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LAVORO: APPROVATE LE NUOVE REGOLE PER LA CONCESSIONE DELLA CARTA BLU

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  • On Ottobre 27, 2023
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Le norme introdotte modificano l’articolo 27 quater del TU Immigrazione in attuazione della direttiva (UE) 2021/1883.

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 16 ottobre 2023 ed in attuazione della Direttiva UE 2021/1883, ha precisato quali sono i requisiti per l’ottenimento, da parte degli aventi diritto, della Carta Blu UE, ossia il permesso di soggiorno che consente al lavoratore cittadino extra UE di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro.

Chi sono gli aventi diritto

Individuati dall’art. 2 della Direttiva in commento, sono i soggetti aventi cittadinanza di un paese extra UE che svolgono, nel territorio di uno Stato membro e dietro retribuzione, lavoro subordinato “nei confronti di un’altra persona”, a condizione che il lavoratore straniero sia in possesso di qualifiche professionali superiori e necessarie allo svolgimento della mansione assegnata

Criteri di ammissione

L’art. 5 della Direttiva n. 2021/1883 individua i criteri di ammissione che i cittadini di paesi terzi devono possedere al fine di ottenere il beneficio in commento, ossia:

a) un contratto di lavoro valido o, secondo quanto eventualmente previsto dal diritto nazionale, un’offerta vincolante di lavoro per svolgere un lavoro altamente qualificato avente durata di almeno sei mesi nello Stato membro interessato;

b) la sussistenza, per le professioni non regolamentate, di documenti attestanti le qualifiche professionali superiori pertinenti in relazione al lavoro da svolgere;

c) la presentazione, per le professioni regolamentate, dei documenti attestanti il rispetto dei requisiti prescritti dal diritto nazionale per l’esercizio, da parte dei cittadini dell’Unione, della professione regolamentata specificata nel contratto di lavoro o nell’offerta vincolante di lavoro conformemente al diritto nazionale;

d) un documento di viaggio valido, secondo quanto previsto dal diritto nazionale e, se richiesto, una domanda di visto, un visto valido o, se del caso, un permesso di soggiorno valido o un visto nazionale valido per soggiorno di lunga durata;

e) il cittadino deve dimostrare di disporre o, se previsto dal diritto nazionale, di avere fatto richiesta di un’assicurazione sanitaria a copertura di tutti i rischi contro i quali sono normalmente coperti i cittadini dello Stato membro interessato, per i periodi in cui non dispone di una copertura assicurativa di questo tipo o di prestazioni corrispondenti connesse al contratto di lavoro o in virtù di esso.

Le nuove regole introdotte dal decreto

Le modifiche introdotte e sopra richiamate, tutte contenute nell’art. 27 quater del Testo Unico Immigrazione, mirano a: 

ampliare la platea dei lavoratori legittimati a richiedere il rilascio della Carta blu UE;

modificare la procedura di presentazione della richiesta di nulla osta al lavoro da parte del datore di lavoro;

– rafforzare l’impiego ed il reimpiego della manodopera, prevedendo, da un lato, che il titolare di Carta blu UE possa esercitare attività di lavoro autonomo in parallelo all’attività subordinata altamente qualificata e, dall’altro, che questi, in caso di disoccupazione ma di vigenza della Carta summenzionata, possa rimanere nel territorio dell’Unione per cercare un nuovo impiego;

-garantire più flessibilità nella mobilità sia a breve che di lungo periodo;

-aggiornare e modificare le procedure per il ricongiungimento familiare;

agevolare l’ingresso e il soggiorno in Italia per svolgere un’attività professionale per lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da altro Stato membro.

N.B: il testo normativo contenente le novità di cui sopra non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

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