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INFARTO PER SUPERLAVORO: PER LA CASSAZIONE L’ONERE DELLA PROVA SPETTA AL DATORE

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  • On Dicembre 5, 2022
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Importante sentenza della Cassazione Civile, Sezione Lavoro, emessa il 28 novembre 2022 con il numero 34968 – “Infarto per il troppo lavoro richiesto in azienda. Onere della prova”. 

Nello specifico un lavoratore T.O., ha agito presso il Tribunale di Roma nei confronti del Ministero della Giustizia perché  a causa di ritmi di lavoro insostenibili, e dovendo svolgere, in ambiente disagiato, mansioni inferiori e superiori, aveva maturato sintomi depressivi patendo anche un infarto.

T. Ha quindi richiesto il risarcimento del danno biologico subito, insistendo in subordine per il riconoscimento dell’ascrivibilità della patologia cardio-vascolare a causa di servizio con accertamento del diritto al pagamento del c.d. equo indennizzo; 

LA SENTENZA DEL TRIBUNALE

Il Tribunale però gli ha riconosciuto solo il diritto all’equo indennizzo, mentre ha rigettato la domanda risarcitoria, con pronuncia poi confermata dalla Corte d’Appello di Roma; 

La Corte territoriale riteneva infatti che il ricorrente avesse omesso di contestare la violazione di “una specifica norma, nominata o innominata”, condividendo la motivazione del giudice di prime cure che aveva constatato “la mancanza di un documento attestante il numero dei lavoratori”, necessario per “apprezzare oggettivamente le condizioni di sottodimensionamento” nè la materiale assenza della pianta organica era stata dedotta come “violazione in sé”; 

IL RICORSO PER CASSAZIONE

T.O. ha dunque proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi:

Nel primo motivo si sostiene che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente giudicato rispetto alle norme che regolano la responsabilità contrattuale del datore di lavoro (art. 2087 c.c.) ed ai principi che governano il riparto degli oneri probatori (art. 2697 c.c., e artt. 115 e 116 c.p.c.), in quanto, avendo il ricorrente denunciato l’evento dannoso come ascrivibile alla condotta datoriale, spettava al Ministero dimostrare l’avvenuta adozione di tutte le misure, nominate ed innominate, utili a tal fine; 

Nel secondo motivo è altresì addotta analoga violazione, sul presupposto che, una volta dimostrata la sussistenza dell’inadempimento e del nesso causale tra inadempimento e danno, non occorre che il lavoratore dimostri anche la colpa in concreto del datore di lavoro, spettando a quest’ultimo la prova della non imputabilità dell’inadempimento; 

Nel terzo motivo denuncia ancora la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) con riferimento agli artt. 2043 e 2697 c.c., ed agli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che anche a voler riportare l’ipotesi ad una responsabilità aquiliana, vi sarebbe comunque prova concreta della colpa datoriale; 

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

Secondo la suprema Corte è indubbio che l’azione dispiegata dal ricorrente si riporti ad una fattispecie di responsabilità contrattuale, con essa essendosi inteso denunciare l’inadempimento datoriale rispetto all’assicurazione di condizioni di lavoro idonee a preservare la salute degli addetti, sicché il richiamo della Corte territoriale all’art. 2043 c.c. è in sé errato (v., per i criteri distintivi nella presente materia, Cass., S.U. 8 luglio 2008, n. 18623); 

L’assetto degli oneri di allegazione e prova è consolidato: il lavoratore che agisca ai sensi dell’art. 2087 c.c. ha l’onere di provare l’esistenza del danno subito, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro; 

Ma tale assetto va calibrato rispetto ai casi, come quello di specie riguardante il verificarsi di un c.d. “superlavoro” ed in cui la nocività addotta consiste nello svolgimento stesso della prestazione; infatti, lo svolgimento di un lavoro che non sia in sé vietato dalla legge rende fisiologico – e quindi non imputabile a responsabilità datoriale – un certo grado di usura o pregiudizio; se tuttavia il lavoratore assuma che un’attività in sé legittima (qui, l’impiego in un ufficio pubblico) si sia in concreto svolta secondo modalità devianti da quelle ordinariamente proprie di essa e che proprio da ciò sia derivato a lui un danno, egli persegue un risarcimento del danno dalla sua controparte. 

Quando si persegue un siffatto risarcimento quale conseguenza non di fattori “esogeni”, ma proprio per effetto in sé dell’attività lavorativa, quello che viene addotto è l’inadempimento datoriale all’obbligo di garantire che lo svolgimento del lavoro non sia fonte di pregiudizio indebito, nel senso di eccedente l’usura psicofisica connaturata all’esecuzione di quell’attività; 

In tema di demansionamento, poi ossia l’attribuzione di mansioni inadeguate rispetto a quelle contrattualmente dovute, si è consolidato l’indirizzo per cui “allorquando da parte di un lavoratore sia allegata una dequalificazione o venga dedotto un demansionamento riconducibili ad un inesatto adempimento dell’obbligo gravante sul datore di lavoro… è su quest’ultimo che incombe l’onere di provare l’esatto adempimento del suo obbligo.

Leggi qui per la sentenza completa

Cass.-n.-34968-2022-Infarto-da-superlavoro Download

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