Conciliazione: somme corrisposte assoggettate a tassazione ordinaria
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- On Giugno 28, 2022
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Lo scorso 23 giugno 2022 l’Agenzia delle Entrate con le risposte a interpello n° 343 e n° 344ha sciolto i dubbi di una lavoratrice che chiedeva se le somme corrisposte in virtù di una conciliazione con l’azienda contro cui aveva instaurato un giudizio, dovessero essere qualificate come reddito diverso, e quindi assoggettate a tassazione ordinaria, oppure come redditi di lavoro dipendente ed essere assoggettate a tassazione separata ai sensi dell’articolo 17, del TUIR, il Testo unico delle imposte sui redditi.
Tassazione di somme da conciliazione lavoristica
Nel caso specifico, ai fini della qualificazione reddituale delle somme, occorre considerare che l’azione giudiziaria era stata intrapresa per ottenere il riconoscimento delle differenze retributive relative ai periodi di lavoro dipendente a seguito della declaratoria di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Le somme dunque devono essere qualificate, in virtù della definizione onnicomprensiva contenuta nell’articolo 51 del TUIR quali redditi di lavoro dipendente.
Per ciò Chen riguarda invece il regime di applicazione dell’articolo 17 TUIR, i redditi soggetti a tassazione separata sono tassativamente elencati nello stesso articolo.
In particolare, l’art. 17, comma 1, lettera a) dispone che “l’imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:
il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c. e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell’art. 50, anche nelle ipotesi di cui all’art. 2122 del codice civile;
altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l’indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell’obbligo di non concorrenza ai sensi dell’art. 2125 del codice civile nonché le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro;”.
La tassazione separata è quindi applicabile alle somme percepite una volta tanto in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro dipendente, comprese le somme attribuite a fronte dell’obbligo di non concorrenza, nonché le somme, comunque percepite, a seguito di transazioni relative alla risoluzione di rapporti di lavoro.
Non essendo questo il caso, considerato che gli importi ricevuti a seguito della conciliazione non sono collegabili alla cessazione del rapporto di lavoro, in quanto il rapporto di lavoro è proseguito con la società cessionaria, non è possibile avvalersi della tassazione separata.
Non è possibile nemmeno avvalersi delle disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 17 TUIR sugli “emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti ” né alla lettera i) che fa, invece, riferimento alle “indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni”.
Le somme corrisposte in virtù della conciliazione qualificate come redditi di lavoro dipendente vanno quindi assoggettate a tassazione ordinaria, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di tassazione separata previste dall’articolo 17 TUIR.
Tassazione di somme erogate a seguito di accordo transattivo
Se le somme sostitutive di reddito di lavoro dipendente si riferiscono invece a redditi che avrebbero dovuto essere percepiti in un determinato periodo d’imposta e, in loro sostituzione, sono percepite in un periodo d’imposta successivo si applica la tassazione separata solo nel caso in cui ricorra una delle condizioni previste dall’articolo 17, comma 1, lettera b), TUIR.
Sono soggette a tassazione ordinaria le somme e i valori percepiti a seguito di transazioni, diverse da quelle relative alla cessazione del rapporto di lavoro, quando non è rinvenibile alcuna delle condizioni richieste dall’articolo 17, comma 1, lettere b).
Credit by: IPSOA
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