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CONGEDO PARENTALE: INCREMENTO DAL 30% ALL’80% DELL’INDENNITÀ, NUOVI CODICI DA LUGLIO

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  • On Giugno 13, 2023
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L’art. 1, comma 359, della legge di Bilancio 2023, la n. 197 del 29 dicembre 2022, modificando il comma 1 dell’articolo 34 del d. lgs n. 151 del 26 marzo 2001, ha disposto l’incremento dell’indennità di congedo parentale dal 30% all’80% della retribuzione, per la durata di un mese da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).

Leggi anche Lavoro e previdenza le novità introdotte dalla legge di bilancio 2023 e dal decreto milleproroghe

La circolare dellInps

Con la circolare n. 45 del 16 maggio scorso l’Inps ha fornito le istruzioni amministrative e operative in materia di indennità di congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, a seguito della modifica apportata dalla legge di Bilancio 2023.

Destinatari

La previsione trova applicazione per i lavoratori dipendenti, sia privati che pubblici, che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022. 

Restano escluse tutte le altre categorie di lavoratori (lavoratori autonomi di cui al Capo XI del T.U., lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ecc.). 

Lelevazione dellindennità

È bene sottolineare che la modifica normativa non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione, ma dispone l’elevazione dell’indennità dal 30% all’80% per un solo mese dei tre spettanti a ciascun genitore, a condizione che il lavoratore fruisca del congedo entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento) del minore.

Si tratta dunque di un solo mese indennizzato all’80% della retribuzione e può essere fruito in modalità ripartita tra i genitori o da uno soltanto di essi. La fruizione “alternata”, prevista dall’art. 34 del d. lgs n. 151/2001, non preclude la possibilità di fruire del congedo in commento negli stessi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.

Termini di fruizione 

L’Istituto ha inoltre chiarito che: 

I periodi di congedo parentale fruiti a partire dal 1° gennaio 2023 da genitori lavoratori dipendenti – per i quali il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato suc- cessivamente al 31 dicembre 2022 – sono indennizzati all’80% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di un mese;

I successivi periodi di congedo parentale, da fruire entro i 12 anni di età del figlio, sono indennizzati al 30% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di 9 mesi (comprensivo del primo mese indennizzato all’80%);

i restanti periodi di congedo parentale, fino al limite di 10 o di 11 mesi (qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi), non sono indennizzati, salvo che il genitore interessato abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, in tale caso sono indennizzabili al 30% della retribuzione (cfr. l’art. 34, comma 3, del T.U.).

L’elevazione all’80% della retribuzione dell’indennità si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari e interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, giorni o in modalità oraria.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica:

– tramite il portale web www.inps.it, se si è in possesso di identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili dalla home page > Lavoro” > Congedi, per messi e certificati”;

 – tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

– tramite gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

I nuovi codici

I nuovi codici da utilizzare per la denuncia contributiva tramite flusso UniEmens riferita ai lavoratori dipendenti del settore privato con dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e ad altri fondi speciali sono:

  • “PG0”,  “Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura dell’80 % della retribuzione (Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”;
  • “PG1”, “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati in misura dell’80 % della retribuzione (Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”.

Tali codici dovranno essere utilizzati a decorrere da luglio 2023, mentre fino a giugno 2023 rimangono in vigore i codici evento/conguaglio in uso.

QUI LA CIRCOLARE PER INTERO

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