Caregivers: no all’estensione dell’assicurazione al di fuori della propria dimora
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- On Agosto 1, 2022
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Complessa questione da dirimere relativa alla rendita da infortunio domestico richiesta dal marito di una donna morta per un incidente verificatosi nell’abitazione dei genitori, dove si era recata per prestare assistenza.
La posizione della Corte d’appello
In merito alla vicenda la Corte d’appello di Salerno ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, lettera b), della legge 3 dicembre 1999, n. 493 (Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell’assicurazione contro gli infortuni domestici), nella parte in cui limita l’“ambito domestico”, all’interno del quale opera l’assicurazione di chi svolge, «senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito», attività «finalizzate alla cura delle persone e dell’ambiente domestico» «al solo “insieme degli immobili di civile abitazione e delle relative pertinenze ove dimora il nucleo familiare dell’assicurato”, ivi comprese le eventuali “parti comuni condominiali”, senza inclusione degli altri immobili di civile abitazione nei quali le suddette attività vengano prestate in favore di stretti familiari non conviventi per quanto bisognosi di assistenza domestica».
La norma censurata ossia limiterebbe, in modo discriminatorio, trattando in modo diseguale situazioni omogenee (art. 3 Cost.), l’applicabilità dello strumento assicurativo contro gli infortuni occorsi al lavoratore casalingo, confinando l’«ambito domestico» agli immobili in cui dimora il nucleo familiare convivente dell’assicurato ed escludendo quello dei familiari, pure se stretti, in quanto non conviventi, anche se bisognosi di assistenza domestica.
La denunciata limitazione confliggerebbe inoltre con la valorizzazione di principio dell’attività domestico-familiare quale prestazione lavorativa (art. 35 Cost.), mancando poi di fare applicazione degli strumenti previdenziali posti a presidio delle esigenze di vita del lavoratore (art. 38 Cost.).
Verrebbero, altresì, violati i doveri di solidarietà tra generazioni che, propri della famiglia e dei rapporti tra genitori e figli (artt. 2 e 29 Cost.), ricevono riconoscimento anche nell’ordinamento comunitario ed internazionale.
Il parere della Corte costituzionale
Nella sentenza n. 202 del 28 luglio 2022, la Corte costituzionale ha invece dichiarato inammissibile la questione volta ad includere nella copertura assicurativa prevista dalle norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell’assicurazione contro gli infortuni domestici, anche eventi verificatisi al di fuori della dimora del nucleo familiare, presso l’abitazione di “stretti familiari non conviventi per quanto bisognosi di assistenza domestica”.
La sentenza della Corte
Nella sentenza n. 202 del 28 luglio 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione volta ad includere nella copertura assicurativa prevista dall’articolo 6 della legge 493/1999 (Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell’assicurazione contro gli infortuni domestici) anche eventi verificatisi al di fuori della dimora del nucleo familiare, presso l’abitazione di “stretti familiari non conviventi per quanto bisognosi di assistenza domestica”.
La Corte ritiene di non poter estendere l’ambito dell’assicurazione contro il rischio infortunistico per invalidità permanente causata dalle attività di cura delle persone e dell’ambiente domestico. Ma ritiene comunque necessario un intervento del legislatore per individuare gli strumenti e le modalità migliori per fruire di tali prestazioni.
La necessità di ampliare le tutele attraverso un intervento del legislatore
Nella sentenza la Corte afferma che l’estensione della copertura assicurativa auspicata dall’ordinanza di rimessione richiederebbe una riforma di sistema, inibita alla Corte e rimessa alle scelte discrezionali del legislatore. Essa implica infatti una molteplicità di soluzioni praticabili quanto a soggetti e contesti assicurabili, all’esigenza di evitarne un utilizzo fraudolento, alla valutazione dell’operatività dell’ampliamento nella logica assicurativa di un sistema guidato dall’applicazione del metodo della capitalizzazione dei contributi.
Il piano sul quale opera la legge in questione, ha sottolineato la Corte, è, infatti, quello dello strumento assicurativo a tutela di posizioni previdenziali insorte in ambito domestico-familiare, e non già quello delle politiche di welfare statale, volte a tutelare il benessere della popolazione, anche attraverso il sostegno dei caregivers, impegnati in modo gratuito in favore delle persone non autosufficienti.
Tuttavia“la doverosa attenzione e sensibilità ai temi della solidarietà e dell’aiuto rende necessario un forte richiamo al legislatore affinché la rete sociale sia rinsaldata attraverso l’individuazione dei più idonei strumenti e delle più adeguate modalità di fruizione delle prestazioni di cui si tratta”, conclude la Corte Costituzionale.
Credit by: IPSOA
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