Il testo della legge di conversione del decreto Sostegni bis, approvato con voto di fiducia in Parlamento e prossimo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, conferma l’ampliamento della platea delle aziende che possono ricorrere al contratto di espansione, in cui sono adesso di fatto compresi i datori di lavoro che hanno in forza almeno 100 dipendenti.
Al fine di sostenere i processi di reindustrializzazione e riorganizzazione, la misura consente di ricorrere al prepensionamento dei lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata, anche tramite l’accesso alla cassa integrazione straordinaria per quelli che non possono usufruire dello scivolo di 5 anni, unitamente all’avvio di processi di formazione per l’aggiornamento delle competenze dei dipendenti in forza e alla stipula di nuovi contratti a tempo indeterminato.
Finalità della misura
La stipula del contratto di espansione è prevista al fine di procedere:
– alla modifica strutturale dei processi aziendali volti al progresso e allo sviluppo tecnologico;
– alla riqualificazione delle competenze professionali in organico;
– all’inserimento di nuove professionalità in un’ottica di “ricambio generazionale”;
– all’accompagnamento alla pensione (esodo incentivato).
Requisiti dei lavoratori per la CIGS
Sono esclusi dall’intervento di CIGS i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti con contratto differente da quello di tipo professionalizzante.
Inoltre, i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione.
Per quanto riguarda i requisiti dei datori di lavoro, deve trattarsi di aziende che rientrano nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie (art. 20 del D.Lgs. n. 148/2015) e che intendono intraprendere percorsi di reindustrializzazione, riorganizzazione e riqualificazione professionale, con conseguenti modifiche dei processi aziendali necessari, al fine di recepire e sviluppare attività lavorative a contenuto più tecnico.
In ogni caso, va tenuto presente che non possono stipulare il contratto di espansione le aziende che operano nel settore agricolo, gli enti della Pubblica Amministrazione, le imprese del settore finanziario e i rapporti di lavoro domestico.
Cosa prevede
La disciplina vigente prevede la concessione di un intervento straordinario di integrazione salariale per un periodo di durata massima pari a 18 mesi fruibili anche non continuativamente.
Si tratta di un intervento di cassa integrazione a orario ridotto, in misura non superiore al 30% dell’orario medio giornaliero, settimanale o mensile.
Tuttavia, la riduzione oraria complessiva per ciascun lavoratore interessato al contratto di espansione può essere concordata, ove necessario, fino al 100% nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato.
In caso di ricorso alla CIGS per contratto di espansione nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2021, l’azienda è esonerata dal versamento del contributo addizionale pari al:
– 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria e straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino ad un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
– 12% oltre il limite di 52 e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
– 15% oltre il limite di 104 settimane in un quinquennio mobile.
Come funziona
L’azienda interessata ad accedere alla misura deve avviare una apposita procedura di consultazione sindacale finalizzata alla stipula in sede governativa di un contratto di espansione con il Ministero del Lavoro e le associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria.
Elementi essenziali del contratto di espansione sono:
– l’indicazione del numero dei lavoratori da assumere;
– la specificazione dei profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione e la programmazione temporale delle assunzioni;
– l’individuazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro (ammessa la stipula di contratti di apprendistato professionalizzante);
– la prevista riduzione media dell’orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati;
– il numero dei lavoratori che possono accedere al trattamento previsto dallo scivolo anticipato.
All’accordo deve essere allegato un progetto di formazione e di riqualificazione che è parte integrante del contratto di espansione dove si descrivono i contenuti formativi e le modalità attuative, il numero complessivo dei lavoratori interessati, il numero delle ore di formazione, le competenze tecniche professionali iniziali e finali.
La CIGS concessa a seguito della stipula di un contratto di espansione non è conteggiabile nel quinquennio di riferimento.
Incentivazione all’esodo
La misura include altresì il riconoscimento di un’indennità mensile in favore dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato che risolvano consensualmente il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2021, inclusi dirigenti e apprendisti.
il datore di lavoro, allo scopo di dare attuazione al contratto è obbligato a presentare una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi prescritti.
L’indennità mensile decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa domanda.
Tra le date di risoluzione del rapporto di lavoro e di decorrenza dell’indennità non vi deve essere soluzione di continuità.
L’indennità mensile è commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Credit by:
Debhorah Di Rosa – IPSOA Quotidiano
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