Contributi: esoneri fino al 2029 per i datori di lavoro privati del Centro Sud
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- On Aprile 12, 2022
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Il decreto-legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020 e recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull’occupazione, determinati dall’epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, ha previsto, all’articolo 27, comma 1, in favore dei datori di lavoro privati, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’INAIL.
La Legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) ha confermato quanto previsto dalla precedente legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) che, all’articolo 1, comma 161, nell’estendere l’esonero sino al 31 dicembre 2029, ha stabilito una diversa modulazione dell’intensità della misura: al 30% fino al 31 dicembre 2025; al 20% per gli anni 2026 e 2027; al 10% per gli anni 2028 e 2029.
A chi è riconosciuta la misura e come
L’incentivo è riconosciuto per tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, purché sia rispettato il requisito geografico della sede di lavoro.
In particolare, è necessario che la sede sia collocata in aree svantaggiate del Centro – Sud Italia, ossia nelle seguenti Regioni: l’Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia.
Peraltro, in considerazione della natura dell’agevolazione quale aiuto di Stato, è necessario che tali aiuti:
– siano di importo non superiore a 1.800.000 euro (al lordo di qualsiasi imposta o altro onere);
– siano concessi a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
– in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
– siano concessi entro il 31 dicembre 2021.
L’applicazione del beneficio è subordinata all’approvazione della Commissione europea.
L’I.N.P.S., con circolare n. 403 del 26 gennaio 2022, ha comunicato che la Commissione europea, in data 11 gennaio 2022, ha prorogato il regime di decontribuzione previsto per l’anno 2021 sino al 30 giugno 2022.
Di conseguenza, tali benefici trovano applicazione anche in riferimento agli eventi incentivati che si verificano nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022.
Con la precedente circolare n. 33 del 22 febbraio 2021, L’I.N.P.S. ha fornito le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.
Chi sono i beneficiari
Con particolare riferimento ai soggetti beneficiari, la circolare, richiamando la legge di bilancio 2021, chiarisce che possono accedere al beneficio i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, con esclusione del settore agricolo e dei datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro domestico, nonché delle imprese operanti nel settore finanziario.
La legge di bilancio 2021, inoltre, esclude dal novero dei beneficiari i seguenti soggetti, anche se equiparabili ai datori di lavoro privati: a) gli enti pubblici economici; b) gli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale; c) gli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione; d) le ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche; e) le aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; f) i consorzi di bonifica; g) i consorzi industriali; h) gli enti morali; i) gli enti ecclesiastici.
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