro il 12° anno di età, restano indennizzati al 30%.
Indennità straordinaria di Continuità reddituale e operativa
Dal 1° gennaio 2024 è riconosciuta l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata Inps che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui all’art. 53 del TUIR 917/86.
L’ISCRO è riconosciuta a chi è in possesso dei seguenti requisiti:
a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
b) non essere beneficiari dell’Assegno di inclusione di cui al DL n. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
c) aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;
d) aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente;
e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno 3 anni, alla data di presentazione della domanda.
La domanda è presentata dal lavoratore all’INPS in via telematica entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione. Nella domanda sono autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse. L’INPS comunica all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda per la verifica dei requisiti. L’Agenzia delle entrate comunica all’INPS l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con le modalità e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione tra le parti.
L’ISCRO, pari al 25 per cento, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, è erogata per sei mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa.
L’importo non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili.
L’ISCRO non può essere richiesta nel biennio successivo all’anno di inizio di fruizione della stessa e la cessazione della partita IVA nel corso dell’erogazione dell’ISCRO determina l’immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l’attività.
Misure fiscali per il welfare aziendale
Limitatamente al periodo d’imposta 2024 non concorrono aformare il reddito, entro il limite di 1000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa, ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Il limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati (a condizione che gli stessi non abbiano redditi superiori a 2.840,51 euro). Quest’ultimo limite si applica solo se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.
Detassazione dei premi di risultato
Per i premi e le somme erogati nel 2024 l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi riproduttività (art. 1, comma 182, legge n. 208/2015) è ridotta al 5%.
Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere
Per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024 ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ex art. 5, Legge n. 287/1991) e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.
Il trattamento si applica ai lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 40mila euro nel 2023.
Proroga ammortizzatori sociali mediante utilizzi Fondo sociale per occupazione e formazione
Si provvede nel limite di 10 milioni di euro per l’anno 2024 al finanziamento delle misure per il sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da imprese del settore dei call center e nel limite di 30 milioni di euro per l’anno 2024, al finanziamento dell’indennità onnicomprensiva, di importo non superiore a 30 euro giornalieri, per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative dellapiccola pesca di cui alla legge n. 250/1958, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.
Sono stanziate per l’anno 2024 ulteriori risorse per i lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa. (Vedi articoli 170 e seguenti).
QUI IL PROVVEDIMENTO COMPLETO
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