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Fisco: proroga al 30 settembre per la LIPE

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  • On Settembre 12, 2022
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Modifica al calendario fiscale del 2022 all’interno del decreto Semplificazioni che ha fissato al 30 settembre (in luogo del termine originario del 16 settembre) l’invio della comunicazione delle liquidazioni periodiche relativa al secondo trimestre. Gli operatori avranno così a disposizione due settimane in più per l’integrazione e/o la validazione delle LIPE precompilate, che l’Agenzia ha messo a disposizione dal 6 agosto per i contribuenti trimestrali. 

Non cambiano invece le scadenze per la LIPE del primo e del terzo trimestre dell’anno. 

Chi invia, poi, il modello IVA entro il 28 febbraio dell’anno successivo non deve attivare la procedura LIPE per il quarto trimestre: i dati rilevanti vengono inseriti nel quadro VP della dichiarazione annuale.

La rubrica del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 enuncia formalmente di avere ad oggetto “misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali”. Tra queste la modifica al calendario fiscale, oggetto dell’art. 3.

La norma in commento è contenuta nel comma 1 di tale articolo, che fa riferimento all’art. 21-bis, comma 1, D.L. n. 78/2010.

Il calendario aggiornato della LIPE

Il calendario aggiornato di presentazione telematica con la procedura LIPE (Liquidazione Periodica), riprodotto nelle istruzioni per la compilazione del modello come da aggiornamento dell’Agenzia delle Entrate datato 31 agosto 2022, è dunque il seguente:

TrimestreScadenza
Primo31 maggio
Secondo30 settembre
Terzo30 novembre
Quarto28 febbraio dell’anno successivo.

Se la dichiarazione annuale viene presentata entro il 28 febbraio dell’anno successivo, non occorre attivare la procedura LIPE per il quarto trimestre, in quanto i dati rilevanti vengono inseriti nel quadro VP della dichiarazione annuale.

Quadro VH, liquidazioni periodiche e scadenze

Questo modello prevede un altro quadro che fa riferimento alle liquidazioni periodiche, denominato VH, da compilare solo se si intende inviare/integrare /correggere i dati omessi /incompleti/errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA.

Le “liquidazioni periodiche” sono invece, nella direttiva n. 2006/112/CE, delle vere e proprie dichiarazioni, mentre quella che noi chiamiamo dichiarazione annuale è un semplice riepilogo (rispettivamente articoli da 250 a 252 e art. 261). 

Termine di presentazione 

Il termine di presentazione è stabilito entro il secondo mese successivo a quello che la direttiva chiama “periodo di imposta” (della dichiarazione, cioè il trimestre). Con lo slittamento al 30 settembre per il secondo trimestre andiamo a tre mesi.

La LIPE precompilata 

Per i contribuenti trimestrali l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione la bozza delle liquidazioni. É una bozza, in quanto assume provvisoriamente la detraibilità totale di tutte le fatture ricevute, che deve essere limitata per diversi acquisti, in primo luogo quelli relativi all’utilizzo dei mezzi di trasporto.

Ben più importanti sono gli effetti di controllo e riscossione dell’imposta. 

Per tutti i contribuenti l’Agenzia controlla:

– che l’IVA liquidata a debito non sia inferiore a quella risultante dalle fatture che il contribuente ha caricato nel sistema di interscambio;

– analogamente, che l’IVA portata in detrazione non sia superiore a quella risultante dalle fatture passive ricevute;- infine, che l’IVA liquidata a debito venga tempestivamente versata, consentendo così di iniziare tempestivamente ogni possibile azione di recupero e/o esecutiva.

Poiché le frodi sono per lo più concentrate sui soggetti che aprono e chiudono la partita IVA in un breve arco di tempo le azioni di riscontro e di riscossione, in passato rimandate a molti mesi dopo l’inizio dell’anno successivo, formano un continuum di notevole rilevanza,.

Credit by IPSOA

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