Decreto Fisco-Lavoro: tutte le novità. Cosa cambia per professionisti e imprese
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- On Dicembre 14, 2021
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Il disegno di legge di conversione del decreto fisco-lavoro (D.L. n. 146/2021), recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, contiene molte novità per professionisti e imprese.
Di seguito le principali disposizioni.
Rottamazione ter e saldo e stralcio
L’articolo 1 – intervenendo sul comma 3 dell’articolo 68 del D.L. n. 18/2020 – rinvia al 9 dicembre 2021 il pagamento delle rate 2020 e 2021 della “Rottamazione-ter” (di cui agli articoli 3 e 5 del D.L. n. 119/2018 e 16-bis del D.L. n. 34/2019), della “Definizione agevolata delle risorse UE” (di cui all’articolo 5 del D.L. n. 119/2018) e del “Saldo e stralcio” (di cui all’articolo 1, comma 190, della legge n. 145/2018).
Anche per questo nuovo termine sono ammessi i 5 giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119/2018.
Sanatoria IRAP
Con l’articolo 1-bis, comma 1, invece, viene posticipato dal 30 novembre 2021 al 31 gennaio 2022 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata e sospesa ai sensi dell’articolo 24 del D.L. n. 34/2020, in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro Temporaneo della Commissione europea sugli aiuti di Stato (Temporary framework).
IMPi
Il comma 2 sempre dell’articolo 1-bis prevede che, limitatamente all’anno 2021, il versamento dell’imposta municipale propria sulle piattaforme marine (IMPi) sia effettuato entro il 16 dicembre 2021 allo Stato, che provvederà a ripartirlo ai comuni aventi diritto.
Termine di pagamento per le cartelle di pagamento
L’articolo 2 prolunga fino a 180 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti) il termine per il pagamento spontaneo delle somme richieste con le cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021.
Pertanto, fino allo scadere del predetto termine di 180 giorni dalla notifica, non saranno dovuti interessi di mora.
Prima di tale scadenza, inoltre, l’agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero coattivo del debito iscritto a ruolo.
Come specificato dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione nelle FAQ pubblicate sul proprio sito, per le cartelle di pagamento che verranno notificate dal 1° gennaio 2022 viene ripristinato il termine ordinario di 60 giorni dalla data di notifica.
Piani di dilazione
L’articolo 3 detta alcune disposizioni in tema di piani di dilazione in essere all’inizio del periodo di sospensione delle attività di riscossione conseguente all’emergenza Covid-19.
In particolare, il comma 1 – modificando il comma 2-ter dell’articolo 68 del D.L. n. 18/2020 – prevede che per i piani di rateizzazione che erano in corso all’8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della “zona rossa” di cui all’allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020) la decadenza dalla dilazione in essere si verifica solo in caso di mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive.
Per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della “zona rossa” di cui all’allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020) e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate, mentre per le rateizzazioni richieste a partire dal 1° gennaio 2022 la decadenza si verificherà, come ordinariamente previsto, dopo il mancato pagamento di 5 rate.
Con il comma 2, invece, si consente ai debitori, incorsi al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del D.L. 146/2021) nella decadenza dai piani di dilazione esistenti all’8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della “zona rossa” di cui all’allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020) di essere automaticamente riammessi ai medesimi piani effettuando il pagamento delle rate sospese nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 entro il 31 ottobre 2021 (il versamento viene considerato tempestivo anche se è stato effettuato entro il 2 novembre in quanto il 31 ottobre 2021 coincide con un giorno festivo). Anche nel caso di riammissione ai piani, il beneficio della dilazione si perde qualora non vengano corrisposte 18 rate, anche non consecutive.
Il comma 3, infine, precisa che, anche nel caso di riammissione ai piani di cui al comma 2:
– restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° ottobre2021 al 22 ottobre 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi;
– restano acquisiti, per quanto attiene ai versamenti delle rate sospese eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali ai sensi dell’articolo 27, comma 1, del D.lgs. n. 46/1999.
Non impugnabilità dell’estratto di ruolo
L’articolo 3-bis modifica l’articolo 12 del D.P.R. n. 602/19723, introducendo un nuovo comma 5, con cui si stabilisce l’inammissibilità dell’impugnazione degli estratti di ruolo.
Viene, inoltre, chiarito che il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:
– per la partecipazione a una procedura di appalto;
– per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici (per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973);
– per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Avvisi bonari
L’articolo 3-ter riapre i termini per il pagamento degli avvisi bonari derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
La disposizione, in particolare, stabilisce che le somme non pagate entro il 16 settembre 2020 (ovvero, in caso di pagamento rateale, entro il 16 dicembre 2020), possono essere versate entro il 16 dicembre 2021 senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.
Non si dà luogo al rimborso di somme ormai pagate.
Ristori in materia di sport
Con l’articolo 3-quater viene disposto il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1° al 31 dicembre 2021 relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche residenti nel territorio dello Stato.
I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in 9 rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022. Non si dà luogo a rimborso di quanto già versato.
Agenzia delle entrate-Riscossione
L’articolo 4 aumenta di 100 milioni (da 450 a 550 milioni) la misura massima del contributo per il triennio 2020-2022 che l’Agenzia delle entrate versa all’Agenzia delle entrate-Riscossione, attribuendo tale incremento all’anno 2021, la cui quota da erogare è elevata da 112 a 212 milioni di euro.
Esenzioni Tariffa Rifiuti (TARI)
L’articolo 5, al comma 2-bis, prevede l’esenzione dalla TARI per gli immobili della Chiesa Cattolica indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato del Laterano dell’11 febbraio 1929. L’esenzione si applica anche retroattivamente, ai periodi d’imposta per i quali non sono decorsi i termini di prescrizione per l’accertamento fiscale anche nei casi di rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato (comma 2-ter).
Bonus Teatro e Spettacoli
Il comma 5, sempre dell’articolo 5, modifica le modalità di utilizzo del credito di imposta “Teatro e spettacoli”, istituito dall’articolo 36-bis del D.L. 41/2021.
In particolare, con la norma viene soppressa la possibilità di utilizzare il credito nella dichiarazione dei redditi prevedendo, dunque, quale unica modalità di fruizione la compensazione ai sensi dell’articolo17 del D.lgs. n. 241/1997.
Disposizioni in materia di riscossione locale
Con il successivo comma 6 si semplifica la procedura per l’affidamento all’Agenzia delle entrate-Riscossione delle attività di riscossione delle entrate delle società partecipate dalle amministrazioni locali, eliminando la necessità della delibera di affidamento da parte degli enti partecipanti le società.
Patrimonio Destinato
Il comma 6-bis, invece, modifica ed integra la disciplina del Patrimonio Destinato, istituito dall’articolo 27 del D.L. n. 34/2020.
La disposizione, in primo luogo, proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 la scadenza dell’operatività del Patrimonio nell’ambito del Quadro Temporaneo della Commissione europea sugli aiuti di Stato (Temporary framework).
Con riferimento all’operatività a condizioni di mercato, invece:
– viene estesa la possibilità di intervento del Patrimonio Destinato anche a favore delle società di cui all’articolo 162-bis, comma 1, lettera c), numero 1), del TUIR, ossia i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari (ovvero, di partecipazioni in società che svolgono attività industriale, commerciale e di servizi);
– vengono ammessi agli interventi del Patrimonio Destinato nella forma di operazioni sul mercato primario tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili anche le società che presentano un risultato operativo positivo in 2 dei 3 anni precedenti alla data di richiesta di intervento, così come riportato dal bilancio consolidato o, se non disponibile, dal bilancio d’esercizio, non anteriore di 18 mesi rispetto alla data di richiesta di intervento, senza che, in tal caso, rilevi l’utile riportato nel bilancio della società.
Definizione agevolata per indebito utilizzo del credito di imposta R&S
I commi da 7 a 12 e il comma 15, sempre dell’articolo 5, introducono una sanatoria per gli errati utilizzi del credito d’imposta per ricerca e sviluppo ex articolo 3 del D.L. 145/2013.
In particolare, le norme consentono alle imprese che, al 22 ottobre 2021, hanno (in buona fede) indebitamente utilizzato in compensazione il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (di cui all’articolo 3, D.L. n. 145/2013), maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 (ossia, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 2015 al 2019), di procedere al riversamento del credito utilizzato in compensazione senza applicazione di sanzioni e interessi.
Per avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta sarà necessario inviare apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2022. Il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura saranno definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate da adottare entro il 31 maggio 2022. Il versamento dell’importo indicato nell’istanza può essere effettuato in un’unica soluzione, entro il 16 dicembre 2022, ovvero in 3 rate annuali di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2022 e le successive entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024. In caso di rateizzazione sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2022, gli interessi calcolati al tasso legale.
L’accesso alla procedura di regolarizzazione è escluso:
– nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti;
– nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.
La procedura non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con provvedimenti impositivi divenuti definitivi.
Nel caso invece di indebito utilizzo constatato con un atto non ancora divenuto definitivo, il versamento deve obbligatoriamente riguardare l’intero importo del credito, senza possibilità di applicare la rateazione.
Adempimenti fiscali
Con i commi 12-bis, 12-ter e 12-quater vengono prorogati alcuni termini correlati ad adempimenti fiscali.
In particolare, la prima disposizione – di modifica dell’articolo 2, comma 5-bis, del D.lgs. n. 127/2015 – differisce dal 1° luglio 2021 al 1° luglio 2022 l’operatività dell’utilizzo dei sistemi evoluti di incasso ai fini dell’obbligo di memorizzazione.
Il comma 12-ter, invece, intervenendo sull’articolo 2, comma 6-quater, del D.lgs. n. 127/2015, rimanda dal 1° gennaio 2022 al 1° gennaio 2023 la decorrenza dell’obbligo di invio telematico dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Infine, il comma 12-quater, modificando l’articolo 10-bis, comma 1, del D.L. 119/2018, estende anche al periodo d’imposta 2022 (come già disposto per gli anni dal 2019 al 2021) l’esonero dalla fatturazione elettronica per le spese mediche inviate al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata.
Aiuto di Stato
Il comma 13 interviene sul comma 13 dell’articolo 1 del D.L. n. 41/2021, 2021, al fine di ricomprendere alla disciplina contenuta nelle sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” del Quadro Temporaneo della Commissione europea sugli aiuti di Stato (Temporary framework) anche le seguenti misure di aiuto:
– il contributo a fondo perduto per le start-up, di cui all’articolo 1-ter del D.L. n. 41/2021;
– la definizione agevolata, di cui all’articolo 5 del D.L. n. 41/2021;
– l’esenzione prima rata IMU, di cui all’articolo 6-sexies del medesimo D.L. n. 41/2021:
– il contributo a fondo perduto, di cui all’articolo 1 del D.L. n. 73/2021;
– l’estensione e proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui all’articolo 4 del D.L. n. 73/2021.
Proroga abolizione esterometro
Continuando l’esame dell’articolo 5, il comma 14-ter – modificando l’articolo 1, comma 3-bis, del D.lgs. n. 127/2015 – differisce dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2022 l’abolizione della specifica comunicazione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliera (esterometro).
Per effetto della proroga, quindi, a partire dal 1° luglio 2022, per le operazioni con l’estero, la trasmissione dei dati non avverrà più con la comunicazione attraverso il sistema cosiddetto esterometro, bensì utilizzando il Sistema di Interscambio-SDI.
Contabilità di magazzino
Con il successivo comma 14-quater vengono aggiornati e sostituiti i valori (da lire a euro) indicati nell’articolo 1 del D.P.R. n. 695/1996, che determinano l’obbligo di tenuta delle scritture contabili ausiliarie di magazzino.
A seguito delle modifiche, l’obbligo di tenuta delle predette scritture decorre a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l’ammontare dei ricavi e il valore complessivo delle rimanenze sono superiori rispettivamente, a 5,164 milioni di euro e a 1,1 milioni di euro.
Canone unico patrimoniale
Il comma 14-quinquies reca norme di interpretazione autentica (dunque con efficacia retroattiva) della disciplina sul canone unico patrimoniale per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, contenuta nel comma 831 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019).
In particolare, viene specificato che:
– per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell’atto di concessione delle infrastrutture in base alle utenze delle predette società di vendita;
– per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale: per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.
Operazioni non imponibili IVA
I commi 15-bis e 15-ter, sempre dell’articolo 5, intervenendo sull’articolo 72 del D.P.R. 633/1972, introducono un regime di non imponibilità ai fini IVA, di carattere temporaneo in quanto riferito all’emergenza Covid, in relazione ad operazioni di cessioni di beni effettuate nei confronti della Commissione europea o di un’agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto dell’Unione europea, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo acquisti tali beni o servizi nell’ambito dell’esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell’Unione europea al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19.
Nel caso in cui vengano meno le condizioni sopra indicate, la Commissione, l’agenzia o l’organismo interessato informa l’amministrazione finanziaria e la cessione di tali beni è soggetta all’IVA alle condizioni applicabili in quel momento.
Il predetto regime di non imponibilità si applica alle operazioni compiute a partire dal 1° gennaio 2021. Per rendere non imponibili le operazioni assoggettate all’IVA, effettuate prima della data di entrata in vigore della disposizione, sono emesse note di variazione in diminuzione dell’imposta, ai sensi dell’articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972.
Modifiche alla disciplina IVA per le organizzazioni non profit
Con il comma 15-quater si apporta alcune modifiche alla disciplina IVA per le organizzazioni non profit.
In particolare, la lettera a) modifica l’articolo 4 del D.P.R. n. 633/1972, ricomprendendo tra le operazioni effettuate nell’esercizio di impresa (e quindi inserite nel campo di applicazione IVA):
– le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, verso corrispettivi specifici o contributi supplementari, da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica, rese ai relativi associati e in conformità alle finalità istituzionali;
– le cessioni di pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali;
– la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, dalle associazioni di promozione sociale.
La norma, inoltre, prevede di far rientrare nell’esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, rese da associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché da associazioni politiche, sindacali e di categoria.
Alla lettera b), invece, si dispone il passaggio dal regime di esclusione IVA al regime di esenzione dall’IVA (prevista dall’articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972) per le seguenti operazioni:
– le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti dei soci o tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
– le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
– le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dalle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, organizzate a loro esclusivo profitto;
– la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti da parte delle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno, se tale attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e risulti effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale.
Per espressa previsione normativa, l’esenzione dall’IVA si applica a condizione:
– di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all’IVA;
– che le associazioni interessate si conformino ad alcune clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata.
Il comma 15-quinquies infine precisa che, in attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del Codice del Terzo settore (D.lgs. n. 117/2017) le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro, possono applicare, ai soli fini dell’IVA, il regime speciale previsto per i contribuenti cosiddetti forfettari (articolo 1, commi da 58 a 63, legge n. 190/2014).
Modifiche al regime delle accise sull’alcol e sulle bevande alcoliche
Il comma 15-septies, sempre dell’articolo 5, apporta numerose modifiche, che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2022, al Testo Unico Accise (TUA), di cui al D.lgs. n. 504/1995, in relazione alle imposte dovute sulle bevande alcoliche e sull’alcol etilico.
Controllo formale delle dichiarazioni precompilate
L’articolo 5-ter – intervenendo sull’articolo 5 del D.lgs. 175/2014, modifica la disciplina relativa ai controlli sulle dichiarazioni dei redditi precompilati. In particolare, viene stabilito che in relazione agli oneri forniti dai soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata:
– se i dati non risultano modificati, l’Agenzia delle Entrate non effettua il controllo formale;
– se i dati risultano modificati, l’Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti che hanno determinato la modifica.
Modifiche alla disciplina sull’utilizzo del contante
Con l’articolo 5-quater si ritocca la disciplina sull’utilizzo del contante, escludendo la riduzione da 2.000 a 1.000 euro della soglia relativa all’utilizzo del contante per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, ripristinando quella dettata dal comma 3 dell’articolo 49 del D.lgs. n. 231/2007, pari a 3.000 euro.
Tassa di soggiorno
L’articolo 5-quinquies reca una norma di interpretazione autentica del comma 1-ter dell’articolo 4 del D.lgs. n. 23/2021, introdotto dall’articolo 180, comma 3, del D.L. n. 34/2020 (entrato in vigore il 19 maggio 2020), ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno – o del contributo di soggiorno previsto per Roma capitale – al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la relativa disciplina sanzionatoria,
In particolare, si chiarisce che quanto previsto da tale comma 1-ter si deve intendere applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020.
Sostegno delle attività di Bed and Breakfast a gestione familiare
L’articolo 5-sexies modifica l’articolo 7-bis, comma 3, del D.L. n. 73/2021, riservando ai “Bed and Breakfast a gestione familiare” il fondo istituito da tale comma a favore delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale, che ha una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2021.
Regime IVA per servizi di trasporto
Con l’articolo 5-septies si interviene sull’articolo 9 del D.P.R. 633/1972, escludendo dal regime di non imponibilità IVA i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall’esportatore, dal titolare del regime di transito, dall’importatore, dal destinatario dei beni, dal prestatore dei servizi.
La disposizione entrerà in vigore dal 1° gennaio 2022 e sono fatti salvi i comportamenti adottati fino al 31 dicembre 2021 in conformità alla sentenza della Corte di giustizia europea del 29 giugno 2017, causa C-288/16.
Modalità di pagamento delle spese di giudizio da parte dell’Agente della riscossione
All’articolo 5-octies si dispone che l’Agente della riscossione provvede al pagamento delle somme dovute, a seguito di pronuncia di condanna, esclusivamente attraverso l’accredito sul conto corrente della controparte.
Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici
L’articolo 5-novies interviene sull’articolo 22 del D.L. 124/2019, che prevede a favore degli esercenti attività di impresa, arte o professioni un credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per i pagamenti elettronici, stabilendo che gli operatori finanziari che mettono a disposizione degli esercenti strumenti di pagamento elettronico tracciabili, possono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati identificativi di tali strumenti di pagamento e l’importo giornaliero delle transazioni anche tramite il sistema PagoPA.
Abitazione principale ai fini IMU
Con l’articolo 5-decies si interviene sull’articolo 1, comma 741, della legge n. 160/2019, modificando i criteri per la qualificazione dell’abitazione principale ai fini IMU.
In particolare, si stabilisce che, qualora i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi, l’agevolazione per l’abitazione principale vale per un solo immobile per nucleo familiare, scelto dai componenti del nucleo familiare, e ciò sia nel caso di immobili siti nello stesso comune sia nel caso gli immobili presenti in comuni diversi.
Semplificazione della disciplina del patent box
L’articolo 6 abroga la disciplina del patent box dettata dalla legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014, commi 37-45), introducendo un nuovo regime volto ad agevolare i costi di ricerca e sviluppo con l’obiettivo di semplificare e rendere più celere la fruizione del beneficio da parte del contribuente.
Il nuovo beneficio consiste nella maggiorazione del 90%, ai fini delle imposte sui redditi, dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d’impresa, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa.
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Si tratta di un regime opzionale. L’opzione ha durata per 5 periodi d’imposta, è irrevocabile, rinnovabile e rileva anche ai fini Irap.
Possono beneficiare del nuovo regime i soggetti titolari di reddito d’impresa, inclusi i soggetti residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo, operanti mediante stabile organizzazione localizzata nel territorio dello Stato.
L’agevolazione si applica se i contribuenti svolgono le attività di ricerca e sviluppo (anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati) finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni.
I soggetti che beneficiano del nuovo regime non possono fruire, per l’intera durata dell’opzione e in relazione ai medesimi costi, del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui ai commi da 198 a 206 dell’articolo 1 della legge n.160/2019.
È demandato ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate il compito di definire le modalità attuative del nuovo regime.
Ecobonus automotive
L’articolo 7 rifinanzia, con complessivi 100 milioni di euro per l’anno 2021, i contributi per l’acquisto di auto e veicoli commerciali a basse emissioni.
Trasporti eccezionali
L’articolo 7-bis modifica l’art. 10 del codice della strada, in materia di trasporti eccezionali.
Trattamenti di malattia per i lavoratori in quarantena e per i lavoratori fragili
Con l’articolo 8 – comma 1, lettera a) – si modifica l’articolo 26, comma 1, del D.L. n. 18/2020, estendendo all’anno 2021 la previsione che anche per i lavoratori dipendenti del settore privato il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, sia equiparato a malattia ai fini del trattamento economico e non sia computabile ai fini del periodo di comporto. Le disposizioni sono state recepite dall’Inps con il messaggio n. 4027 del 18 novembre 2021.
Alla lettera c), invece, si aggiunge il comma 7-bis all’articolo 26 del D.L. 18/2020, prevedendo che dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 i datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell’INPS, esclusi i datori di lavoro domestico, hanno diritto a un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS. Per ciascun anno solare, il rimborso è riconosciuto al datore di lavoro una tantum per ogni singolo lavoratore ed è previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l’evento, non possa essere svolta in modalità agile. Il beneficio è erogato dall’INPS, per un importo pari a 600 euro per lavoratore (previa presentazione da parte del datore di lavoro di apposita domanda in via telematica), nel limite massimo di spesa complessivo pari a 188,3 milioni di euro per l’anno2021 dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori. L’INPS procede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa sulla base delle domande ricevute e, qualora venga raggiunto il limite di spesa, non si procede ad ulteriori rimborsi.
Congedi parentali
Con l’articolo 9 si reintroduce per il periodo dal 22 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, i congedi parentali straordinari Covid per i genitori lavoratori dipendenti (pubblici e privati) e lavoratori autonomi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS con figli conviventi minori di anni 16 o a prescindere dall’età nel caso di figli con disabilità in didattica a distanza o in quarantena.
Per i genitori di figli conviventi minore di anni 14 o di figli con disabilità grave a prescindere dall’età, per i periodi di astensione è riconosciuta:
– per i lavoratori dipendenti: un’indennità pari al 50% della retribuzione. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Il congedo può essere fruito in forma giornaliera od oraria. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del D.lgs. n. 151/2001, fruiti dai genitori a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 fino al 22 ottobre 2021 – durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, di durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio – possono essere convertiti, a domanda, nel congedo straordinario con diritto all’indennità del 50% e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale;
– per i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS: un’indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata per la determinazione dell’indennità di maternità;
– per i lavoratori autonomi iscritti alle relative gestioni pensionistiche speciali dell’INPS: un’indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, il genitore lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
I giorni di congedo potranno essere richiesti da uno solo dei genitori, alternativamente all’altro.
I benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 29,3 milioni di euro per l’anno 2021.
Le modalità operative per accedere ai benefici devono essere stabilite dall’INPS. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.
Fondo per genitori lavoratori separati o divorziati
L’articolo 9-bis riscrive l’articolo 12-bis del D.L. n. 41/2021, che ha istituito un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2022, per i genitori lavoratori separati o divorziati non in grado, a causa della crisi economica legata alla pandemia, di poter adempiere al regolare versamento dell’assegno di mantenimento.
In particolare, attraverso il Fondo si garantisce al genitore in stato di bisogno di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, che non abbia ricevuto l’assegno di mantenimento per inadempienza dovuta all’incapacità a provvedervi del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto e che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa a decorrere dall’8 marzo 2020 per una durata minima di 90 giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto a quello percepito nel 2019.
Il beneficio è riconosciuto fino ad un importo massimo di 800 euro mensili (sarà stabilito con il decreto ministeriale attuativo).
È demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire le modalità attuative.
Nuove settimane di Cassa integrazione
L’articolo 11, comma 1, introduce un ulteriore periodo massimo di 13 settimane di trattamenti di Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) che può essere richiesto dai datori di lavoro che sono costretti a interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel periodo tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.
I trattamenti di integrazione salariale possono essere richiesti:
– dai datori di lavoro che non rientrando nella disciplina in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), sono destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS), dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015, nonché a quelli che ricorrono alla Cassa integrazione in deroga.;
– esclusivamente per i lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 22 ottobre 2021.
Per richiedere il nuovo periodo di trattamenti, i datori di lavoro devono essere stati interamente autorizzati alle precedenti 28 settimane di trattamenti introdotte dall’articolo 8, comma 2, del D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni). L’accesso al nuovo periodo di ASO e CIGD di tipo emergenziale potrà essere riconosciuto solamente una volta decorso il periodo precedentemente autorizzato.
Il comma 2, invece, introduce un ulteriore periodo di trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, in favore dei datori di lavoro appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili per interruzioni o riduzioni dell’attività produttiva nel periodo collocato tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021, per una durata massima di 9 settimane.
Anche per detti trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.
Per richiedere il nuovo periodo di massimo 9 settimane di cassa integrazione ordinaria, i datori di lavoro devono, comunque, risultare già autorizzati, in tutto o in parte, al precedente trattamento di cui all’articolo 50-bis, comma 2, del D.L. n. 73/2021 (decreto Sostegni bis), a prescindere dalla durata di quest’ultimo che, quindi, potrà risultare anche inferiore al massimo richiedibile, pari a 17 settimane. In ogni caso, l’accesso al nuovo periodo di cassa integrazione ordinaria di tipo emergenziale potrà essere riconosciuto solamente una volta decorso il periodo precedentemente autorizzato.
Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Le prime istruzioni operative relative al nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale sono state fornite dall’Inps con il messaggio 4034 del 18 novembre 2021, mentre le modalità di applicazione complete sono state diramate con la circolare n. 183 del 10 dicembre 2021.
Reddito di cittadinanza
L’articolo 11, commi 13 e 14, prevede il rifinanziamento del reddito di cittadinanza per l’anno 2021, per un importo di 200 milioni di euro.
Lavoro in somministrazione
L’articolo 11, comma 15, proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 settembre 2022 la possibilità per le agenzie di somministrazione di utilizzare lavori somministrati a tempo determinato per periodi superiori a 24 mesi, anche non continuativi, senza che si determini in capo all’azienda utilizzatrice la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.
NASpI lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Regione siciliana
L’articolo 11, comma 16, , aggiungendo il comma 251-ter all’articolo 1 della legge n. 145/2018, proroga fino al 31 dicembre 2021 l’indennità concessa ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana, i quali abbiano cessato di percepire la NASpI nell’anno 2020.
Riapertura dei termini di decadenza scaduti
Con l’articolo 11-bis si riaprono i termini di presentazione delle istanze di cassa integrazione.
In particolare, la disposizione prevede che i termini di decadenza per l’invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale, collegati all’emergenza epidemiologica Covid-19, scaduti tra il 31 gennaio ed il 30 settembre 2021, sono differiti al 31 dicembre 2021. Inoltre, le domande già inviate e non accolte, sono possono essere considerate validamente presentate.
Fondo Nuove competenze
Il successivo 11-ter dispone che le risorse di cui all’articolo 1, comma 324, primo periodo, della legge 178/2020, possono essere altresì destinate a favore dell’Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (ANPAL) per essere utilizzate per le finalità di cui all’articolo 88, comma 1, del D.L. 34/2020.
Si tratta in totale di 700 milioni di euro, di cui 200 milioni riservati a progetti già presentati ed i restanti 500 milioni destinati a nuovi bandi che verranno emanati nel prossimo biennio.
Assegno di invalidità
L’articolo 12-ter reca una norma di interpretazione autentica in materia di assegni assistenziali di invalidità civile.
In particolare, si chiarisce che il requisito dell’inattività lavorativa, previsto dall’articolo 13 della legge n. 118/1971, si intende in ogni caso soddisfatto qualora il reddito derivante dall’eventuale attività lavorativa del soggetto non superi annualmente i 4.931,29 euro.
Disposizioni a favore dei lavoratori con disturbo dello spettro autistico
Con l’articolo 12-quinquies viene disposto che le imprese residenti in Italia e costituite da non più di 60 mesi, che impieghino per un periodo non inferiore a un anno, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una proporzione uguale o superiore ai due terzi della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico ed esercitano attività di impresa al fine dell’inserimento lavorativo di persone con disturbi dello spettro autistico, sonno qualificate start-up a vocazione sociale ai sensi dell’articolo 25, comma 4, del D.L. 179/2012.
La retribuzione dei lavoratori assunti da una start-up sociale è costituita da una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati a obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti. La retribuzione percepita dal lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto dalla start-up non concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo del lavoratore medesimo, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi. L’erogazione dell’assegno o pensione di invalidità, ove percepiti dal lavoratore, soggetti ai limiti di reddito di cui al decreto annuale del Ministro dell’economia e delle finanze, è sospesa per il periodo di assunzione nella start-up a vocazione sociale.
L’INPS, accertata la sussistenza dei requisiti reddituali per percepire l’assegno o la pensione di invalidità, al termine del periodo di assunzione, ridefinisce il beneficio e lo eroga a partire dal mese successivo al termine del contratto di assunzione.
Inoltre, ai datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo, per un periodo di 36 mesi e nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L’incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili (è demandato ad un decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali il compito di adottare le relative modalità di attuazione).
Gli utili di esercizio derivanti dall’attività di impresa della start-up a vocazione sociale non sono imponibili ai fini delle imposte sul reddito e dell’IRAP per 5 esercizi successivi alla data di inizio di attività.
L’efficacia delle misure agevolative è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Modifiche al D.lgs. 81/2008
L’articolo 13 apporta numerose modifiche Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ex D.lgs. 81/2008.
Ispettorato nazionale del lavoro
Tra le varie disposizioni, la lettera c) del comma 1 modifica l’articolo 13, relativo alla vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la cui competenza viene estesa all’Ispettorato nazionale del lavoro. Viene inoltre stabilito che ASL e Ispettorato promuovono e coordinano sul piano operativo l’attività di vigilanza a livello provinciale.
Sospensione attività imprenditoriale
Alla lettera d) viene sostituito integralmente l’articolo 14 in materia di provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. In particolare, viene disposto che l’Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale quando riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
Viene inoltre previsto che l’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali sia oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro da parte del committente, mediante sms o posta elettronica. La violazione di tale obbligo comporta la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del D.lgs. n. 124/2004, prevista in caso di inosservanza delle norme di legge o di contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative in sede di ispezione presso i luoghi di lavoro.
Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni indicate.
Unitamente al provvedimento di sospensione l’Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.
Per tutto il periodo di sospensione:
– è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al D.lgs. n. 50/2016;
– il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i contributi ai lavoratori interessati.
Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a 6 mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
Enti privati di previdenza obbligatoria
Con l’articolo 15-bis si dispone che gli enti privati di previdenza obbligatoria possono prevedere iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento ovvero che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività per effetto di emergenze sanitarie o eventi calamitosi. Le iniziative devono essere adottate con apposita delibera consiliare, corredata da una nota che specifichi e garantisca l’equilibrio tecnico-finanziario dell’ente mediante compensazione con corrispondente riduzione di altre spese relative a interventi assistenziali, e previo parere positivo dei ministeri vigilanti.
Assegno unico e universale
L’articolo 17, comma 1, aumenta di 6 miliardi di euro annui a decorrere dal 2022 il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia di cui all’articolo 1, comma 339, della legge n. 160/2019.
Credit by:
IPSOA Quotiano
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