Blog Image

CASSAZIONE: SPETTA ALL’AZIENDA IL LAVAGGIO DI INDUMENTI INDOSSATI SOPRA QUELLI DEL LAVORATORE

  • Posted by autore blog
  • On Agosto 2, 2023
  • 0
Condividi sui social

Interessante sentenza della Corte di Cassazione civile sulla nozione di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.). 

Lo scorso 3 luglio la Sezione lavoro, con ordinanza n. 18656, si è espressa infatti a favore del risarcimento nei confronti di un lavoratore per il mancato lavaggio da parte dell’azienda datrice di abbigliamento da lavoro, che era stato indossato sopra gli abiti civili, durante l’espletamento delle proprie mansioni.

I fatti

Il lavoratore dipendente di un’azienda con mansioni di operatore qualificato della manutenzione, aveva già visto riconosciuto in primo e secondo grado il proprio diritto a essere risarcito per il mancato lavaggio di: gilet e giubbotto frangente ad alta visibilità, giubbotto impermeabile contro le intemperie, pantalone invernale da lavoro e guanti di protezione, che indossava durante il proprio turno di lavoro e che secondo il Tribunale e la Corte d’Appello di Bari sono da considerare dispositivi di protezione individuale;
Ma l’azienda ha proposto ricorso in Cassazione con due motivi: nel primo si sostiene che, ai sensi del d. lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, “in assenza di un rischio concreto e dimostrato per la salute e la sicurezza, gli indumenti in discussione non costituivano DPI in senso tecnico, ma meri indumenti di custodia, forniti al fine di preservare gli abiti civili dalla ordinaria usura connessa all’attività lavorativa, con conseguente esclusione dell’obbligo di relativo lavaggio a carico del datore di lavoro”; nel secondo per “violazione dell’art. 2697 c.c. per omessa prova dei fatti costitutivi del diritto”, lamentando che “il dipendente, pur avendone l’onere, non aveva fornito alcuna prova dell’esercizio di mansioni lavorativa in ambiente lavorativo potenzialmente pericoloso per la salute”;

L’ordinanza della Sezione Lavoro

Secondo la Suprema Corte il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni già esposte in una analoga vicenda(cfr. Cass. n. 29720 del 2022);

Rispetto al primo motivo, infatti, la censura è ritenuta infondata poiché la sentenza impugnata è conforme a numerosi precedenti della Corte (come ad esempio Cass. n. 16749 del 2019; n. 17132del 2019; n. 17354 del 2019; Cass. n. 5748 del 2020; Cass. n. 17100 del 2021);

Per la Cassazione, infatti, nella nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non ci si deve limitare a riferirsi“alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l’art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro”.

A tal proposito leggi anche qui

In quest’ottica, dunque, il datore di lavoro deve fornire i suddetti indumenti ai dipendenti, garantirne l’idoneità e provvedere al relativo lavaggio, indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza e che, pertanto, rientra tra le misure necessarie “per la sicurezza e la salute dei lavoratori” che il datore di lavoro è tenuto ad adottare ai sensi dell’art. 4, comma 5, del D.Lgs. n. 626 del 1994 e degli artt. 15 e ss. del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.;

Con l’ordinanza della Cassazione n. 32865 del 2021, inoltrespecifica la Corte, è stato rilevato che l’accertamento che l’indumento sia una barriera di protezione rispetto ai rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore è questione di merito, con la conseguenza che parte ricorrente, con il motivo in esame, richiede un sindacato che esorbita dai poteri del giudice di legittimità.

Per ciò che concerne il secondo motivo ossia la mancata prova da parte del lavoratore, invece,  dice ancora la Cassazione la censura è inammissibile, poiché la norma è censurabile per cassazione “soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non laddove oggetto di censura – come nella specie – sia la valutazione che il giudice del merito abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018; Cass. n. 18092 del 2020), opponendo una diversa valutazione”.

Il ricorso è stato dunque respinto.

QUI LA SENTENZA PER INTERO

0 comments on CASSAZIONE: SPETTA ALL’AZIENDA IL LAVAGGIO DI INDUMENTI INDOSSATI SOPRA QUELLI DEL LAVORATORE