LAVORO: AGEVOLAZIONI PER ASSUMERE GIOVANI E DONNE
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- On Gennaio 7, 2023
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Incentivi alle assunzioni/ stabilizzazioni di under 36 e donne svantaggiate sono stati inseriti nella legge di bilancio 2023 in vigore dallo scorso 1° gennaio (leggi anche qui).
Le misure, già in vigore ma scadute nel 2022, sono state prorogate dal governo che ha elevato l’esonero contributivo da 6.000 a 8.000 euro.
A CHI SPETTA L’ESONERO
L’esonero contributivo, riconosciuto per 36 mesi, è previsto per tutti i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che assumono nel 2023 personale femminile in condizioni di svantaggio e giovani under 36.
UNDER 36
È previsto un esonero contributivo, nella misura del 100% dei contributi a carico del datore (premio Inail escluso) e con un tetto massimo di 8mila euro annui.
La durata dell’esonero è di 36 mesi, elevati a 48 per i datori di lavoro privati che effettueranno assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Possono accedervi tutti i datori di lavoro privati, escluse le imprese del settore finanziario che dal dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 assumono a tempo indeterminato giovani che non abbiano compiuto il 36° anno di età. L’incentivo è concesso anche in caso di trasformazioni dei contratti a termine riferiti ai medesimi soggetti. Sono esclusi dalla facilitazione dirigenti e lavoratori intermittenti e domestici.
L’esonero può essere riconosciuto soltanto se la persona non sia mai stata occupata con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
IN COSA CONSISTE L’ESONERO
Per i datori di lavoro l’agevolazione consiste nel non versare i contributi a proprio carico (a eccezione di quanto si dirà più avanti), nel limite massimo di 8mila euro annui. Per ogni mese, quindi, la facilitazione sarà pari a 667 euro (8mila/12).
Come sempre in questi casi, laddove le assunzioni/stabilizzazioni vengano effettuate con contratto a tempo parziale, il massimale annuo (8mila euro) deve essere proporzionalmente ridotto. Per un part time al 50%, quindi, l’esonero troverà applicazione entro il tetto di 4mila euro annui.
In merito all’assetto dell’esonero contributivo, è presumibile ritenere che lo stesso non riguardi: la contribuzione dovuta al Fondo di Tesoreria (per le aziende destinatarie); il contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà di cui Dlgs 148/2015; il contributo (0,30%), integrativo della Naspi e destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua; i vari contributi di solidarietà.
L’esonero contributivo non crea alcun pregiudizio ai lavoratori dal punto di vista della pensione perché la differenza viene messa dallo Stato. Va, altresì, ricordato che l’esonero contributivo postula il rispetto: dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione (articolo 31 del Dlgs 150/2015), delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, della regolarità contributiva (Durc).
DONNE
Anche in questo caso l’esonero contributivo è stato elevato a 8mila euro. La legge di bilancio si limita, infatti, a prorogare per l’intero anno 2023 quanto già previsto. La norma si rivolge esclusivamente alle donne svantaggiate dal punto di vista occupazionale. La disposizione risale a una legge di alcuni anni fa che vede agevolate le assunzioni di donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi; donne di qualsiasi età ma residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
L’incentivo (esonero totale della contribuzione a carico dell’azienda) riguarda sia le assunzioni, a tempo indeterminato o a termine, sia le stabilizzazioni di precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato.
Per le assunzioni a tempo determinato l’agevolazione spetta per 12 mesi, elevati a 18 per quelle a tempo indeterminato e per le stabilizzazioni.
Sulle eventuali quote di retribuzione eccedenti il limite (8mila euro), i datori di lavoro saranno tenuti a versare la contribuzione ordinaria; inoltre, è richiesta preventivamente l’autorizzazione dell’Unione Europea.
Credit by: Il Sole 24 ore
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