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DDL LAVORO: SI ATTENDE L’OK DAL SENATO SUI 34 ARTICOLI IN ESAME

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  • On Ottobre 24, 2024
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Il disegno di legge di iniziativa governativa è stato ampiamente modificato nel corso dell’esame parlamentare e interviene su diversi profili. La nostra sintesi degli articoli accorpati per tematica.

È stato approvato dalla Camera dei deputati il disegno di legge di iniziativa governativa recantele “Disposizioni in materia di lavoro”.

Lo scorso 9 ottobre 2024 il Ddl ha passato l’esame dell’Aula di Montecitorio con 158 voti favorevoli, 121 contrari e 2 astenuti. Adesso il testo passa al Senato. Tra le principali novità l’articolo 19 sulle cosiddette “dimissioni in bianco”, l’articolo 20 sulla possibilità di svolgere in modalità telematica e con collegamenti audiovisivi i procedimenti di conciliazione in materia di lavoro e l’articolo 11 sulle attività stagionali.

Vediamo articolo per articolo in cosa consiste.

Il disegno di legge

Il Ddl 1532 è stato presentato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della salute, per gli affari europei, dell’interno dell’economia, della giustizia e con il Ministro per la famiglia. 

Deriva dallo stralcio del progetto iniziale A.C. 1532, il cui esame in Commissione è iniziato il 6 dicembre 2023, progetto ampiamente modificato nel corso dell’esame parlamentare e adesso composto da 34 articoli, inerentidiversi profili. 

Vediamo quali.

Tutela e sicurezza sul lavoro 

In quest’ambito (artt. 1-5) con riferimento alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori l’articolo 1 prevede:

  • che almeno quattro componenti della Commissione per gli interpelli – istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – abbiano un profilo professionale giuridico;
  • che il Ministero della salute aggiorni l’elenco dei medici competenti;
  • l’ipotesi di visita medica preventiva in fase preassuntiva al fine di constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro; 
  • che l’obbligo di visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni, sussista solo qualora la visita sia ritenuta necessaria dal medico competente. Se non lo ritiene necessario è tenuto a dichiararlo tramite giudizio di idoneità alla ripresa della mansione specifica;
  • che il termine relativo alla conclusione dell’accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la ridefinizione delle condizioni e delle modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcoldipendenza è differito al 31 dicembre 2024;
  • che l’amministrazione competente per l’esame dei ricorsi contro i giudizi del medico competente è l’azienda sanitaria locale;
  • lo svolgimento di lavori in locali chiusi sotterranei o semisotterranei è consentito quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima. Inoltre, Il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l’uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo periodo; 
  • l’abrogazione esplicita di alcune norme relative agli obblighi inerenti alle tessere personali di riconoscimento nei cantieri edili, considerato che tale disciplina è definita dal D.Lgs. 81 del 2008;
  • la redazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di una Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro su interventi da adottare, orientamenti e programmi legislativi, da presentare alle Camere entro il 30 aprile di ciascun anno con riferimento all’anno precedente.

L’articolo 2 interviene sulla disciplina per la definizione dei ricorsi sull’applicazione delle tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

L’articolo 3 prevedeche anche l’INAIL possa recuperare le somme indebitamente versate dallo stesso Istituto successivamente al decesso dei beneficiari;

L’articolo 4 riguardala modifica della disciplina sui ricorsi in materia di prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico, prevedendo che gli stessi siano decisi dalla sede INAIL che ha emesso il provvedimento e non più dal comitato amministratore del Fondo autonomo speciale istituito;

L’articolo 5 prevedeche, dal 1° gennaio 2025, le comunicazioni di decesso trasmesse all’INPS, siano messe a disposizione dell’INAIL.

Ammortizzatori sociali e politiche formative

In questo ambito il DDL (artt. 6, 8, 9, 12, 15,16,18,31) prevede:

  • cheil lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato nel periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per il lavoro effettuato (articolo 6)
  • che nei fondi di solidarietà bilaterali costituiti dopo il 1° maggio 2023, si trasferiscano una quota delle risorse accumulate nel FIS (Fondo di integrazione salariale) dell’INPS (articolo 8);
  • la facoltà di utilizzare le risorse del Fondo bilaterale dei lavoratori somministrati senza vincoli di riparto tra le misure per i lavoratori assunti da agenzie di somministrazione con contratto a termine e quelle relative ai lavoratori a tempo indeterminato (articolo 9);
  • la possibilità di riconoscere un’indennità ai dipendenti a tempo indeterminato delle regioni che hanno prestato servizio a tempo determinato in attività di comunicazione e informazione per almeno tre anni, anche non continuativi, presso gli uffici stampa delle amministrazioni prima dell’entrata in vigore CCNL Funzioni locali 2016-2018 (articolo 12);
  • l’incremento di 5 milioni di euro per il 2024 delle risorse destinate alla copertura delle spese di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative (articolo 16);
  • l’estensione delle risorse destinate annualmente al solo apprendistato professionalizzante a tutte le tipologie di apprendistato, a partire dal 2024 (articolo 15);
  • è prevista dal 2024 la trasformazione del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale in apprendistato di alta formazione e ricerca, dopo il conseguimento della qualifica o del diploma professionale (articolo 18);
  • l’istituzione presso il Ministero dell’istruzione delle buone prassi dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento e dell’Osservatorio nazionale relativo (articolo 32).

Contratti a termine e di somministrazione

Il decreto affronta il tema dei contratti a termine e della somministrazione artt. 10 e 11. In particolare: 

L’articolo 10, comma 1, lettera a) esclude dal computo dei limiti quantitativi della somministrazione a tempo determinato di lavoratori i casi in cui la stessa riguardi lavoratori assunti a tempo indeterminato o lavoratori con determinate caratteristiche o assunti per determinate esigenze (attività stagionali o specifici spettacoli, start-up, sostituzione di lavoratori assenti, lavoratori con più di 50 anni);

L’articolo 10 comma 1, lettera b) elimina la previsione secondo cui, se il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore è a tempo indeterminato, non si applicano i limiti di durata complessiva della missione a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore, attualmente pari a 24 mesi;

L’articolo 11 definisce le caratteristiche delle attività stagionali, in base alla normativa vigente, escluse dall’ambito di applicazione dei termini dilatori per la riassunzione a tempo determinato se richiamate nei contratti collettivi.

In sostanza rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro.

Rapporti di lavoro

Il DDL all’articolo 13 specifica che, fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova dei rapporto di lavoro a tempo determinato è fissata in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. La durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici per i contratti con durata non superiore a sei mesi, e non può essere inferiore a due giorni e superiore a trenta per quelli con durata superiore a sei mesi e inferiori a dodici mesi;

all’articolo 14 prevede che il datore di lavoro comunichi, in via telematica al Ministero del lavoro, i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di fine delle prestazioni svolte in modalità agile entro 5 giorni dall’avvio del periodo, oppure entro i 5 giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro agile;

all’articolo 19, relativo alle cosiddette dimissioni in bianco dispone che l’assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo o, in mancanza di previsione contrattuale per un periodo superiore a 15 giorni, comporta la risoluzione del rapporto per volontà del lavoratore e che a tale fattispecie non si applica la disciplina in materia di dimissioni telematiche. Tale previsione non si applica se il lavoratore dimostra l’impossibilità di comunicare i motivi che giustificano l’assenza.

Materia previdenziale e contributiva 

Il Ddl all’articolo 23 introduce la possibilità, dal 1° gennaio 2025, di rateizzare fino a 60 rate mensili i debiti per contributi, premi e accessori di legge, dovuti a INPS e INAIL e non affidati agli agenti della riscossione, in casi ancora da definirsi con decreto ministeriale e secondo requisiti e modalità successivamente stabiliti da un atto emanato dal CDA di ciascuno dei due enti;

all’articolo 24 estende anche al personale a contratto degli uffici all’estero la possibilità già prevista per le PA, di trasmettere all’INPS le denunce retributive mensili inerenti i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004 per estinguere le eventuali pendenze in materia di versamento dei contributi previdenziali;

all’articolo 25 prevede che, in tutte le controversie in materia contributiva in cui l’INPS è parte convenuta la notifica sia effettuata presso la struttura territoriale dell’ente dove risiedono i ricorrenti;

l’articolo 26 consente al Ministero del lavoro e agli altri organismi giuridici sottoposti a direzione, vigilanza e/o controllo dello stesso, di avvalersi delle prestazioni offerte da INPS Servizi SpA;

l’articolo 27 rende strutturale per alcuni dipendenti e pensionati la possibilità di iscriversi alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, non prevedendo un termine, come disposto invece dalla normativa vigente;

l’articolo 29 uniforma i tempi di presentazione delle domande di accesso ad Ape sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto. Queste vanno presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e non oltre il 30 novembre di ciascun anno. Tali termini sono posti in relazione alle attività amministrative dell’INPS;

Infine all’articolo 30 prevede la possibilità per il lavoratore dipendente privato (o per i collaboratori in forma coordinata e continuativa) di richiedere all’INPS, con onere a carico del lavoratore, la costituzione di una rendita vitalizia in caso di contributi pensionistici non versati per inadempimento del datore di lavoro (o del committente) e caduti in prescrizione. Tale possibilità è riconosciuta qualora sia decorso il termine di prescrizione per l’omologa richiesta (già prevista nell’ordinamento) da parte del datore di lavoro (o da parte del medesimo lavoratore).

Altre disposizioni

Inoltre all’articolo 7 è prevista l’estensione della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico dei liberi professionisti iscritti ad albi professionali – già prevista per i casi di ricovero ospedaliero, decesso, parto prematuro e interruzione di gravidanza – anche ai casi di ricovero ospedaliero del figlio minorenne che necessita di assistenza o di parto della libera professionista;

all’articolo 17 l’applicabilità del regime forfetario agli iscritti ad albi e/o repertori professionali che esercitano attività libero-professionale a favore di datori di lavoro che occupano più di 250 dipendenti, dai quali sono contestualmente assunti a tempo parziale e indeterminato;

all’articolo 20 la previsione della possibilità di svolgere in modalità telematica e con collegamenti audiovisivi i procedimenti di conciliazione in materia di lavoro;

l’articolo 21 riguarda leassunzionia tempo indeterminato da parte delle pubbliche amministrazioni già utilizzatrici, dei lavoratori socialmente utili o di quelli impegnati in attività di pubblica utilità;

l’articolo 22 il riconoscimento della possibilità per le parti dell’atto di cessione di un bene immobile di dichiarare, in alternativa all’ammontare della spesa sostenuta, il numero della fattura emessa dal mediatore e la corrispondenza tra l’importo fatturato e la spesa effettivamente sostenuta;

l’articolo 29 tratta della possibilità per i dipendenti pubblici in quiescenza di iscriversi alle organizzazioni sindacali del pubblico impiego riconosciute dall’ARAN, riconoscendo il diritto di versare i contributi sindacali. 

l’articolo 31 prevede lo svolgimento mediante videoconferenza o in modalità mista delle riunioni degli organi degli enti di diritto privato gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

l’articolo 33 riguarda le disposizioni volte a potenziare il ruolo dei centri per la famiglia;

Infine l’articolo 34 riconosce la possibilità per i vertici elettivi degli Ordini e delle Federazioni nazionali delle professioni sanitarie, se dipendenti del SSN, di usufruire di permessi non retribuiti, sino ad un massimo di 8 ore lavorative mensili, per la partecipazione ad attività istituzionali.

QUI L’ITER DEL FASCICOLO

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