Lavoro: gestione del Covid-19, misure di sicurezza e obblighi
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- On Maggio 24, 2022
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Nonostante la cessazione dello stato di emergenza lo scorso 31 marzo, il 4 maggio i Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Salute, dello Sviluppo Economico, l’INAIL e le Parti Sociali hanno definito la valenza delle misure di sicurezza contenute nel Protocollo condiviso, sottoscritto il 14 marzo 2020 e aggiornato il 6 aprile 2021.
Nel corso dell’incontro è stata ribadita la necessità di continuare con l’applicazione di alcune misure di sicurezza e di alcuni obblighi all’interno dei luoghi di lavoro.
Vediamo di seguito quali sono al proposito le Linee Guida contenute all’interno del Protocollo nazionale.
Gli obblighi
Per alcune categorie di lavoratori e in determinati contesti sono tuttora in vigore alcuni obblighi.
—obbligo di vaccinazione per i docenti delle Scuole fino al 15 giugno 2022 e/o per gli operatori sanitari fino al 31 dicembre 2022 o, ancora, l’obbligo di indossare le mascherine FFP2 per chi accede ai mezzi di trasporto, cinema, teatri, etc.
– obbligo di rispettare le precauzioni igieniche (in particolare per le mani);
– obbligo, per i lavoratori, di indossare correttamente i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI).
Invece per i soggetti esterni che accedono in un luogo chiuso per fruire dei servizi e non per effettuare attività lavorative (es. clienti di un supermercato/negozi, fruitori dei servizi bancari, postali, etc.) vige solo una raccomandazione di indossare correttamente le mascherine;
– obbligo di informazione e comunicazione delle misure di sicurezza vigenti per contrastare la diffusione del Covid-19.
—dal 1 maggio 2022, è invece venuto meno l’obbligo di possedere ed esibire il c.d. Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro.
Le misure di sicurezza
– divieto di accedere ai luoghi di lavoro in caso di positività al Covid-19 e/o in presenza di sintomi o con temperatura corporea superiore a 37,5°;
– riammissione per i soggetti positivi al Covid-19 oltre il ventunesimo giorno dopo il risultato negativo di un tampone (molecolare o antigenico) effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario;
– individuazione delle misure di sicurezza specifiche per consentire l’accesso in sicurezza da parte di fornitori esterni, da estendere altresì in caso di appalto;
– pulizia e sanificazione dei luoghi di lavoro;
– raccomandazione di evitare assembramenti e di rispettare, laddove possibile, il distanziamento fisico.
Il ruolo dei Medici Competenti
Centrale rimane il ruolo dei Medici Competenti, sebbene sia venuto meno, assieme alla quarantena dei contatti stretti, il tema del tracciamento, perché strategico nel coordinamento con le Autorità Sanitarie Locali. Fondamentale anche la funzione dei Comitati aziendali e territoriali settoriali per l’applicazione, la verifica e l’aggiornamento delle misure di sicurezza nei singoli contesti produttivi.
Le misure obsolete
Non sembrano poche quelle misure ancora presenti all’interno del Protocollo nazionale e che, a fronte delle novità legislative, appaiono progressivamente sempre più obsolete.Per esempio il secondo periodo dell’art. 2 (Modalità di ingresso in azienda) che precluderebbe l’accesso nei luoghi di lavoro a chiunque abbia avuto contatti con un soggetto risultato positivo al Covid-19 negli ultimi 14 giorni. Disposizione che, stando anche alle ultime novità legislative sulla gestione dei c.d. contatti stretti (per cui vi è ormai solo l’obbligo di auto-sorveglianza, essendo decaduto l’istituto della quarantena) sembra essere disapplicata de facto.
Di dubbia attualità risultano inoltre quelle misure organizzative fin troppo stringenti su trasferte, presenze (favorendo, almeno sulla carta, il lavoro agile e da remoto), eventi, riunioni in presenza, etc. disciplinate agli art. 8, 9 e 10 del Protocollo.
Lo Smart Working
Riguardo al lavoro agile sembra esserci l’intenzione, ancora tutt’altro che certa, di voler tornare ad un regime ordinario dell’istituto in parola. Con il Comunicato del 29 aprile 2022, il Ministero del Lavoro ha annunciato l’emendamento approvato in Commissione Affari Sociali alla Camera sulla proroga al 30 giugno del regime di tutela per i lavoratori fragili (garantendo loro il diritto allo smart working e, nel caso in cui questo non sia possibile, equiparando al ricovero ospedaliero) e per i genitori di figli con fragilità. Inoltre fino al 31 agosto vi è la proroga delle modalità di comunicazione semplificata per lo smart working per tutti i lavoratori del settore privato.
Il prossimo incontro
Probabilmente questi dubbi saranno sciolti con un aggiornamento e una razionalizzazione dei contenuti dell’attuale Protocollo nazionale. Le parti stipulanti il Protocollo nazionale hanno infatti deciso di fissare un nuovo incontro entro il prossimo 30 giugno per verificare l’opportunità di apportare i necessari aggiornamenti al testo del Protocollo connessi all’evoluzione della situazione epidemiologica.
Intanto ciascuna organizzazione, nel far proprie e adattare al contesto di riferimento le misure contenute all’interno delle Linee Guida del Protocollo nazionale attraverso la stipula di protocolli aziendali, può chiarire se e in quali termini sono applicabili le misure di sicurezza sopra richiamate per dipanare dubbi ed evitare possibili contenziosi in materia relativi, ad esempio una responsabilità ex art. 2087 c.c. del datore di lavoro.
Credit by ADAPT
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