E-fatture: terminata la moratoria delle sanzioni
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- On Ottobre 3, 2022
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Dal 1° ottobre 2022 è cessata la moratoria delle sanzioni prevista per il terzo trimestre dell’anno in corso a favore dei soggetti per i quali, a decorrere dal 1° luglio, è scattato l’obbligo di emissione della fattura elettronica: la moratoria teneva conto delle difficoltà operative e tecniche connesse al nuovo adempimento. Di conseguenza, per le operazioni effettuate a partire dal 1° ottobre i soggetti in regime di vantaggio o in regime forfetario nonché le associazioni che hanno optato per il regime speciale devono emettere la fattura in formato elettronico entro il termine 12 giorni dall’effettuazione delle operazioni stesse.
Dallo scorso 1° luglio il decreto PNRR 2 (articolo 18, comma 2, D.L. n. 36/2022) ha esteso l’ambito applicativo dell’obbligo di fatturazione elettronica ai soggetti che erano precedentemente esonerati ai sensi dell’articolo 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015.
I soggetti coinvolti
Si tratta di:
– soggetti rientranti nel regime di vantaggio previsto per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011);
– soggetti rientranti nel regime forfetario, ovvero i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro (art. 1, commi 54-89, della L. n. 190/2014);
– soggetti che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2, legge n. 398/1991 e che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro.
L’obbligo di fatturazione
L’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica a queste categorie di contribuenti:
– fa seguito alla decisione di esecuzione n. 2021/2251/UE, che rinnova la decisione di esecuzione n. 2018/593/UE che aveva autorizzato l’Italia ad introdurre l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica e estende l’ambito applicativo della misura anche ai soggetti che si avvalgono del regime di franchigia per le piccole imprese, di cui all’art 282 della direttiva n. 2006/112/CE.
– non amplia le ipotesi in cui deve essere emessa la fattura, ma interviene sulle modalità di emissione del documento, secondo i principi previsti dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972: la fattura cioè è emessa dal soggetto che effettua la cessione o la prestazione o, per suo conto e sotto la sua responsabilità, dal cliente o da un terzo.
Decorrenze
La novità ha una duplice decorrenza, tenuto conto che l’articolo 18, comma 3, del decreto PNNR 2 prevede che l’emissione della fattura in formato elettronico è obbligatoria:
– dal 1° luglio 2022, per i soggetti che, nell’anno precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro;
– dal 1° gennaio 2024, per i restanti quelli che, nell’anno precedente, non hanno superato la soglia di 25.000 euro di ricavi o compensi.
Moratoria delle sanzioni
Tenendo conto delle difficoltà operative e tecniche che i soggetti interessati potrebbero incontrare a fronte dei nuovi adempimenti l’articolo 18, comma 3, del decreto PNNR 2 stabilisce:
– un termine a partire dal quale i predetti contribuenti sono tenuti all’emissione della fattura elettronica, fissato al 1° luglio;
– che, per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, che coincide con il primo trimestre di vigenza del nuovo obbligo, le sanzioni non si applicano se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Alla luce del richiamo all’articolo 6, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997, la moratoria delle sanzioni è relativa alle sole operazioni che non danno luogo all’addebito dell’IVA o che sono soggette a reverse charge, non applicandosi quindi all’eventuale tardiva emissione delle fatture per operazioni imponibili dei soggetti che hanno optato per il regime speciale di cui alla L. n. 398/1991.
Scadenze emissione fatture
Per effetto dell’articolo 18, comma 3, del decreto PNNR 2:
– le fatture relative alle operazioni effettuate nel mese di luglio 2022 potevano essere emesse entro il 31 agosto 2022;
– le fatture relative alle operazioni effettuate nel mese di agosto 2022 possono essere emesse entro il 30 settembre 2022;
– le fatture relative alle operazioni effettuate nel mese di settembre 2022 possono essere emesse entro il 31 ottobre 2022;
– le fatture relative alle operazioni effettuate dal 1° ottobre 2022 devono essere emesse entro i termini previsti dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, vale a dire, a seconda dei casi:
a) entro 12 giorni da quello in cui l’operazione si intende effettuata;
b) entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
c) entro il mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni.
Nel caso in cui la fattura non sia emessa nel rispetto dei termini di cui sopra la sanzione amministrativa è compresa tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.
Credit by: IPSOA
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